In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, nel caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto della causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale lo stesso convenuto pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, si applica l’articolo 6.2 del Regolamento CE numero 44/2001, purché sussista un nesso tra la domanda principale e l’azione di garanzia che escluda la violazione delle norme sul foro competente che sussiste solo quando quest’ultima ha il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale.
Con la sentenza numero 4324/14 depositata il 24 febbraio, le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate ad esprimersi a seguito di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Lo fanno al cospetto di una vicenda alquanto particolare e complessa ed alla luce dei principi comunitari in subiecta materia. Il fatto. Gli eredi del pittore francese Pierre Klossowski proponevano istanza di regolamento di giurisdizione nei confronti degli eredi del drammaturgo Carmelo Bene, nonché nei confronti della Fondazione “La Biennale di Venezia”. L’istanza era avanzata con riferimento alla causa promossa davanti al Tribunale di Roma dalla Fondazione nei confronti di entrambi gli eredi a seguito di citazione in riassunzione del giugno 2010. In effetti era insorta una controversia tra la Biennale e gli eredi Bene avente ad oggetto la proprietà di alcuni disegni e dipinti realizzati da Klossowski per la pièce teatrale “Il Bafometto” a cura di Carmelo Bene. Il contenzioso era stato deferito ad un collegio arbitrale irrituale, sulla scorta di una clausola compromissoria sottoscritta all’interno del contratto d’opera concluso tra i due artisti, e definito con lodo divenuto definitivo nel giugno del 1994. Riconosciuto alla Biennale il diritto di ricevere un risarcimento danni di quasi 300 milioni di lire. Con tale lodo era stato deciso che la proprietà di dette opere fosse da attribuire alla Biennale, alla quale spettava la relativa restituzione, oltre al diritto di ricevere un risarcimento danni di quasi 300 milioni di lire a causa dell’illegittimo recesso esercitato da Carmelo Bene dal citato contratto d’opera. Ma niente da fare. A seguito dell’inottemperanza da parte dello stesso Bene e poi dei suoi eredi alle statuizioni del lodo arbitrale, la Biennale aveva domandato ed ottenuto nel 2007 dal Tribunale di Venezia il sequestro giudiziario delle opere compravendute, oltre al risarcimento danni. Costituitisi in giudizio gli eredi Bene avevano eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo, a loro dire, competente quello di Roma, oltre la revoca del sequestro giudiziario ed il rigetto della domanda attorea. Nel contempo avevano spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento danni, oltre quella ad essere autorizzati a chiamare in causa gli eredi Klossowski, con richiesta di loro condanna in solido al pagamento della somma di 2 milioni di euro nel caso in cui la domanda di evizione spiegata nei loro confronti dalla Biennale fosse accolta. Decide il giudice italiano o il giudice francese? Costituitisi a loro volta in giudizio gli eredi Klossowski eccepivano l’incompetenza del giudice italiano a decidere sulla controversia relativa alla compravendita delle opere essendo sottoposta, secondo la loro opinione, alla giurisdizione ed al diritto francese. Il Tribunale di Venezia dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, al quale era demandata la questione inerente la giurisdizione. Come anticipato, riassunta la causa, gli eredi Klossowski reiteravano le medesime domande e conclusioni in punto di giurisdizione ex articolo 41 e 374 c.p.c., anche con riferimento all’illegittimo recesso dal contratto d’opera ed il relativo ristoro dei danni. Resistevano gli eredi Bene e la Fondazione ritenendo entrambe inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto, il ricorso essendo evidente la giurisdizione del giudice italiano. La questione viene così affrontata dalle Sezioni Unite. Difetto assoluto di giurisdizione da parte del giudice italiano? Nel proprio ricorso, gli eredi Klossowski ritengono sussistente il difetto assoluto di giurisdizione da parte del giudice italiano. Secondo la loro tesi il ricorso è ammissibile perché avente natura preventiva, ma anche perché non può essersi formato, con la pronuncia declinatoria della competenza per territorio del Tribunale di Venezia, alcun giudicato implicito sulla giurisdizione. Al caso di specie, d’altra parte, sarebbero applicabili gli articolo 2 sul foro del convenuto e l’articolo 5 sul foro del luogo dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio del Regolamento CE numero 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale. L’istanza di regolamento di giurisdizione è un mezzo per risolvere in via preventiva ogni contrasto sulla potestà di giudicare una controversia. La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso. Secondo