500 euro di droga, e 100 euro per la consegna a domicilio: consumo personale, non spaccio

Condivisa la linea indicata dal Gup credibile la destinazione all’uso prettamente personale della sostanza stupefacente. Rilevante la disponibilità economica dell’uomo, alla luce della cifra spesa, e decisiva anche la sua condizione di tossicodipendente, pur se certificata a distanza di mesi dall’episodio.

Compravendita conclusa circa 500 euro di sostanza stupefacente acquistati, con l’aggiunta di 100 euro per la consegna a domicilio. Anche per questo, la condotta del compratore è valutata come sospetta, tanto da farlo finire sotto accusa per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Ma gli addebiti potenziali svaniscono completamente accolta la tesi dell’uso strettamente personale, anche tenendo presente la condizione di tossicodipendente dell’uomo, seppur ufficializzata a distanza di oltre diciotto mesi dall’episodio. Cass., sent. numero 21251/2014, Quarta Sezione Penale, depositata oggi Uso privato. Contestazione chiarissima nei confronti di un uomo a quest’ultimo, difatti, è addebitato il «reato di detenzione di sostanza stupefacente», finalizzata allo «spaccio». Decisivo, in particolare, «l’acquisto di un quantitativo» di droga per un importo di 500 euro, a cui vanno sommati 100 euro destinati a una persona incaricata di portargli materialmente la droga. Ma, secondo il Giudice dell’udienza preliminare, il ‘castello accusatorio’ è fragilissimo. Per abbatterlo basta la «documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza» dell’uomo, senza dimenticare poi la «coerenza del quantitativo con l’uso personale» e la «non incompatibilità dell’importo erogato con le sue condizioni economiche». E tale visione viene confermata anche dai giudici del ‘Palazzaccio’. Assolutamente inutili le obiezioni mosse dal Procuratore della Repubblica rispetto alla decisione del Gup, obiezioni legate al passato dell’uomo – come certificato da due pronunce «relative a reati in materia di stupefacenti» – e, soprattutto, al fatto che «le certificazioni del ‘Sert’» risalgono alla fine di novembre del 2012 e «non sono significative della condizione di assuntore di stupefacenti» all’epoca del fatto, ossia maggio 2011. Per i giudici, difatti, prima di parlare di «finalità di illecita detenzione dello stupefacente», bisogna tener ben presenti altri rilevanti elementi. In questa ottica, «modalità di pagamento» e «condizione di tossicodipendenza» – comunque «rilevante, ancorché riferita all’attualità» – appaiono come significativi per desumere la «destinazione all’uso personale».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 aprile – 26 maggio 2014, numero 21251 Presidente Brusco – Relatore Esposito Ritenuto in fatto Il GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere nei confronti di T.S., imputato, in concorso con altri, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Al predetto era attribuito l'acquisto da altro coimputato di un quantitativo di detta sostanza per un importo di € 500,00, oltre 100,00 euro da corrispondere al soggetto incaricato del trasporto sino all'isola di Salina, dove il T. si trovava. Il giudice, alla stregua della documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del predetto, della coerenza del quantitativo di sostanza ipoteticamente acquistato con l'uso personale e della non incompatibilità dell'importo erogato con le sue condizioni economiche, nonché della mancanza di elementi idonei a comprovare lo spaccio e di atti propedeutici alla vendita, provvedeva ai sensi dell'articolo 425,3° c.p.p., reputando non ipotizzabile l'emergere nel dibattimento di contributi atti a far ritenere la sostanza detenuta come destinata all'uso di terzi. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Deduce violazione di legge in relazione agli articolo 73 commi 1 bis, 5 D.p.r. 380/2001 e 425 c.p.p., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che dagli atti emergeva che il T. era detenuto per altra causa, perché imputato del reato di cui all'articolo 74 D.p.r. 309/90. Osserva che le conclusioni del giudicante riguardo alla quantità di stupefacente oggetto del fatto risultano prive di motivazione e contraddittorie, poiché non si comprende come sia stato determinato il prezzo di 100 euro al grammo indicato in sentenza. Evidenzia, altresì, che appaiono contraddittorie le conclusioni del giudicante riguardo allo stato di tossicodipendenza del T. al momento del fatto, atteso che le certificazioni del SERT risalgono al 29/11/2012 e non sono significative della condizione di assuntore di stupefacenti del T. alla data del fatto 15/5/2011 . Conclude osservando che il Gup non aveva effettuato una valutazione processuale prognostica della sostenibilità dell'accusa in dibattimento, ma era giunto alla gravata sentenza per il tramite di un giudizio di merito. Osserva che una trascrizione integrale delle conversazioni telefoniche, l'acquisizione degli elementi di prova del reato di cui all'articolo 74 Dpr 309/1990 e una corretta valutazione degli elementi già presenti in atti avrebbero potuto condurre a una prognosi dibattimentale favorevole. Con memoria integrativa la Procura della Repubblica produceva in copia due pronunce di questa Corte concernenti il T. e relative a reati in materia di stupefacenti. Considerato in diritto L'impugnazione è infondata. Ed invero correttamente il provvedimento impugnato, muovendo dal rilievo della necessaria dimostrazione, ai fini dell'affermazione di responsabilità, della finalità di illecita detenzione dello stupefacente, ha dato conto degli elementi, quali le modalità di pagamento e la condizione di tossicodipendenza dell'imputato quest'ultima pur sempre rilevante ai fini del ritenuto uso personale, ancorché riferita all'attualità che, ulteriori rispetto al dato ponderale, appaiono indicativi della destinazione del medesimo all'uso personale. Il giudice, inoltre, ha fornito congrua motivazione riguardo alla prognosi di inutilità del dibattimento in relazione all'evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto, e ciò proprio con riferimento alla mancanza di possibili ulteriori contributi atti a qualificare l'acquisto di stupefacente come funzionale allo spaccio. Né le pronunce prodotte con le memorie ex articolo 121 c.p.p., attinenti a altre ipotesi di reato, valgono ad aggiungere elementi ulteriori alla fattispecie oggetto d'esame. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.