Al vigile del fuoco non è richiesto di possedere requisiti da superman. Ma comunque, il particolare impegno lavorativo richiesto agli appartenenti al Corpo, in situazioni stressanti sul piano fisico/psichico per fronteggiare eventi caratterizzati da criticità e da condizioni di pericolo per le persone presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative di carattere ordinario.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sezione Terza, con la sentenza 2286 depositata lo scorso 2 maggio. Allo scrutinio del giudice di appello le decisioni della Commissione che ha valutato l'idoneità psico-fisica dei candidati al concorso per l'assunzione di 814 unità da inserire nell'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo che gli stessi avevano superato le prove motorio - attitudinali. L'idoneità psichica. In particolare, con la citata sentenza, è stato ribadito il principio che sulla valutazione dei requisiti esiste un ambito di discrezionalità un cui l’ Amministrazione dispone in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di attitudine per il servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i plurimi parametri identificati dall’articolo 2 d.m. 11 marzo 2008 che - in rapporto di adeguatezza ai compiti previsti per la qualifica - coinvolgono la sfera soggettiva del candidato con riguardo alle capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici. L’accertamento di detto requisito è aggiuntivo al possesso dei generali requisiti di idoneità fisica e psichica, il cui accertamento in positivo non dà ingresso, con automatismo, all’idoneità ad un servizio che si caratterizza per specificità delle mansioni. Nella specie, era risultato, in sede di visita psichiatrica, nei confronti del pompiere che svolgeva servizio volontario, uno stato d’ ansia di grado lieve, nell’affrontare situazioni in cui è sotto giudizio altrui. A detto riscontro ha fatto seguito il referto diagnostico di “livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente”. La determinazione di esclusione dal concorso ha trovato sostegno nell’allegato B, punto 16 d.m. numero 78/2008, che comprende il disturbo d’ansia fra le cause di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nell’articolo 2, comma 1, lett. a e c , del d.m. predetto che, tra l’altro, danno rilievo, ai fini dell’attitudine al servizio, alla capacità di controllo di situazioni impreviste, nonché di adattamento al contesto lavorativo. In tal senso, il giudizio di merito tecnico dell’ Amministrazione non si configura irragionevole, né sproporzionato al fine perseguito, ove si consideri il particolare impegno lavorativo degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In sostanza, il giudizio sull’ idoneità psichica viene a investire l’ attitudine allo svolgimento di compiti caratterizzati da particolare impegno ed elevato grado di rischio c.d. valutazione psicoattitudinale e spetta in via primaria ai periti ordinariamente preposti alla selezione dei soggetti da ammettere al servizio, cui compete la verifica di possibili turbe afferenti alla sfera psichica che, pur se irrilevanti nella normale vita sociale e di relazione, rendono il soggetto inidoneo alla svolgimento dei compiti della qualifica da conferire in esito al concorso. L'idoneità fisica. Con la sentenza 2288 depositata il successivo 5 maggio, la medesima Sezione del Consiglio di Stato ha, invece, valutato le questioni connesse alla idoneità fisica ed in particolare le difficoltà sottese a chi è affetto da «alterazione del senso cromatico discromatopsia». L'interessato aveva sostenuto di non essere affetto da tale patologia, ovvero di non essere daltonico, ed aveva allegato un certificato medico dal quale risultava che egli distingue i tre colori fondamentali del rosso, verde e blu. Aveva inoltre censurato l’operato della Commissione per non essersi avvalsa dell’esame con anomaloscopio di Nagel. Il T.A.R. Lazio, con ordinanza numero 3795/2012, aveva ritenuto di dover disporre, sul punto, una apposita verificazione e quindi, l’interessato è stato sottoposto, presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al test di discriminazione cromatica, mediante lettura delle tavole di Ishihara, all’esito del quale l'aspirante «non ha presentato deficit di lettura. Pertanto, all’esito della verificazione effettuata in data 4 giugno 2012, lo stesso risultava in possesso del requisito di idoneità previsto dal d.m. numero 78/2008, articolo 1, comma 1, lett. d ». Il medesimo T.A.R., preso atto dell’esito di tale visita, dalla quale si evinceva l’assenza di cause di non idoneità tali da cagionarne l’esclusione dalla procedura di arruolamento, e rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei ad ingenerare il ragionevole dubbio che nelle more tra le due visite mediche si fossero alterate o modificate le condizioni di fatto originarie, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’impugnata esclusione dalla procedura selettiva. Tuttavia, la sentenza di primo grado è stata impugnata dal Ministero dell'Interno ritenendola erronea. Dopo aver ricordato che nella visita medica concorsuale l’interessato aveva effettuato il test di Ishihara, riportando la corretta lettura di solo 6 tavole su 21, ed era stato sottoposto poi ad ulteriore esame costituito dal test di Farnsworth, che aveva confermato il test di Ishihara evidenziando una discromatopsia del tipo deutan asse rosso-verde , l’Amministrazione aveva sostenuto che l’esito del test di Ishihara eseguito presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 4 giugno 2012, si discostava notevolmente da quello delle visite mediche concorsuali e che il T.A.R. avrebbe