La Corte di appello può dichiarare nulla la pronuncia di primo grado solo per «fatti diversi» rispetto all’originaria imputazione

Rispetto alla contestazione originaria, per fatto nuovo” s’intende un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum mentre per fatto diverso” deve intendersi non solo un fatto che implichi una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi rispetto a quelli descritti nella contestazione originaria.

La Sesta Sezione Penale di Cassazione, con la sentenza n. 26284 del 17 giugno 2013, ha, così, accolto il ricorso proposto da un imputato-calunniatore rispetto alla pronuncia d’appello che aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado con cui era stato assolto per un’ipotesi di calunnia, distinta da una seconda fattispecie, non oggetto del capo d’imputazione. Due gradi di giudizio e altrettante calunnie. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, assolto in I e rinviato a giudizio in II grado, per il reato di calunnia la ascritta calunnia consisteva, segnatamente, nell’accusa, realizzata a mezzo di una dichiarazione manoscritta e in concorso con altro soggetto, di istigazione attribuita a Tizio, futuro erede, e rivolta a Caio, affetto da disturbi ideativi e del linguaggio di commettere un omicidio ai danni di Sempronio, già gravemente malato in cambio di una somma di denaro. Il Tribunale Ordinario di Treviso aveva assolto l’odierno ricorrente, in quanto l’istigato si era, in ultimo, rifiutato di commettere l’omicidio, risolvendosi, così, la fattispecie delittuosa in un’ipotesi di quasi reato ex art. 115, comma 4, c.p. , come tale – trattandosi propriamente solo di una falsa accusa – non riconducibile al reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p La Corte di Appello di Venezia – partendo dal fatto che l’istigato non aveva potuto redigere la dichiarazione calunniosa a causa dell’indicata patologia in cui versava , ma che a farlo era stato proprio e direttamente il ricorrente – aveva, invece, dichiarato nulla la sentenza del giudice di prime cure e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, conferendo un peso di non irrilevanza a un’altra parte del manoscritto, laddove non ci si limitava a indicare il preteso rapporto di istigazione, designando, altresì, l’erede-istigatore, ancorché in forma dubitativa, quale mandante dell’omicidio – poi, effettivamente realizzatosi – con una terza persona in sostanza, per i giudici di gravame, era ipotizzabile avesse, comunque, contenuto diffamatorio la falsa accusa di mandante di un omicidio. I fatti nuovi son cosa diversa dai fatti diversi . Tanto premesso, gli ermellini accolgono il principale motivo di ricorso proposto in cassazione, avendo confuso la Corte territoriale due fatti-accuse naturalisticamente e storicamente differenti in verità, due erano le accuse di calunnie contenute nel manoscritto de quo la prima, oggetto della sentenza di assoluzione di I grado, riguardante l’istigazione a uccidere di fatto, mai avvenuta, stante il rifiuto dell’istigato , mentre l’altra, oggetto della pronuncia di II grado di rimessione degli atti al p.m., riguardante il mandato a uccidere di fatto, concretamente portato a termine . Ebbene, la Corte di merito aveva violato gli artt. 604, 605, 521 e 522 c.p.p., non ricorrendo i presupposti del fatto diversi, idonei a legittimare una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al pubblico ministero la seconda motivazione – si legge in ricorso – costituisce un fatto nuovo ex art. 518 c. p. p. in quanto ulteriore ed autonomo rispetto alla istigazione non accolta e oggetto specifico dell’imputazione contestata, fatto nuovo perché aggiunge un tema di prova. Ne consegue che nessun vizio conteneva la sentenza di primo grado, erroneamente annullata dalla Corte territoriale . I giudici di Piazza Cavour, allineandosi in pieno a questa ricostruzione, rilevano, difatti, una discrasia tra la contestazione originaria rivolta all’imputato e i fatti emersi in corso di causa, tesi a mettere in luce una seconda, eventuale ipotesi di calunnia e tale seconda ipotesi non può annoverarsi come fatto diverso, bensì quale fatto nuovo come è noto – precisa la Suprema Corte – per fatto nuovo si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum mentre per fatto diverso deve intendersi non solo un fatto che implichi una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi rispetto a quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali di reato . Così statuendo, la Sesta Sezione penale di Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia di secondo grado, rinviando ad altra Corte d’Appello per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 marzo - 17 giugno 2013, n. 26284 Presidente Milo – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 maggio 2011 il Tribunale