Inammissibile una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove

Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.

Nella sentenza n. 14705 del 28 marzo 2013, pronunciata in un giudizio nel quale si chiedeva alla Suprema corte di annullare la decisione di appello con la quale si era condannato l’imputato per omicidio colposo in violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è avuto modo di esplicitare in maniera sintetica ma assolutamente chiara un principio ormai pacifico. Inammissibile una diversa lettura dei dati processuali . Con il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e , c.p.p., infatti, non si può chiedere alla Corte di Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, poiché non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividersi la giustificazione , ma si deve più semplicemente verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e coi limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali . Processo finito. Nei fatti il ricorrente aveva prospettato una diversa valutazione dei fatti, valutazione che, quand’anche plausibile, non poteva di per sé giustificare la cassazione della condanna impugnata. La Corte ha perciò avuto gioco facile nel respingere il ricorso e porre termine al processo penale in questione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 - 28 marzo 2013, n. 14705 Presidente Bianchi – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto O.Y.E. è stato condannato in data 24.06.2010. dal Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho -, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 commi 1 e 2 cod.pen. commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con un concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50%, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, con la sospensione condizionale della pena. Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 20.07.2011, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa nella minor misura del 25%, condannava l'imputato in solido con i responsabili Civili FONDIARIA-SAI ASSICURAZIONI S.p.A. e CORNALI AUTOTRASPORTI s.r.l. al pagamento a titolo di provvisionale della somma di Euro 150.000,00 a favore di S.G G. e di Euro 15.000,00 ciascuno a favore di G.S.L. e M.D G. , e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle medesime parti civili, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre IVA e CPA, ordinava la non menzione della condanna, confermava nel resto la sentenza emessa nel giudizio di primo grado. Avverso la predetta sentenza O.Y.E. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in cassazione, chiedendone l'annullamento, e la censurava per i seguenti motivi 1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - mancata assunzione di una prova decisiva Lamentava sul punto la difesa che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto provato che la manovra di sorpasso dell'autocarro da parte del G. era comunque terminata prima che l'imputato iniziasse la svolta a sinistra e che quindi l'O. aveva iniziato la svolta a sinistra quando il G. aveva già terminato la predetta manovra di sorpasso, facendo discendere da tale ricostruzione dei tempi di verificazione del sinistro la responsabilità dell'O. che, pur avendo la possibilità di avvistare il motociclista, il quale, non più coperto dalla sagoma del voluminoso veicolo sorpassato, era visibile all'imputato sin dal momento dell'inizio della propria svolta a sinistra, non si era fermato per concedergli la precedenza. Tale ricostruzione dei fatti, secondo la difesa, sarebbe fondata su argomentazioni illogiche e contraddittorie, in quanto le dichiarazioni del teste T. ed il dato oggettivo della traccia di frenata del motociclo indicherebbero che G. aveva iniziato la frenata quando già si trovava all'interno della propria corsia di percorrenza. L'O. quindi avrebbe iniziato la manovra a sinistra senza potersi avvedere della presenza del G. , in quanto lo stesso motociclista non era ancora visibile perché ostruito alla visuale dalla sagoma dell'autocarro che stava lentamente superando. In conclusione, secondo la difesa, le argomentazioni della sentenza impugnata non sarebbero idonee a dimostrare che nel momento in cui G. si rendeva in astratto visibile, una volta terminato il sorpasso, O. fosse effettivamente ancora nelle condizioni di avvedersi della sua presenza ed evitare l'impatto mortale. 2 Omessa trattazione di questione essenziale rilevata dalla difesa. L'impugnata sentenza aveva sostenuto che l'unico addebito che poteva essere mosso alla vittima G. sarebbe l'eccesso di velocità, che avrebbe apportato un contributo causale del solo 25% nella produzione dell'evento. La Corte territoriale peraltro non avrebbe valutato un argomento esplicitamente trattato dalla difesa in occasione dell'appello, da cui risultava, al contrario che, se G. si fosse attenuto al limite di velocità dei 50 chilometri orari, avrebbe certamente evitato l'impatto e sarebbe stato in grado di fermarsi prima di impattare contro l'autocarro dell'O. . Secondo la difesa quindi la condotta del G. aveva avuto forza esclusiva propria nella determinazione dell'evento, cosicché la condotta dell'O. , pur costituendo un antecedente necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta, assumeva rispetto all'evento stesso non il ruolo di fattore causale ma di occasione. In conclusione la circostanza che la questione di cui sopra non sia stata esaminata dalla Corte territoriale determinerebbe la nullità della sentenza impugnata. Considerato in diritto I proposti motivi di ricorso sono infondati. Si osserva infatti cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369 che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Milano hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità dell'O. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che era stato possibile ricostruire il sinistro, così come indicato nella sentenza di primo grado, sulla base delle dichiarazioni del teste T. , conducente dell'autocarro superato dal motociclo, dei rilievi tecnici effettuati sulla strada e sui mezzi coinvolti e delle osservazioni svolte dai consulenti tecnici in dibattimento. Su tali basi era risultato che l'imputato era nelle condizioni di avvistare tempestivamente il motociclista, in quanto costui aveva iniziato la frenata quando già si trovava davanti all'autocarro guidato dal T. , ossia quando già aveva completato la manovra di sorpasso. L'imputato invece, che conduceva il suo autocarro ad una velocità di circa 50 chilometri orari, aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra per accedere al passo carraio senza fermarsi, ma soltanto rallentando la marcia, in violazione delle norme del Codice della Strada che, pur non prevedendo esplicitamente l'obbligo del conducente di arrestare la marcia all'atto di una siffatta manovra, pur tuttavia gli impongono di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della Strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi e di accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e di usare la massima prudenza. Per quanto poi atteneva alla condotta del motociclista i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che l'unico addebito che gli si poteva muovere concerneva il rilevato eccesso di velocità che, all'evidenza, non poteva escludere il nesso causale tra la condotta dell'O. e l'evento. Nessuna influenza causale poteva invece attribuirsi alla violazione da parte del motociclista G. del divieto di sorpasso, dal momento che tale manovra era stata comunque terminata prima che l'imputato iniziasse la svolta a sinistra. Per tali ragioni i giudici della Corte territoriale avevano ritenuto equo rideterminare la misura della colpa nei confronti del motociclista deceduto nella minor misura del 25%, attribuendo quindi all'imputato la responsabilità del sinistro nella maggior misura del 75%. Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.