dovuto quindi applicare la normativa prevista che, per i casi dubbi, prevede l’utilizzo dell’anomaloscopio di Nagel. Ma il Collegio ha ritenuto di non considivere tale richiesta. Ciò in quanto la visita medica condotta presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha accertato che l'interessato risultava in possesso «del requisito di idoneità previsto dal d.m. numero 78/2008, articolo 1, comma 1, lett. d ». Resta peraltro fermo, precisa la sentenza, che, sdqualora l’Amministrazione nutrisse ancora dubbi sulla idoneità dell’interessato, prima di procedere alla sua eventuale assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, potrebbe ancora sottoporre lo stesso all’esame con l’anomaloscopio di Nagel, come del resto previsto dalla normativa di riferimento, per i casi dubbi, come ricordato dalla difesa erariale e dallo stesso interessato nel suo ricorso.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 aprile – 5 maggio 2014, numero 2288 Presidente Cirillo – Estensore D’Alessio Fatto e diritto 1.- Il sig. Dimitri Meloni aveva impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il provvedimento con il quale l'Amministrazione lo aveva escluso dalla procedura selettiva per la copertura di numero 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, essendo risultato non idoneo all'esito degli accertamenti psico-fisici, condotti il 18 e 19 gennaio 2012, per «alterazione del senso cromatico discromatopsia». Il sig. Meloni aveva sostenuto di non essere affetto da tale patologia ed aveva allegato un certificato medico dal quale risultava che egli distingue i tre colori fondamentali del rosso, verde e blu. Aveva inoltre censurato l’operato della Commissione per non essersi avvalsa dell’esame con anomaloscopio di Nagel. 2.- Il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza numero 3795 del 2012, ha ritenuto di dover disporre, sul punto, una apposita verificazione. L’interessato è stato quindi sottoposto, presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al test di discriminazione cromatica, mediante lettura delle tavole di Ishihara, all’esito del quale il sig. Meloni «non ha presentato deficit di lettura. Pertanto, all’esito della verificazione effettuata in data 4 giugno 2012, il sig. Meloni risultava in possesso del requisito di idoneità previsto dal D.M. numero 78/2008, articolo 1, comma 1, lett. d ». 3.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Bis, numero 7990 del 21 settembre 2012, preso atto dell’esito di tale visita, dalla quale si evinceva l’assenza di cause di non idoneità tali da cagionarne l’esclusione dalla procedura di arruolamento, e rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei ad ingenerare il ragionevole dubbio che nelle more tra le due visite mediche si fossero alterate o modificate le condizioni di fatto originarie, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’impugnata esclusione dalla procedura selettiva. 4.- Il Ministero dell'Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea. Dopo aver ricordato che nella visita medica concorsuale l’interessato aveva effettuato il test di Ishihara, riportando la corretta lettura di solo 6 tavole su 21, ed era stato sottoposto poi ad ulteriore esame costituito dal test di Farnsworth, che aveva confermato il test di Ishihara evidenziando una discromatopsia del tipo deutan asse rosso-verde , l’Amministrazione ha sostenuto che l’esito del test di Ishihara eseguito presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 4 giugno 2012, si discostava notevolmente da quello delle visite mediche concorsuali e che il T.A.R. avrebbe dovuto quindi applicare la normativa prevista che, per i casi dubbi, prevede l’utilizzo dell’anomaloscopio di Nagel. 5.- L’appello non può essere accolto, avendo la visita medica condotta presso la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza accertato che il sig. Meloni risultava in possesso «del requisito di idoneità previsto dal D.M. numero 78/2008, articolo 1, comma 1, lett. d ». Resta peraltro fermo che, qualora l’Amministrazione nutrisse ancora dubbi sulla idoneità dell’interessato, prima di procedere alla sua eventuale assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, potrebbe ancora sottoporre lo stesso all’esame con l’anomaloscopio di Nagel, come del resto previsto dalla normativa di riferimento, per i casi dubbi, come ricordato dalla difesa erariale e dallo stesso signor Meloni nel suo ricorso. 6.- Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento, in favore del signor Dimitri Meloni di € 2.000,00, per le spese e competenze del grado di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 aprile – 2 maggio 2014, numero 2286 Presidente Romeo – Estensore Polito Fatto e diritto 1. Il sig. Alfredo Scalia partecipava al concorso per il reclutamento di 814 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco con diritto alla riserva per la nomina nel 25 % dei posti nella qualità di volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Superate le prove motorio - attitudinali in esito agli accertamenti di idoneità psico/fisica ed attitudinale era dichiarato inidoneo con provvedimento del 15 ottobre 2010 Quanto precede sul riscontro di livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente. Il soggetto ha difficoltà ad affrontare situazioni e rapporti interpersonali caratterizzati da livelli di stress più elevati della norma, nei quali mostra ansia elevata, moderatamente invalidante. D.M. 11 / 3 / 2008, numero 78, articolo 2, comma 1, lettera A , e c articolo 1, comma 2, allegato B punto 16 Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso il sig. Scalia proponeva ricorso