Utilizzo dei voucher: il vademecum dell’INPS

Con la circolare numero 49 del 29 marzo 2013, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulla disciplina del lavoro occasionale accessorio, così come modificata dalla Riforma del mercato del lavoro L. numero 92/2012 .

La Riforma del mercato del lavoro Legge numero 92/2012, articolo 1, commi 32 e 33 , insieme alla Legge numero 134/2012, all’articolo 46-bis, ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio, incidendo sugli articolo 70 e 72, D.Lgs. numero 276/2003. Con la circolare del 29 marzo 2013, numero 49 l’INPS fornisce ora indicazioni in merito a tali novità normative. Il lavoro accessorio dopo la riforma del lavoro. Il nuovo articolo 70, D.Lgs. numero 276/2003 indica come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente. Il nuovo limite economico risulta dunque sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, che prevedeva un tetto di 5.000 euro annui nei confronti del medesimo committente. L’articolo 70 comma 2 interviene anche sull’impiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole, precisando i casi in cui è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura. Al comma 3, si conferma la possibilità del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Infine, il comma 4 del novellato articolo 70, introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e ad un altro specifico caso riguardante l’agricoltura. Pertanto, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, ferma restando l’incompatibilità, per finalità antielusive, del ricorso all’istituto del lavoro occasionale con lo status di lavoratore subordinato impiegato presso lo stesso datore di lavoro. Voucher istruzioni per l’uso. La circolare contiene poi specifiche indicazioni in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte di - studenti, pensionati e disoccupati - lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito - lavoratori stranieri. Per assicurare maggiore certezza nell’utilizzo dei buoni lavoro, il nuovo comma 1 dell’articolo 72 ha apportato un’importante modifica agli elementi essenziali dell’istituto. Si prevede, infatti, che i «beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati». Rispetto alla normativa previgente, troviamo dunque l’indicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione. Rimane comunque ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo «per un’ora di lavoro anche più voucher». Il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornato. Il comma 4 dell’articolo 72 conferma la disciplina relativa alle tutele previdenziali e assicurative e prevede la modulazione delle aliquote contributive da versare all’INPS in funzione dell’incremento delle percentuali previste per gli iscritti alla Gestione Separata. Il provvedimento si chiude con una serie di precisazioni sul regime transitorio che caratterizza il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina dei buoni lavoro.

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