di Treviso assolveva T.L. ed To.Eg. dal reato di calunnia per avere, in concorso tra loro, con denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Treviso dall'avvocato Fadalti, incolpato B.F. di avere istigato P.D. a commettere l'omicidio di D.K.P.A. in cambio di una somma di denaro. All'origine della denuncia vi sarebbe una dichiarazione manoscritta, prodotta da To.Eg. , governante di D.K. , attribuita a P. , infermiere personale di quest'ultimo, in cui si affermava che B. , nominato erede testamentario di D.K. , gli avrebbe proposto di uccidere quest'ultimo, già gravemente malato, proposta che era stata rifiutata dal P. nella stessa dichiarazione si riferiva che questo rifiuto non aveva scoraggiato il B. , il quale avrebbe manifestato l'intenzione di affidare la realizzazione dell'omicidio ad un'altra persona, tale M.E. . Questa dichiarazione, allegata alla denuncia presentata dall'avvocato Fadalti, sarebbe stata suggerita ovvero dettata dal T. e dalla To. al P. , affetto da una malattia connotata da disturbi ideativi e del linguaggio. L'assoluzione è stata giustificata con il fatto che all'istigazione non sarebbe seguito alcun delitto, essendosi il P. rifiutato di commettere l'omicidio, per cui il Tribunale, ritenuto che l'incolpazione aveva ad oggetto un'ipotesi di quasi reato art. 115 comma 4 c.p. , ha escluso la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 368 c.p., non costituendo calunnia la falsa accusa della istigazione non accolta a commettere un delitto. 2. Sulle impugnazioni del pubblico ministero e delle parti civili, la Corte d'appello, con la decisione in epigrafe indicata, ha dichiarato la nullità ex art. 604 c.p.p. della sentenza del Tribunale di Treviso per diversità del fatto da quello contestato e giudicato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente. I giudici di secondo grado, dopo un approfondito esame degli atti e della documentazione, hanno sostenuto che il P. fosse del tutto incapace di redigere autonomamente la dichiarazione del 26.3.2005, in quanto in quella data era già affetto da una grave forma di afasia progressiva primaria, per cui assumono che la dichiarazione venne dettata al P. da T. e dalla To. quindi, hanno escluso che l'accusa contenuta nell'esposto dell'avvocato Fadalti e nella allegata dichiarazione del P. fosse limitata ad indicare il B. come l'istigatore di un omicidio non realizzato, cioè di un quasi reato, ma hanno ritenuto che contenesse l'accusa al B. di essere il mandante di un omicidio effettivamente realizzato, seppure ipotizzato in forma dubitativa, eseguito tramite il M. , omicidio per il quale si chiedeva alla Procura di svolgere le opportune indagini, indagini poi svolte. Secondo la Corte territoriale l'esposto depositato in Procura, formato dalla nota di accompagnamento dell'avvocato e dalla dichiarazione del P. , tra maliziosi accenni e apparenti dissimulazioni, conterrebbe una vera e propria falsa accusa di concorso in omicidio a carico del B. , accusa riconducibile ai due imputati e che si inquadra nella guerra per l'eredità del D.K. . Una volta così ricostruiti i fatti, i giudici hanno rilevato una diversità dalla contestazione, che contiene il riferimento all'accusa a carico del B. di essere l'autore di un'istigazione nei confronti del P. a commettere un omicidio mai realizzato, mancando ogni accenno al fatto che nell'esposto si ipotizzi che l'omicidio fosse stato effettivamente commesso o che B. avesse istigato altre persone ovvero che il P. avesse dei gravi deficit intellettivi e di comprensione. Pertanto, ritenuta la diversità del fatto i giudici hanno disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nuova contestazione, nel rispetto del diritto di difesa degli imputati, evitando di privarli di un grado del giudizio. In motivazione, la Corte d'appello ha anche accennato al fatto che la falsa accusa di essere il mandante di un omicidio potrebbe, comunque, avere un contenuto diffamatorio. 3. Nell'interesse di T.L. hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati Antonio Franchini e Cristiana Cagnin, deducendo due articolati motivi. Con il primo deducono la violazione degli artt. 604, 605, 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione premessa la ricorribilità della sentenza, si sostiene che non ricorrano i presupposti del fatto diverso per legittimare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero, precisando di avere interesse al ricorso per ripristinare la statuizione di insussistenza del fatto-reato e dare definitività all'accertamento compiuto in primo grado. Si ritiene che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto coerente la contestazione, pervenendo all'assoluzione trattandosi di una calunnia avente ad oggetto un quasi reato, addirittura colmando una mancanza