E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 114 di ieri la legge di conversione, con modifiche, del d.l. numero 34/2014, il cd. Decreto Lavoro recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Pubblicato, inoltre, nella stessa G.U. alla pag. 37, il testo del Decreto coordinato con la legge di conversione, la l. numero 78 del 16 maggio scorso, che apporta numerose modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato e dell’apprendistato. A partire daSecondo le disposizioni transitorie, la nuova disciplina si applica ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 21 marzo scorso, e sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni da questo introdotte. Limiti percentuali. Inoltre, viene stabilito che, in sede di prima applicazione del limite del 20% dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del Decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento di tale limite percentuale è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite legale del 20%. fonte www.fiscopiu.it