Fa transitare su un conto personale grosse somme di denaro che non hanno niente a che fare con lui: basta il dolo generico per la condanna

Nel delitto di riciclaggio, il dolo è generico e consiste nella mera e semplice consapevolezza di sostituire, o trasferire denaro proveniente da delitto non colposo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 40084, depositata il 27 settembre. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale il Gip ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un imputato per il concorso nel reato di riciclaggio, consistito nell’aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, prelevato in contanti da propri conti correnti una somma proveniente da delitti di evasione fiscale, commessi da altri soggetti. Il Procuratore Generale ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando il vizio di contraddittoria motivazione rilevato tra i passi della decisione con i quali da un lato afferma che l’imputato ha operato con gli altri soggetti nel quadro di una complessa attività criminosa che comportava tra l’altro, l’emissione da parte di società riconducibili a questi ultimi di fatture per operazioni inesistenti e dall’altro ha affermato che nell’imputato difetta l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio . Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e va accolto. Nella specie, è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato in questione, ritenendo l’assenza della prova della consapevolezza e quindi del dolo relativamente alla provenienza illecita di assegni transitati sul conto. Mere supposizioni circa il dolo. Gli Ermellini hanno rilevato che il giudicante ha affermato che tale prova non può essere raggiunta in sede di giudizio. Alla luce della descrizione della condotta dell’imputato nell’ambito della vicenda, l’affermazione del Gup che investe il dolo di riciclaggio, per Piazza Cavour, appare ancorata a mere supposizioni, essendo esclusa, in modo del tutto apodittico, la sostenibilità dell’accusa avanti il giudice. Lo stesso GUP aveva affermato, infatti, che l’imputato poteva certo immaginare che gli scopi perseguiti dall’altro soggetto non fossero leciti, considerato l’utilizzo di un conto corrente suo personale per il transito di denaro che nulla aveva a che fare con lui . Secondo il S.C., in relazione al contenuto della decisione e alla sua giustificazione, va rilevato come l’affermazione del Gup si appalesi del tutto apodittica, non fornendo alcuna spiegazione concreta sulle ragioni per le quali il tema probandum delineato dall’accusa non sia suscettibile di sviluppo ulteriore, con conseguente accertamento dell’elemento psicologico.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 maggio - 27 settembre 2013, n. 40084 Presidente Casucci – Relatore Crescienzo Motivi della decisione Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.10.2011 con la quale il Giudice della indagini preliminari, ex art. 425 cpp ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di B.G. per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 648 bis cp consistito nell'avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, su indicazione di G.A. , prelevato in contanti da propri conti correnti la somma di 1.253.000,00 Euro, somma proveniente dai delitti di evasione fiscale di cui all'art. 8 l. Lgs 74/2000 commesso da G.A. e P.S. . Tra l'altro e in particolare G.A. , dopo avere commesso il delitto di cui all'art. 8 dlgs 74/2000, contestati ai capi 3, 7, 8, effettuava bonifici dai conti correnti delle cartiere in favore di B.G. e chiedeva a quest'ultimo di prelevare il denaro in contante per importo corrispondente per effettuare le retrocessioni in favore degli utilizzatori delle false fatture. In omissis ”. Il Procuratore Generale denuncia i vizi di erronea applicazione della legge processuale e dell'art. 425 cpp in particolare, nonché il vizio di motivazione. L'organo ricorrente denuncia in particolare il vizio di contraddittoria motivazione rilevato tra i passi della decisione con i quali da un lato afferma che il B.G. ha operato con G.A. e P.S. nel quadro di una complessa attività criminosa che comportava tra l'altro, l'emissione da parte di società riconducibili al G. e P. di fatture per operazioni inesistenti e dall'altro ha affermato che nel B. difetta l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio .non è pensabile che l'istruttoria dibattimentale potrà colmare la mancanza di spunti probatori su questo aspetto che già si rileva nel fascicolo delle indagini . Il ricorrente lamenta inoltre il vizio di carenza di motivazione perché il giudice da un lato non ha preso in considerazione quelle che, in concreto, sarebbero potuto essere le iniziative da assumersi dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento e dall'altro non ha formulato una disamina complessiva della condotta del B. , alla luce dei rilevanti movimenti economici intercorsi sui suoi conti correnti e delle ragioni di dette movimentazioni. Ritenuto in diritto Premesso che in sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d o lett. e , cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio [Cass. Sez. VI 26.4.2012 n. 2027 Cass. Sez. II 14.5.2010 n. 28743 Cass. Sez. V 18.3.2010 n. 15364] si rileva che il ricorso è fondato e va accolto. Nella specie il GUP ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cp ritenendo l'assenza della prova della consapevolezza e quindi del dolo relativamente alla provenienza illecita di assegni transitati sul conto. Il giudicante ha anche affermato che tale prova non può essere raggiunta in sede di giudizio Alla luce della descrizione della condotta dell'imputato nell'ambito della vicenda, l'affermazione del GUP che investe il dolo di riciclaggio, appare ancorata a mere supposizioni, essendo esclusa, in modo del tutto apodittico, la sostenibilità dell'accusa avanti il giudice, il quale, assunte le prove e acquisite le giustificazioni della condotti dell'imputato, ben potrebbe decidere diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'udienza preliminare lo stesso GUP afferma infatti che l'imputato poteva certo immaginare che gli scopi perseguiti dal G. non fossero leciti, considerato l'utilizzo di un conto corrente suo personale per il transito di denaro che nulla aveva a che fare con lui e gli importi rilevantissimi dei prelievi che egli doveva compiere . Il rilievo inerente alla posizione di dipendente subordinato dell'imputato rispetto al G. si riversa nel giudizio che deve essere espresso sul fatto, sulla sua gravità, ma non sul dolo, che nel delitto di riciclaggio è generico [Cass. sez. II 7.1.2011 n. 546] e consiste nella mera e semplice consapevolezza di sostituire, o trasferire denaro proveniente da delitto non colposo. In relazione pertanto al contenuto della decisione e alla sua giustificazione va rilevato come l'affermazione del GUP sovra riportata si appalesi del tutto apodittica, non fornendo alcuna spiegazione concreta sulle ragioni per le quali il tema probandum delineato dall'accusa non sia suscettibile di sviluppo ulteriore con conseguente accertamento dell'elemento psicologico che ha sorretto la condotta di chi si sia prestato, senza causa, a far transitare dal proprio conto corrente rilevantissime somme di denaro. P.Q.M. Annulla sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.