In presenza di un regime cautelare speciale con riferimento ai reati, come quello ex articolo 74 legge stup., che comporta una deroga all’ordinaria disciplina, le esigenze cautelari si presumono e perciò non è richiesta la motivazione in ordine al tempus commissi delicti, salvo prova contraria.
E’ stato così affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 27439, depositata il 24 giugno 2014. Il caso. L’ordinanza del Tribunale di L’Aquila annullava il provvedimento con il quale era stata applicata all’imputata la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale osservava che tra la commissione dei reati imputati e il provvedimento che disponeva la misura cautelare era trascorso molto tempo, perciò veniva a mancare la rigorosa motivazione circa l’attualità delle esigenze cautelari. L’accusa proponeva poi ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’articolo 275, comma 3 criteri di scelta delle misure cautelari c.p.p., non avendo il Tribunale considerato che, essendo stato contestato in via cautelare il reato di partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, le esigenze cautelari dovevano ritenersi presunte per legge, in riferimento ad un indagato gravato dalla recidiva reiterata, con conseguente irrilevanza del criterio temporale indicato dal Tribunale per esigere una motivazione circa l’attualità delle esigenze cautelari del caso concreto. I principi ordinari e straordinari in materia cautelare. La Cassazione, nell’affrontare il caso, ricorda che effettivamente è valido nella materia cautelare il principio per il quale la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare comporta un rigoroso obbligo di motivazione. Tuttavia, tale principio è valido esclusivamente in relazione alle ordinarie regole di giudizio che governano la materia cautelare. Mentre il caso di specie rientra nelle fattispecie di reato che comportano una deroga all’ordinaria disciplina cautelare in quanto i pericula libertatis risultano presunti. Tenuto conto delle caratteristiche del caso, la Corte afferma che, qualora il delitto contestato sia compreso fra quelli indicati nell’articolo 275, comma 3, c.p.p., non è necessario che l’ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall’articolo 292, comma 2, c.p.p., in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria. Per i reati molto gravi si presumono le esigenze cautelari. L’articolo 275, come modificato negli anni dagli interventi del legislatore, prevede oggi per alcuni reati, in ragione della loro gravità ed allarme sociale, la presunzione delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura cautelare da applicare. Nel caso di specie, il Collegio cautelare ha annullato un provvedimento restrittivo esigendo una motivazione sulle esigenze cautelari, che però il Gip non era tenuto a dare, in considerazione sia della presunzione circa la loro sussistenza, sia della irrilevanza del tempo trascorso del commesso reato e sia addirittura per la presenza della recidiva. Per tali motivi la Suprema Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1° aprile – 24 giugno 2014, numero 27439 Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe, ha annullato il provvedimento con il quale è stata applicata a C.L. la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articolo 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha osservato come i reati, per i quali era stato spedito il titolo cautelare, fossero cronologicamente datati in quanto l'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere risaliva al 2007 e gli episodi di spaccio della droga al 2006 sicché, avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione del reato ex articolo 292 lett. c cod. proc. penumero ed in mancanza di rigorosa motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, i pericula ex libertate dovevano ritenersi mancanti, conseguendo da ciò l'annullamento dell'ordinanza cautelare. 2. Per la cassazione dell'ordinanza impugnata, ricorre il Procuratore della Repubblica - direzione distrettuale antimafia - presso il Tribunale di L'Aquila, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale denuncia ex articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero violazione dell'articolo 275, comma 3, cod. proc. penumero non avendo il Tribunale considerato che, essendo stato contestato, in via cautelare, il reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, le esigenze cautelari dovevano ritenersi presunte per legge, in costanza peraltro di un indagato gravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con conseguente irrilevanza, in siffatto caso, del criterio temporale indicato dal Tribunale per esigere una motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari del caso concreto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. 