gli Ermellini, l’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione ma solo un mezzo per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o solo potenziale, sulla potestà di giudicare una controversia da parte del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso es. indicazione del giudice avente giurisdizione, ragioni su cui si fonda, ecc. . Essa, tuttavia, deve contenere a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, onde consentire al Supremo Collegio di conoscere dalla disamina diretta dell’atto, gli elementi indispensabili per una cognizione esatta dell’origine e dell’oggetto della controversia e delle rispettive posizioni dei contendenti. Non è così ammissibile un ricorso in cui l’esposizione sommaria dei fatti sia limitata alla integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, poiché tale modalità equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa con conseguente violazione del principio di autosufficienza dell’istanza. Nel caso di specie, il ricorso è ammissibile poiché alcune pagine dello stesso ricostruiscono adeguatamente le vicende sostanziali e processuali della vicenda, e la trascrizione della maggior parte degli atti relativi alle precedenti fasi del giudizio sono precedute da una chiara, seppur breve, sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della dedotta questione di giurisdizione. Concludendo. Chiarito in via preliminare questo aspetto, le Sezioni Unite ritengono che la fattispecie in esame sia attribuibile alla giurisdizione del giudice italiano in forza dell’articolo 6, numero 2, del Regolamento CE numero 44/2001. Tale articolo, infatti, prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta qualora si tratti di chiamata in garanzia davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale. Distogliere il convenuto dal suo giudice naturale. Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sent. 13 luglio 2006, causa C-103/05 che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale che soffre di deroghe solo in casi speciali e limitati come, ad esempio, quando l’unico scopo della chiamata in causa sia stato quello di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale. È così che nell’ipotesi di azione di garanzia, il garante può, di regola, essere citato dinanzi al giudice preso il quale è stata proposta la domanda principale, essendo ininfluente la distinzione tra garanzia propria ed impropria. L’indagine, infatti, deve vertere al solo accertamento che la chiamata in garanzia non abbia natura pretestuosa, ossia avente l’unico scopo di distogliere il convenuto in garanzia dal suo giudice naturale. Nella fattispecie in esame è evidente il nesso sussistente tra la domanda di rivendicazione delle opere di Klossowski e la domanda di garanzia per evizione. Tale nesso, dunque, non può che escludere la sussistenza di un abuso dell’articolo 6, numero 2, del Regolamento numero 44/2001 con conseguente giurisdizione dell’adito Tribunale di Roma.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 ottobre 2103 – 24 febbraio 2014, numero 4324 Presidente Rovelli – Relatore Di Palma Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso del 25 settembre 2012, M.-.S.D.M.R. , vedova K. , e K.M.J.M. - quest'ultimo anche rappresentato dal suo curatore, Kr.Ph. - in séguito Eredi K. , hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei confronti di B.R. e di Be.Sa. , già Be.Sa.Is.Is. in séguito Eredi Be. , nonché della Fondazione La Biennale di Venezia in seguito Biennale o Fondazione , in riferimento alla causa promossa dinanzi al Tribunale ordinario di Roma dalla Fondazione nei confronti degli Eredi Be. e degli Eredi K. con citazione in riassunzione del 25 giugno 2010 e pendente dinanzi allo stesso Tribunale ordinario di Roma r. g. numero 41071 del 2010 che, sulla base di tale atto di citazione in riassunzione nonché dell'odierno ricorso, deve premettersi, in punto di fatto e per quanto in questa sede rileva, che a insorta controversia tra la Biennale e gli Eredi Be. circa la proprietà di una serie di disegni e di dipinti, realizzati da K.P. per la messa in scena teatrale della sua opera omissis , a cura di Be.Ca. , sulla base di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale prevista dal contratto d'opera concluso tra le parti originarie Biennale e Be.Ca. , è stato promosso il relativo procedimento arbitrale, definito con lodo 25 giugno 1994, divenuto definitivo b con tale lodo è stato deciso sia che della proprietà di dette opere è titolare la Biennale, alla quale spetta la restituzione delle opere, sia che la stessa Biennale ha diritto al risarcimento dei danni, nella misura di L. 298.096.060, in ragione dell'illegittimo recesso di Be.Ca. dal predetto contratto d'opera c a séguito della dedotta, prolungata inottemperanza a tali statuizioni da parte di Be.Ca. e poi dei suoi eredi, la Fondazione ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale ordinario di Venezia, nel 2007, il sequestro giudiziario delle predette opere d con citazione del 27 luglio 2007, la Fondazione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, gli Eredi Be. , chiedendo che - accertatane la proprietà della stessa Fondazione - fosse ordinato alle convenute di consegnare all'attrice le opere di K.P. facenti parte del ciclo “ omissis , e che le convenute stesse fossero condannate al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso di Be.Ca. dal menzionato contratto d'opera e costituitisi, gli Eredi Be. hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, competente essendo il Tribunale ordinario di Roma chiesto la revoca del concesso sequestro giudiziario e la reiezione delle domande dell'attrice spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000,00 inoltre, debitamente autorizzati, gli stessi Eredi Be. hanno chiamato in causa gli Eredi K. , formulando, nei confronti di tali terzi chiamati, le seguenti conclusioni “Per l'ipotesi di accoglimento anche della domanda formulata dalla Biennale in relazione alle opere di K. con conseguente evizione in danno delle comparenti, condannare i terzi chiamati, eredi del maestro francese, in solido tra loro e secondo quanto di ragione, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi [ ] mediante il pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro [ ]” f costituitisi a loro volta, gli Eredi K. - sulla premessa che la loro chiamata in causa traeva origine dalla circostanza che, con contratto concluso a Parigi in data 28 agosto 1989, Pierre K. aveva venduto a Be.Ca. sedici opere, componenti il predetto ciclo omissis - hanno formulato le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale a principalmente accertare e dichiarare la propria incompetenza nel decidere essendo la controversia relativa al contratto di compravendita intercorso tra il Signor K.P. e Be.Ca. sottoposta alla giurisdizione francese b in subordine accertare e dichiarare il contratto di compravendita [ ] regolato dal diritto francese decidendo allora secondo i principi e le norme dettate dal richiamato diritto per la fattispecie in esame c comunque accertare e dichiarare la non opponibilità agli Eredi K. del lodo arbitrale emesso in data 25 giugno 1994 nei confronti della Fondazione e degli Eredi Be. uniche parti del giudizio arbitrale nel merito a principalmente respingere le domande tutte formulate [dagli Eredi Be. ] in quanto infondate in fatto e in diritto b in subordine accertare e dichiarare il concorso colposo degli Eredi Be. nel cagionamento del danno agli stessi assuntamente subito, rigettando la domanda risarcitoria dagli stessi formulata nei confronti degli Eredi K. ” g l'adito Tribunale ordinario di Venezia, con sentenza numero 355 dell'11 febbraio 2011, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale ordinario di Roma, ed affermando “Le questioni di giurisdizione sollevate dai terzi chiamati saranno affrontate dal Tribunale di Roma” h con la già menzionata citazione del 25 giugno 2010, la Fondazione ha riassunto la causa dinanzi a detto Tribunale ordinario di Roma r. g. numero 41071 del 2010 nei confronti degli Eredi Be. e degli Eredi K. , formulando - nei confronti dei soli Eredi Be. - le medesime domande già proposte con l'originaria citazione dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia, cioè chiedendo che - accertatane la proprietà della stessa Fondazione - fosse ordinato alle convenute di consegnare all'attrice le opere di K.P. facenti parte del ciclo omissis , e che le stesse convenute fossero condannate al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso di Be.Ca. dal menzionato contratto d'opera cfr., supra, sub d i costituitisi, gli Eredi Be. hanno formulato le seguenti conclusioni nei confronti della Fondazione e degli Eredi K. “[ ] A revocare il provvedimento autorizzativo del sequestro dell'I 1.5.2007 e quello confermativo del 30.5.2007 B nel merito, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto e non provate [ ] C nel contempo e anche in via riconvenzionale accertare la proprietà delle opere di cui è causa in capo alle convenute e condannare la Fondazione al risarcimento dei danni tutti [ ] D in via subordinata rispetto al mancato accoglimento delle conclusioni sub lettera C e per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dalla Biennale in relazione alle opere del K. , con conseguente evizione in danno delle comparenti, condannare i terzi chiamati, eredi del maestro francese, in solido tra loro e secondo quanto di ragione, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi [ ] mediante il pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro [ ]” l costituitisi a loro volta, gli Eredi K. hanno formulato le medesime conclusioni già formulate dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia, chiedendo cioè “In via pregiudiziale a