dell'imputazione, costituita dall'omesso riferimento al dato fattuale del rifiuto del P. rispetto alla proposta del B. . In ogni caso, si rileva che non si tratti di fatto diverso , ma semmai di fatto nuovo , così dovendosi qualificare l'accusa rivolta al B. di avere istigato anche M. ad uccidere D.K. nella ricostruzione dei ricorrenti l'esposto conterrebbe due fatti naturalisticamente e storicamente differenti, facendo riferimento il primo ad una proposta non accettata dal destinatario, il secondo ad un'azione omicidiaria proposta, accettata e consumata da un destinatario diverso dal primo. La seconda accusa costituisce un fatto nuovo ex art. 518 c.p.p. in quanto ulteriore ed autonomo rispetto alla istigazione non accolta e oggetto specifico dell'imputazione contestata, fatto nuovo perché aggiunge un tema di prova. Ne consegue che nessun vizio processuale conteneva la sentenza di primo grado, erroneamente annullata dalla Corte territoriale, per cui si chiede la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ovvero, in subordine, l'annullamento con trasmissione degli atti al pubblico ministero perché valuti se procedere per il fatto nuovo. Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 516 e 517 c.p.p., è subordinato al mancato accoglimento del primo, nel caso in cui si dovesse ritenere corretta la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello secondo i ricorrenti non potevano i giudici procedere alla modifica del capo di imputazione, in quanto nessun dato di novità era emerso nel corso dell'intera istruttoria dibattimentale, tale da giustificare una modifica. In altri termini, si sostiene che la diversità del fatto deve risultare dall'istruttoria dibattimentale e solo in tale ipotesi il giudice di secondo grado può sopperire all'inerzia del primo giudice azionando la procedura prevista dall'art. 521 comma 2 primo periodo c.p.p., dovendo interpretarsi tale disposizione alla luce della disciplina di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. La tesi sostenuta dalla difesa è che la diversità del fatto deve emergere nel corso dell'istruttoria dibattimentale, comunque non può essere desunta da fatti già noti in fase di indagini preliminari ne consegue che il giudice d'appello ha erroneamente applicato l'art. 521 comma 2 c.p.p. ritenendo legittimo riqualificare il capo di imputazione nei termini di fatto diverso , basando tale riqualificazione su fatti già noti non emersi per la prima volta in fase di istruttoria dibattimentale. Si chiede, anche in questo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza. 4. Nell'interesse della parte civile, B.F.C. , è stata depositata una memoria da parte dell'avvocato Luigi Ravagnan in cui si chiede l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso proposto dal T. . Considerato in diritto 5. La Corte d'appello di Venezia ha ravvisato una diversità del fatto rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione e di conseguenza ha dichiarato la nullità della sentenza ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 comma 2 c.p.p., disposizione che ha ritenuto applicabile anche nel giudizio d'appello sulla base della norma di chiusura di cui all'art. 598 c.p.p. Ha inoltre escluso che una tale pronuncia potesse arrecare pregiudizi all'imputato, in quanto questi potrà difendersi nel corso delle nuove indagini. 6. Preliminarmente occorre verificare la ricorribilità della sentenza emessa dalla Corte territoriale. Infatti, si è sostenuto che non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - prevedendo l'art. 607 c.p.p. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere -, sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di indagini e di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione cfr., Sez. 5, 26 aprile 2011, n. 22262, Bassora Sez. 5, 27 gennaio 2012, n. 14366, Caratozzolo Sez. 6, 14 aprile 2003, n. 33063, Bucci . Secondo un diverso orientamento si è sostenuto, invece, che il provvedimento con il quale il giudice di appello, rilevando nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto, ai sensi degli artt. 521 e 598 c.p.p., ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero ha natura composita, di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e di ordinanza ed è soggetto a ricorso per cassazione. Si è anche precisato che il controllo della Corte di cassazione, in presenza di una sentenza meramente procedurale che definisce una fase del procedimento ma non decide il merito, va contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto, onde accertare nel caso di impugnazione da parte dell'imputato, la eventuale sussistenza di un interesse al ripristino dell'originaria imputazione, nonché la concorrenza delle condizioni per l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero Sez. 6, 1 luglio 2009, n. 