assumendone l’illegittimità per eccesso di potere nei profili della contraddittorietà manifesta, arbitrarietà del giudizio, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca. Il ricorrente, con il conforto di referti di visite psichiatriche effettuate presso strutture pubbliche, deduceva l’insussistenza di problematiche ansiose della personalità, conclusione da ritenersi avvalorata dai 13 anni di servizio resto come vigile del fuoco volontario. Con sentenza semplificata numero 4718 del 2011 il T.A.R. adito respingeva il ricorso. Avverso detta decisione il sig. Scalia ha proposto appello e, a confutazione delle statuizioni del primo giudice, ha in particolare dedotto - l’illegittimità dell’atto impugnato per l’insussistenza dello stato ansioso ascritto, non ascrivibile in presenza di riferimenti da parte del ricorrente a detto stato psichico patologia nel corso del colloquio - che la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in ordine alle risultanze del test TALEIA – 400 che riporta il valore zero per la voce “disturbo di personalità evitante ansioso ” - che la normalità della struttura psichica emerge da numerose notazioni dei periti selettori ed è avvalorata dal pregresso servizio reso come vigile volontario, subordinato, nel corso degli anni, a ripetuti accertamenti sul possesso dei requisiti di idoneità psico/fisica. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza ed ha depositato una relazione sui fatti di causa. All’udienza del 10 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 2. Il tema centrale della controversia investe la sfera di discrezionalità di cui l’ Amministrazione dispone in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di attitudine per il servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i plurimi parametri identificati dall’articolo 2 del d.m. 11 marzo 2008 che - in rapporto di adeguatezza ai compiti previsti per la qualifica - coinvolgono la sfera soggettiva del candidato con riguardo alle capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici. L’accertamento di detto requisito è aggiuntivo al possesso dei generali requisiti di idoneità fisica e psichica, il cui accertamento in positivo non dà ingresso, con automatismo, all’idoneità ad un servizio che si caratterizza per specificità delle mansioni. Nella specie risulta per tabulas l’emersione in sede di visita psichiatrica di uno stato d’ ansia di grado lieve, di cui lo stesso concorrente dà atto nell’affrontare situazioni in cui è sotto giudizio altrui. A detto riscontro ha fatto seguito il referto diagnostico di “livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente”. La determinazione di esclusione dal concorso trova sostegno nell’allegato B, punto 16 del d.m. numero 78 del 2008, che comprende il disturbo d’ansia fra le cause di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nell’articolo 2, comma 1, lett. a e c , del d.m. predetto che, tra l’altro, danno rilievo, ai fini dell’attitudine al servizio, alla capacità di controllo di situazioni impreviste, nonché di adattamento al contesto lavorativo. Il giudizio di merito tecnico dell’ Amministrazione non si configura irragionevole, né sproporzionato al fine perseguito, ove si consideri il particolare impegno lavorativo degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in situazioni stressanti sul piano fisico/psichico per fronteggiare eventi caratterizzati da criticità e da condizioni di pericolo per le persone che, notoriamente, presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative di carattere ordinario. 2.1. Il test di personalità TALEIA 400, cui è stato sottoposto il sig. Scalia ed al quale è fatto richiamo in ricorso nella parte in cui assegna il punteggio zero alla sindrome d’ansia, va tuttavia integrato con gli esiti del colloquio che interviene in sede di visita psichiatrica, nel cui ambito sono stati riscontrati “livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente”. Del resto lo stesso test invocato aveva evidenziato valori fuori scala per aspetti di “personalità istrionica” e di “personalità dipendente” da sottoporre ad ulteriore verifica. La valutazione diagnostica non recede a fronte di conclusioni di segno opposto che l’ appellante riconduce ad accertamenti medici provenienti da organi sanitari esterni. Il giudizio sull’ idoneità psichica viene a investire, come in precedenza accennato, l’ attitudine allo svolgimento di compiti caratterizzati da particolare impegno ed elevato grado di rischio c.d. valutazione psicoattitudinale e spetta in via primaria ai periti ordinariamente preposti alla selezione dei soggetti da ammettere al servizio, cui compete la verifica di possibili turbe afferenti alla sfera psichica che, pur se irrilevanti nella normale vita sociale e di relazione, rendono il soggetto inidoneo alla svolgimento dei compiti della qualifica da conferire in esito al concorso. 2.2. Quanto al richiamo al pregresso servizio reso come vigile volontario, l’ Amministrazione correttamente oppone che all’ ingresso in via permanente nel Corpo dei Vigili del Fuoco si collega uno stabile impegno caratterizzato da maggiori responsabilità con più intenso livello stress ciò implica una rinnovata valutazione dei requisiti psico/attitudinali in base alla speciale regolamentazione dettata dal d.m. numero 78 del 2008 che, come prima accennato, si dà carico di individuare in dettaglio ogni patologia afferente alla sfera fisica o psichica incompatibile con la peculiare posizione di “status” cfr. Cons. St., numero 6178 del 15 dicembre 2009 . Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto. In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.