Nomade avvisato tramite Caritas: lo scopo è raggiunto se viene a conoscenza della notifica

Per il principio generale del raggiungimento dello scopo, se anche la notifica dell’ordinanza sindacale è affetta da nullità, in ogni caso, la conoscenza dell’atto ne impedisce la relativa declaratoria.

Lo sostiene la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26428, depositata il 18 giugno 2013 e pronunciata in seguito al ricorso presentato da un nomade senza fissa dimora. Ordinanza da notificare a senza fissa dimora. Quest’ultimo era stato condannato per non aver ottemperato all’ordinanza comunale che gli intimava di rimuovere e smaltire l’autoveicolo di sua proprietà entro trenta giorni dalla notifica. Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha rilevato che l’ordinanza di rimozione era stata consegnata alla Caritas autorizzata al ritiro degli atti riguardanti l’imputato e che le dipendenti l’avevano a loro volta consegnata alla madre. Inoltre, ha ritenuto che il veicolo fosse nella disponibilità dell’imputato sia perché ne era il proprietario sia perché il veicolo non risultava oggetto di furto né radiato dalla circolazione. Infine, ha reputato provata la conoscenza dell’atto, anche perché nessun dubbio è mai stato sollevato al riguardo. L’imputato con ricorso per Cassazione ha lamentato la nullità della notifica dell’ordinanza del Comune, in quanto eseguita mediante consegna presso la Segreteria della Caritas, ove egli non aveva fatto alcuna elezione di domicilio per la notifica di atti giudiziari, non essendo sufficiente il servizio di domiciliazione recapito ai fini dell’iscrizione nelle liste anagrafiche di un soggetto senza fissa dimora. Notifica valida se conosciuta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il ricorrente non ha mai negato formalmente di essere venuto a conoscenza dell’atto, avendo incentrato la difesa sull’aspetto del mancato rispetto delle norme sulla notifica degli atti giudiziari. Gli Ermellini hanno ritenuto la deduzione difensiva manifestamente infondata, accogliendo, invece, in pieno il ragionamento della Corte di merito, trattandosi di un ragionamento non solo aderente al principio del raggiungimento dello scopo quanto alla questione della notifica , ma anche coerentemente motivato quanto alla conoscenza dell’atto e alla individuazione della responsabilità penale e come tale insindacabile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 maggio - 18 giugno 2013, n. 26428 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 4.7.2012, la Corte d'Appello di Trento ha confermato la pronuncia di colpevolezza nei confronti di H.G. in ordine al reato di cui all'art. 255 comma 3 del D. Lvo n. 152/2006 per non avere ottemperato all'ordinanza comunale che gli intimava di rimuovere entro trenta giorni dalla notifica alla rimozione e allo smaltimento dell'autoveicolo di sua proprietà. Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha rilevato che l'ordinanza di rimozione era stata consegnata alla Caritas autorizzata al ritiro degli atti riguardanti l'imputato, nomade senza fissa dimora che le dipendenti l'avevano a sua volta consegnata alla madre. Ha quindi ritenuto provata la conoscenza anche perché nessun dubbio è stato sollevato al riguardo le contestazioni infatti riguardavano esclusivamente l'inosservanza dell'iter procedimentale previsto dal codice di procedura civile, cioè una questione non rilevante. Ha quindi ritenuto che il veicolo fosse nella disponibilità dell'imputato sia perché ne era il proprietario sia perché il veicolo non risultava oggetto di furto né radiato dalla circolazione. 2. Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione deducendo due motivi. 2.