principalmente accertare e dichiarare la propria incompetenza nel decidere essendo la controversia relativa al contratto di compravendita intercorso tra il Signor K.P. e Be.Ca. sottoposta alla giurisdizione francese b in subordine accertare e dichiarare il contratto di compravendita [ ] regolato dal diritto francese decidendo allora secondo i principi e le norme dettate dal richiamato diritto per la fattispecie in esame c comunque accertare e dichiarare la non opponibilità agli Eredi K. del lodo arbitrale emesso in data 25 giugno 1994 nei confronti della Fondazione e degli Eredi Be. uniche parti del giudizio arbitrale nel merito a principalmente respingere le domande tutte formulate [dagli Eredi Be. ] in quanto infondate in fatto e in diritto b in subordine accertare e dichiarare il concorso colposo degli Eredi Be. nel cagionamento del danno agli stessi assuntamente subito, rigettando la domanda risarcitoria dagli stessi formulata nei confronti degli Eredi K. ” cfr., supra, sub f che, tanto premesso, i ricorrenti Eredi K. chiedono che la Corte di cassazione, a sezioni unite ai sensi degli articolo 41 e 374 cod. proc. civ., “dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alle domande svolte nei loro confronti nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma [ ] dalle Sig.re B.R. e Be.Sa. [ ], queste ultime convenute in giudizio dalla Fondazione La Biennale di Venezia , per essere la competenza giurisdizionale in merito a tali domande da attribuirsi in capo al Giudice francese [ ]” che resistono, con distinti controricorsi, B.R. e Be.Sa. , nonché la Fondazione La Biennale di Venezia che le Eredi Be. chiedono che le sezioni unite della Corte di Cassazione vogliano “dichiarare inammissibile ovvero rigettare come infondato il ricorso proposto dai Sigg.ri K. e per l'effetto dichiarare la sussistenza della giurisdizione italiana sulle domanda spiegate dalle eredi Be. nei confronti degli eredi K. nel giudizio Tribunale di Roma R.G. 41071/2010” che la Fondazione chiede che le sezioni unite della Corte di Cassazione vogliano “In via principale dichiarare inammissibile ed infondato e, quindi, rigettare il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto [ ] per gli effetti, dichiarare la competenza giurisdizionale del Giudice italiano a decidere sul procedimento de quo condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. da liquidarsi in sentenza. In via subordinata dichiarare la giurisdizione del Giudice italiano in merito alla richiesta svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nei confronti degli eredi del Sig. Be.Ca. e quella del Giudice francese a decidere esclusivamente sulla domanda tra gli eredi del Sig. K.P. e gli eredi del Sig. Be.Ca. . E per gli effetti dichiarare la separazione delle cause”. che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino inammissibile o, in subordine, rigettino il ricorso, dichiarando altresì la giurisdizione del Giudice italiano che la Fondazione e gli Eredi K. hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-ter, secondo comma, cod. proc. civ Considerato che, con il ricorso in esame, gli Eredi K. -premesso che essi hanno “interesse a far accertare e dichiarare l'assoluto difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere delle domande proposte dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K. ” - osservano che a il proposto ricorso è ammissibile sia perché preventivo , sia perché non può essersi formato, con la sentenza declinatoria della competenza per territorio del Tribunale di Venezia, alcun giudicato implicito sulla giurisdizione, avendo lo stesso Tribunale affermato che “Le questioni di giurisdizione sollevate dai terzi chiamati saranno affrontate dal Tribunale di Roma”, sia perché queste sezioni unite, con l'ordinanza numero 385 del 2005, hanno enunciato il principio di diritto - applicabile anche nella fattispecie in esame -, secondo cui la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata a questione processuale, riguarda il caso di decisione del giudice presso il quale la causa è in corso, non di altro giudice in precedenza adito, ancorché nell'ambito di un processo unitario caratterizzato da translatio iudicii per motivi di competenza, con la conseguenza che è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione promossa in relazione ad una controversia pendente in primo grado dinanzi ad un dato tribunale, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta a seguito di sentenza di incompetenza per territorio resa da altro tribunale, precedentemente adito b nella specie, sono applicabili gli articolo 2 foro del convenuto e 5 foro del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio del Regolamento CE numero 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, mentre non è applicabile l'articolo 6, prf. 2, dello stesso Regolamento che, preliminarmente, il Procuratore generale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., in