34828, Alessandri Sez. 3, 11 aprile 2012, n. 23219, Gurrera Sez. 6, 12 gennaio 2010, n. 14595, Naio . Questo Collegio, condividendo quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, che trova una conferma anche nella decisione n. 29529 del 25 giugno 2009 delle Sezioni unite, osserva che anche la sentenza d'appello che abbia natura meramente processuale è comunque impugnabile mediante ricorso per cassazione dalle parti che vi hanno interesse, ai sensi dell'art. 568 comma 2 c.p.p. e art. 111 comma 7 Cost., disposizioni che non distinguono tra sentenze di merito e sentenze processuali. L'unico limite al ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato verificando gli obiettivi concreti della impugnazione, in relazione non soltanto alla formula adottata nella sentenza di proscioglimento ma anche al significato del dispositivo, identificato attraverso la motivazione. D'altra parte, in questi casi l'interesse è quello di evitare che per effetto della statuizione della decisione impugnata l'imputato retroceda alla fase delle indagini, dove è vero che potrà difendersi, ma sicuramente perderà l'assoluzione che nel frattempo ha guadagnato nel processo svoltosi in primo grado. Nella specie l'imputato, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermata la prima sentenza con un pronuncia di merito del giudice di appello, per cui il ricorso per cassazione è funzionale ad eliminare la decisione processuale con cui la Corte d'appello veneziana ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Treviso, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 7. Superata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso deve riconoscersi la fondatezza del primo motivo. Secondo la Corte territoriale la nullità della sentenza ex art. 604 c.p.p. di primo grado discende dalla diversità del fatto rispetto alla originaria contestazione, il che avrebbe giustificato la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Invero, dall'ampia ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, che ha riportato interi brani dell'esposto presentato dall'avvocato Faldati alla procura della Repubblica di Treviso per conto di T.L. e di To.Eg. , risulta che le accuse nei confronti di B.F. erano in realtà duplici da un lato lo si incolpava di avere proposto a P.D. di uccidere D.K.P.A. , proposta che venne rifiutata dall'altro lato, si riferiva che il B. , dopo il rifiuto del P. , aveva manifestato l'intenzione di formulare la stessa proposta a M.E. . A queste conclusioni i giudici d'appello giungono attraverso una lettura congiunta dell'esposto dell'avvocato Faldati e della stessa dichiarazione di P. , allegata all'esposto. Tuttavia, le conclusioni tratte da tali elementi di fatto non appaiono condivisibili. I giudici di secondo grado rilevano una discrasia tra la contestazione originaria rivolta all'imputato e i fatti emergenti dall'esposto dell'avvocato Faldati e dalla dichiarazione del P. infatti, il capo d'imputazione non menziona affatto l'accusa rivolta al B. di avere tentato di incaricare dell'omicidio M.E. , facendo esclusivo riferimento alla sola proposta delittuosa fatta al P. . Questo difetto nella contestazione viene qualificato come un'ipotesi di diversità del fatto che, secondo i giudici, giustifica la pronuncia di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 604 c.p.p. con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. Deve ritenersi, invece, concordando con quanto sostenuto dal ricorrente, che non di fatto diverso si tratta, ma di fatto altro rispetto all'imputazione. Come è noto per fatto nuovo si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo mentre per fatto diverso deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Il fatto nuovo, non ricompreso nell'imputazione, è costituito, nella ricostruzione della sentenza, dall'accusa a B. di aver chiesto a M. di eliminare D.K. , fatto ulteriore ed autonomo rispetto all'accusa, oggetto di contestazione, di aver proposto l'azione omicidiaria al P. . Si tratta, in altre parole, di due distinte accuse rivolte al B. che costituiscono due autonome ipotesi di calunnia, nessuna delle quali assorbe l'altra. Ne consegue, pertanto, che la sentenza di primo grado si è pronunciata, correttamente, sull'unica ipotesi di reato oggetto del capo di imputazione dovendo escludersi la rilevata ipotesi di nullità, in quanto è stato comunque garantito il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato con riferimento al reato di calunnia oggetto della contestazione. 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, perché proceda al relativo giudizio sulle impugnazioni proposte originariamente, spettando al pubblico ministero procedere nella forme ordinarie per il fatto nuovo emerso a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per il giudizio.