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 e 255 D.Lvo n. 152/2006 nonché degli artt. 136 e ss. 139 e 160 c.p.c. in relazione all'art. 606 lett. b cpp. Deduce in particolare la nullità della notifica dell'ordinanza del Comune, in quanto eseguita mediante consegna presso la Segretaria della Caritas di Trento ove egli non aveva fatto alcuna elezione di domicilio per la notifica di atti giudiziari, non essendo sufficiente il servizio di domiciliazione recapito ai fini dell'iscrizione nelle liste anagrafiche di un soggetto senza fissa dimora. Secondo il ricorrente alla consegna dell'atto presso la Caritas avrebbe dovuto fare seguito la spedizione di una raccomandata così come previsto dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c Critica poi la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha accertato la sua responsabilità perché la norma in esame richiede la prova dell'indebito abbandono del rifiuto da parte dell'imputato, indipendentemente dalla formale proprietà dell'oggetto abbandonato. 2.2 Col secondo motivo deduce la mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscenza dell'ordinanza di rimozione del veicolo violazione dell'art. 606 lett. e cpp . Osserva al riguardo che la consegna di corrispondenza alla madre dell'imputato da parte della Caritas non appare idonea a dare certezza della conoscenza effettiva dell'ordinanza da parte del destinatario inoltre, la Corte d'Appello non spiega il motivo per cui dovrebbe presumersi una effettiva conoscenza dell'ordinanza da parte dell'imputato, come se l'avesse ricevuta a mani proprie. Rileva che in caso di violazione della normativa sulle notifiche si dovrà presumere la non conoscenza dell'atte da parte del destinatario a meno che il notificante non provi il contrario. Ritiene pertanto che la questione della mancata deduzione di non conoscenza dell'ordinanza debba ritenersi assorbita dalle censure sul difetto di notifica del provvedimento e della conseguente assenza di responsabilità penale. Considerato in diritto 1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. A norma dell'art. 255 comma 3 del D. Lvo n. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno . L'articolo 192 comma 3 a sua volta così dispone fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddicono con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate . 2. Quanto alla questione della conoscenza dell'ordinanza comunale, il ricorrente neppure in questa sede ha negato formalmente di essere venuto a conoscenza dell'atto, avendo incentrato la sua difesa sull'aspetto - da lui ritenuto assorbente - del mancato rispetto le norme sulla notifica degli atti giudiziari previste dal codice di procedura civile. La deduzione difensiva è manifestamente infondata perché, per il principio generale del raggiungimento dello scopo, se anche la notifica dell'ordinanza sindacale fosse stata affetta da nullità, in ogni caso la conoscenza dell'atto ne avrebbe impedito la relativa declaratoria. Di conseguenza si rileva giuridicamente errata l'affermazione secondo cui il tema della effettiva conoscenza dell'atto resta assorbito dalla dedotta nullità del procedimento di notifica, essendo vero piuttosto il contrario. Nel caso di specie, come si è detto, il giudice di merito ha accertato che l'ordinanza sindacale era stata consegnata alla dipendente della Caritas, incaricata del ricevimento degli atti essendo l'imputato nomade e da questa consegnata alla madie. Ha altresì rilevato che l'imputato non ha sollevato dubbi sulla conoscenza dell'atto, mai messa in discussione, avendo impostato invece la difesa essenzialmente sulla inosservanza delle norme procedurali in tema di notifica. Partendo da tale dato, la Corte d'Appello ha rilevato la mancata ottemperanza al provvedimento che ordinava la rimozione del veicolo e quindi ha affermato la colpevolezza dell'imputato, ritenuto responsabile sulla base di una serie di elementi l'essere proprietario del veicolo, la mancanza di denunzie di furto o di atti di radiazione . Trattasi di un ragionamento non solo aderente al principio del raggiungimento dello scopo quanto alla questione della notifica , ma anche coerentemente motivato quanto alla conoscenza dell'atto e alla individuazione della responsabilità penale e come tale insindacabile. Infatti, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110 cass. 6.6.06 n. 23528 . D'altro canto il ricorrente si limita ad una critica formale ma non indica neppure a quale indirizzo la raccomandata, da lui ritenuta essenziale, avrebbe dovuto essere spedita, pur avendo dichiarato di essere un soggetto senza fissa dimora cfr. pag. 7 ricorso . Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.