quanto lo stesso “è composto da 129 pagine, oltre 100 delle quali costituite da copie fotostatiche e/o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito” che, nella specie, tale eccezione non ha fondamento che, innanzitutto, deve essere ribadito il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui l'istanza di regolamento di giurisdizione, essendo non un mezzo di impugnazione ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas judicandi del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere cfr., l'ordinanza numero 11826 del 2013 , e secondo cui è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta soltanto attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, tale modalità equivalendo, nella sostanza, ad un mèro rinvio agli atti di causa e violando, perciò, il principio di autosufficienza del ricorso ordinanza numero 19255 del 2010 che nella specie - avuto anche riguardo alla indubbia complessità della controversia di merito, quale emerge dalla sintesi dianzi operata cfr., supra, Ritenuto, lettere da a ad l , in ragione della durata nel tempo, del numero delle parti e delle varie contrapposte domande hinc inde proposte - sono decisivi, nel senso dell'ammissibilità del ricorso, i concorrenti rilievi per i quali le pagine da 2 a 5 del ricorso ricostruiscono adeguatamente le vicende sostanziali e processuali, e la riproduzione integrale di ciascuno o della maggior parte degli atti delle precedenti fasi del giudizio è preceduta da una breve e chiara sintesi sui punti rilevanti per la risoluzione della dedotta questione di giurisdizione che, sempre in via preliminare, gli Eredi Be. - sulla premessa che gli Eredi K. , costituendosi nel giudizio a quo, non si sono limitati a chiedere la reiezione delle domande di garanzia proposte nei loro confronti, ma hanno anche chiesto, in subordine, di “[ ] comunque accertare e dichiarare la non opponibilità agli Eredi K. del lodo arbitrale emesso in data 25 giugno 1994 nei confronti della Fondazione e gli Eredi Be. uniche parti del giudizio arbitrale” - eccepiscono l'inammissibilità del ricorso perché i ricorrenti, formulando tale domanda, hanno accettato implicitamente la giurisdizione del Giudice italiano, posto che la domanda di restituzione delle opere proposta dalla Fondazione nei confronti degli Eredi Be. si fonda proprio sul predetto lodo arbitrale che anche tale eccezione non può essere accolta che infatti, al riguardo, è decisivo il rilievo che l'oggetto di tale eccezione risulta del tutto estraneo rispetto alla sollevata questione di giurisdizione, ciò a prescindere, comunque, dagli ulteriori rilievi che il capo di domanda degli Eredi K. , richiamato dagli Eredi Be. con la sollevata eccezione è chiaramente proposto in via subordinata rispetto alla principale richiesta di affermazione della giurisdizione del Giudice francese, e che gli stessi Eredi K. , in conformità con l'articolo 4, comma 1, della legge 31 maggio 1995, numero 218, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano sin dall'atto di costituzione in giudizio a seguito della loro chiamata in causa ad opera degli Eredi Be. cfr., supra, Ritenuto, lettere e ed f che, infine, ogni possibile ulteriore questione circa l'inammissibilità del presente regolamento di giurisdizione - in ragione dell'eventuale intervenuta formazione di giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione del Giudice italiano - è superata dalla decisiva circostanza che, come già dianzi rilevato cfr., supra, Ritenuto, lettera g , l'originariamente adito Tribunale ordinario di Venezia, nel dichiarare, con la sentenza numero 355 dell'11 febbraio 2011, la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale ordinario di Roma, ha anche esplicitamente affermato che “Le questioni di giurisdizione sollevate dai terzi chiamati saranno affrontate dal Tribunale di Roma” che, tanto osservato in via preliminare, il thema decidendum del regolamento in esame deve essere strettamente circoscritto alla questione se sia attribuita alla giurisdizione del Giudice francese ovvero a quella del Giudice italiano la cognizione della sola domanda proposta dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K. che infatti - posto, in sintesi, che 1 la Fondazione ha convenuto in giudizio gli Eredi Be. chiedendo che, accertatane la proprietà della stessa Fondazione, sia ordinato alle convenute di consegnare all'attrice le opere di K.P. facenti parte del ciclo OMISSIS , e che le stesse convenute siano condannate al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso di Carmelo Be. dal menzionato contratto d'opera Biennale-Bene azione di rei vindicatio e di risarcimento danni da inadempimento contrattuale 2 gli Eredi Be. , a loro volta, nel resistere a tali domande, hanno chiamato in causa gli Eredi K. formulando, nei confronti dei terzi chiamati, le seguenti conclusioni “Per l'ipotesi di accoglimento anche della