2. È corretto il principio di diritto affermato da Tribunale territoriale secondo il quale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura Sez. 6, numero 27865 del 10/06/2009, Scollo, 244417 . Trattasi, tuttavia, di orientamento che, quantunque maturato proprio in relazione all'articolo 74 legge stup., deve ritenersi valido esclusivamente in relazione alle ordinarie regole di giudizio che governano la materia cautelare. Nel caso di specie - ossia in presenza di reati che comportano una deroga all'ordinaria disciplina cautelare in quanto i pericula libertatis risultano presunti, sebbene iuris tantum, dalla legge articolo 275 cpv. cod. proc. penumero - questa Corte ha affermato che, qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'articolo 275, comma terzo, cod. proc. penumero , la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non è richiesta, operando per tali reati la presunzione di adeguatezza di cui alla norma citata Sez. 6, numero 985 del 04/03/1996, Foti, Rv. 204912 , ribadendo che, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'articolo 275, terzo comma, cod. proc. penumero , non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'articolo 292, secondo comma, lett. c , dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto articolo 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria Sez. 2, numero 3322 del 13/05/1997, Letizia, Rv. 208366 . Va in proposito ricordato che l'articolo 275 cod. proc. penumero , come originariamente introdotto dal codice del 1989, non prevedeva una disciplina differenziata quanto al trattamento cautelare in relazione al tipo di reato. Successivamente, il legislatore ha introdotto un regime cautelare speciale selezionando, di volta in volta a partire dal d.l. 13 maggio 1991, numero 152 conv. in legge 12 luglio 1991, numero 203 , i reati per i quali, in ragione della loro gravità ed allarme sociale, ha ritenuto che si dovessero considerare presunte le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura da applicare custodia cautelare in carcere per salvaguardarle e stabilendo in proposito una presunzione relativa, quanto alla sussistenza di esse l'an della cautela ed una presunzione assoluta quanto alla loro modalità di esecuzione il quomodo della cautela . La prima presunzione ossia la ritenuta presenza ex lege delle esigenze cautelari in relazione al tipo di reato implica che solo l'assenza delle esigenze cautelari comporta l'esonero dalle cautele processuali e di conseguenza diventa, in assenza di esigenze cautelari, irrilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato. La seconda presunzione, che presuppone la resistenza della prima, è rimasta, a seguito degli interventi demolitori della Corte costituzionale, assoluta soltanto per i delitti di mafia ma è parimenti relativa per gli altri delitti che la richiedono, tra cui l'articolo 74 legge stup. sentenza Corte cost. numero 231 del 2011 , sicché il tempo trascorso dal commesso reato può, se del caso, assumere rilevanza non per Van salvo adeguata motivazione in proposito ma per il quomodo della cautela, potendo costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Entrambe le presunzioni incidono poi sull'obbligo della motivazione e sulla ripartizione degli oneri probatori Sez. 3, numero 1488 del 10/12/2013 dep. 15/01/2014 , A. . Nel caso di specie, il Collegio cautelare ha annullato il provvedimento restrittivo esigendo una motivazione sulla esistenza delle esigenze cautelari che il Gip non era tenuto a fornire, in considerazione sia della presunzione relativa circa la loro sussistenza, sia della conseguente irrilevanza, a tal fine, del tempo trascorso dal commesso reato e sia addirittura per la presenza della recidiva qualificata circostanza dalla quale si poteva desumere, a condizioni esatte, l'esistenza, in positivo, del pericolo di ripetizione criminosa specifica come fondatamente lamenta il pubblico ministero ricorrente . 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto in presenza di un regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all'articolo 74 legge stup., che comportano una deroga all'ordinaria disciplina risultando le esigenze cautelari presunte, sebbene iuris tantum, dalla legge articolo 275, comma 3, cod. proc. penumero , non è richiesta la motivazione in ordine al tempus commissi delicti , non essendo necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, così come richiesto dall'articolo 292, comma 2, lett. c , cod. proc. penumero , in quanto per tali reati vale la presunzione, di cui al predetto articolo 275 stesso codice, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria o salvo che il giudice, anche d'ufficio, rilevi ex actis l'esistenza di specifici fatti che consentano di escluderle e fermo restando che - quanto al criterio di scelta della misura per i reati non coperti della presunzione assoluta - il tempo trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila.