In tema di pene accessorie conseguenti a reati di natura sessuale commessi a danno di minori, la sospensione dall’esercizio della professione può essere disposta solo ove sia ravvisabile un collegamento dell’attività lavorativa con le condotte criminose contestate oppure con la persona offesa dal reato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26201 depositata il 22 giugno 2015. Il caso. Il Tribunale di Catania, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicava all’imputato la pena di 2 anni di reclusione per aver compiuto atti di adescamento di minorenni e detenuto materiale pedopornografico. L’imputato propone ricorso per la cassazione della sentenza deducendo violazione della legge penale in quanto il Tribunale avrebbe applicato, quale pena accessoria, la sospensione, per una durata equivalente alla pena principale, dall’esercizio della professione di regista e artista teatrale, attività prive di legami con le condotte contestate e unica fonte di reddito e sostentamento per l’imputato. Il contesto normativo. L’articolo 609 nonies c.p., introdotto dalla l. numero 172/12 di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minore contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 2007, prevede quali pene accessorie la «sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte» in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta. Armonizzando il tenore letterale della disposizione con la sua ratio, la Corte di legittimità ritiene di dover ricondurre la pena accessoria in commento nel contesto delle altre pene accessorie previste dal medesimo articolo e del fondamento giustificativo con riferimento ai delitti che ne costituiscono il presupposto. La ratio delle altre pene accessorie. In particolare gli Ermellini si riferiscono alle sanzioni accessorie della perdita della responsabilità genitoriale, dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio che attiene alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno, della perdita del diritto agli alimenti e dell’esclusione dalla successione della persona offesa articolo 609 nonies che si evidenziano per il particolare collegamento tra imputato e vittima del reato, oppure per il riferimento all’esercizio di pubblici uffici che richiedono una particolare attenzione verso soggetti in evidente incapacità di provvedere a sé stessi. La medesima finalità di tutela generalizzata si rinviene nel comma 2 dell’articolo 609 nonies che commina agli autori dei reati in materia sessuale commessi a danno di minori l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate da minori. La soluzione del caso concreto. I Giudici di legittimità ritengono che non sia possibile scorgere alcune di tali rationes con riguardo alla pena accessoria applicata dal Tribunale di Catania nel caso di specie, nella forma della sospensione della professione di regista e artista teatrale del ricorrente. Si tratta infatti di una pena accessoria che prescinde del legame tra queste attività e il reato, ma anche dalla figura della persona offesa e da eventuali legami tra questa e l’attività inibita e che, in conclusione, «non risponderebbe in alcun modo a quella pubblica indegnità che l’ordinamento commina, anche temporaneamente, a soggetti che abbiano violato norme di particolari gravità». Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, sulla quale il giudice del rinvio dovrà fornire congrua motivazione.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 maggio – 22 giugno 2015, numero 26201 Presidente Squassoni – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/2/2014, il Tribunale di Catania applicava a S.G., ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. penumero , la pena di due anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli articolo 81 cpv., 609-undecies, 600-quater cod. penumero allo stesso era ascritto di aver compiuto atti di adescamento di minorenni, nonché di aver detenuto materiale pedopornografico. 2. Propone ricorso per cassazione il G., a mezzo dei proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge penale. Il Tribunale avrebbe applicato, tra le pene accessorie di cui all'articolo 609-nonies cod. penumero , anche la sospensione, per la durata della pena, dall'esercizio della professione di regista e di artista teatrale, sebbene le stesse - attività svolte dal ricorrente - non abbiano alcun legame con le condotte contestate. La misura, inoltre, inciderebbe in modo arbitrario - e negativo - sull'unica fonte di reddito e di sostentamento dei G Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. La I. 1° ottobre 2012, numero 172 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ha introdotto nell'articolo 609-nonies cod. penumero - pene accessorie ed effetti penali - la nuova previsione di cui al numero 5 , relativa alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte , che deve esser disposta in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta. Orbene, ritiene la Corte che il carattere cogente della norma debba esser comunque armonizzato con la sua ratio, specie alla luce del tenore delle altre pene accessorie previste nel medesimo articolo e dei chiaro fondamento giustificativo che le sostiene con riferimento ai delitti di cui agli articolo 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies cod. penumero , cui le stesse accedono . In particolare, le prime tre disposizioni indicate nell'articolo 609-nonies cod. penumero 1-perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costituivo o circostanza aggravante dei reato 2-interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno 3-perdita del diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione della persona offesa si evidenziano per l'immediato collegamento con la figura della persona offesa dal reato, e solo con questa 1-3 , oppure con il riferimento all'esercizio di uffici pubblici che richiedono una particolare cura nei confronti di soggetti in evidente incapacità di provvedere a sé stessi, che l'ordinamento intende tutelare evitando che gli uffici medesimi siano comunque coperti da chi si è reso responsabile di gravissimi reati in materia sessuale 2 . Negli stessi termini - e con la medesima, generalizzata finalità di tutela, anche al di là della specifica persona offesa - si pone poi la previsione del comma 2 dello stesso articolo, che commina agli autori dei reati di cui sopra - «in ogni caso» se commessi a danno di minori - l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori ai punto che questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione, proposta in relazione agli articolo 3 e 27 Cost., evidenziando che detta sanzione può efficacemente contribuire all'emenda del condannato e al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per conseguire la riabilitazione, che estingue le pene accessorie Sez. 3, numero 7902 dell'8/1/2015, V., Rv. 262491 . Da ultimo, si sottolinea la disposizione di cui al numero 4 dell'articolo in esame interdizione temporanea dai pubblici uffici , che richiama quella particolare forma dì indegnità pubblica che l'ordinamento riconosce comunque, in via presuntiva, a carico di coloro che siano stati puniti con pene di una certa rilevanza da tre a cinque anni di reclusione indegnità che si estrinseca - giusta articolo 28, comma 3, cod. penumero - nella perdita della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze - tutti pubblici - menzionati nel medesimo articolo, al comma 2. Orbene, a parere della Corte alcuna di queste rationes è possibile scorgere con riguardo alla pena accessoria indicata nel presente ricorso, laddove applicata nello stretto senso letterale proposto dal Tribunale di Catania e tale, quindi, da imporre - sempre ed in ogni caso - la sospensione dell'autore dei delitto dall'esercizio della propria professione o della propria arte. Una pena accessoria, quindi, che prescinderebbe del tutto dal legame tra queste attività ed il reato, così come dalla necessità che le stesse abbiano favorito od agevolato l'illecito o, comunque, ne abbiano costituito indubbia occasione ancora, una pena che prescinderebbe dalla figura della persona offesa e da eventuali legami o rapporti tra questa e l'attività sospesa da ultimo, una pena che non risponderebbe in alcun modo a quella pubblica indegnità che l'ordinamento commina, anche temporaneamente, a soggetti che abbiano violato norme di particolare gravità. Il che, all'evidenza, non risponde ad alcuna logica. Specie considerando, peraltro, che l'applicazione ordinaria della medesima pena accessoria - di cui agli articolo 30 e 31 cod. penumero - segue alla condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio, ovvero con l'abuso della professione, arte, industria o con la violazione dei doveri ad essi inerenti casi nei quali, dunque, si impone la verifica di un collegamento concreto tra la condotta di reato e la professione, giustificandosi la pena de qua soltanto quando l'autore abbia fatto di quest'ultima strumento indebito per la realizzazione di un illecito. Quel che deve esser accertato anche nel caso di cui all'articolo 609-nonies, numero 5 , cod. penumero , pena l'irrazionalità - anche nel'ottica dell'articolo 3 Cost. - della previsione medesima. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, perché il Giudice motivi circa l'applicazione della pena accessoria della sospensione dall'attività di regista ed artista teatrale, ravvisando l'eventuale collegamento tra questa ed i reati ascritti al G P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania limitatamente alla pena accessoria.