Assunzione di donne in aree svantaggiate, stop agli incentivi

A decorrere dal 1° luglio 2014, a causa del mancato rinnovo della Carta degli aiuti a finalità regionale, non vengono più riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 4, comma 11, l. numero 92/2012 c.d. riforma Fornero per l'assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Lo comunica l'INPS con il Messaggio numero 6235 del 23 luglio 2014.

Gli incentivi inizialmente previsti. Gli incentivi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della l. numero 92/2012 - illustrati nella Circolare numero 111/2013 e nel successivo Messaggio numero 12212/2013 - prevedono la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro nel caso di assunzione di alcune categorie di lavoratori. Il comma 8 prevede la riduzione del 50%, per la durata di 12 mesi, dei contributi a carico del datore di lavoro per le «assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni». Il successivo comma 9 estende la durata del beneficio fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione a tempo determinato, di cui al comma 8, se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, mentre il comma 10 stabilisce che la riduzione dei contributi spetta per 18 mesi se l'assunzione viene effettuata sin dall'inizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Donne lavoratrici in aree svantaggiate. In relazione agli incentivi previsti dai commi da 8 a 10 del citato articolo 4, il comma 11 ne dispone l'applicazione, tra l'altro, anche alle «donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea». Ebbene, come ricordato dall'istituto nel messaggio in esame, per il periodo 2007-2013 le regioni destinatarie di tali finanziamenti sono state individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008. Niente rinnovo. Il termine di validità della Carta era stato originariamente prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, e successivamente non è intervenuto il rinnovo, ragione per cui, a decorrere dal 1° luglio 2014, le procedure di elaborazione automatica dei moduli 92-2012 sono state aggiornate per rigettare le eventuali istanze che dovessero essere inoltrate per il riconoscimento dei benefici previsti per l’assunzione della citata categoria di lavoratrici. fonte www.lavoropiu.info

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