domanda formulata dalla Biennale in relazione alle opere di K. con conseguente evizione in danno delle comparenti, condannare i terzi chiamati, eredi del maestro francese, in solido tra loro e secondo quanto di ragione, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi [ ] mediante il pagamento della somma di 2.000.000,00 Euro [ ]” azione di garanzia, proposta ai sensi del combinato disposto degli articolo 1476, numero 3, 1479 e 1483 cod. civ. 3 i terzi chiamati Eredi K. , sulla premessa che la loro chiamata in causa traeva origine dalla circostanza che, con contratto concluso a Parigi in data 28 agosto 1989, K.P. aveva venduto a Be.Ca. sedici opere, componenti il predetto ciclo OMISSIS , nel resistere alla domanda di garanzia per evizione totale, hanno formulato, per quanto in questa sede rileva, le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale a principalmente accertare e dichiarare la propria incompetenza nel decidere essendo la controversia relativa al contratto di compravendita intercorso tra il Signor K.P. e Be.Ca. sottoposta alla giurisdizione francese [ ]” - è del tutto evidente che l'oggetto esclusivo del proposto regolamento è costituito dalla questione se la cognizione della causa di garanzia per evizione promossa dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K. sia attribuita alla giurisdizione del Giudice italiano ovvero a quella del Giudice francese che il Collegio ritiene che tale fattispecie è attribuita alla giurisdizione del Giudice italiano, in forza dell'articolo 6, numero 2, del Regolamento CE numero 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile nella specie ratione temporis, il quale dispone “La persona di cui all'articolo precedente [cioè “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro” articolo 5, alinea] può inoltre essere convenuta [ ] 2 qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale” che - giova premettere - tale disposizione riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6, numero 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi in Italia dalla legge 21 giugno 1971, numero 804, nonché l'articolo 6, numero 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, resi esecutivi in Italia dalla legge 10 febbraio 1992, numero 198, ed è stata inoltre sostanzialmente riprodotta dall'articolo 8, numero 2, del Regolamento UÈ numero 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articolo che si applicherà a decorrere dal 10 gennaio 2015 articolo 81, paragrafo 2 , con marginali modificazioni del testo “Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta [ ] 2 qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso il quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale” , le quali non incidono sulla ratio della disposizione nel suo testo originario che l'undicesimo ed il dodicesimo “considerando” del Regolamento numero 44 del 2001 premettono, rispettivamente, che “Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento” primo periodo , e che “Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia” che la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza tra le altre 13 luglio 2006 nella causa C-103/05, Reisch Montage AG contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, nnumero da 22 a 25 ha enunciato, per quanto in questa sede rileva, i seguenti principi sull'interpretazione del menzionato Regolamento numero 44 del 2001 a “In limine, si deve ricordare che la competenza prevista dall'articolo 2 del regolamento numero 44/2001, cioè la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale e che solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro [v., per quanto riguarda la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 1972, L 299, pag. 32 in prosieguo la Convenzione di Bruxelles le cui disposizioni sono in sostanza identiche a quelle del regolamento numero 44/2001, sentenze 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion Européenne e a., Racc. pag. 1-6511, punto 16, e 5 febbraio 2004, causa C-265/02, Frahuil, Racc. pag. 1-1543, punto 23]. A questo proposito, è costante giurisprudenza che le dette norme di competenza speciale sono di stretta interpretazione, e non consentono un'interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento numero 44/2001 v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenza 10 giugno 2004, causa C-168/02, Kronhofer, Racc. pag. 1-6009, punto 14 e giurisprudenza ivi citata ” GI “Spetta al giudice nazionale interpretare queste stesse norme nel rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento numero 44/2001 v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. 1-6307, punto 23 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. 1-1699, punto 24, e 1 marzo 2005, causa C-281/02, Owusu, Racc. pag. 1-1383, punto 38 . Questo principio esige, in particolare, che le norme di competenza speciale siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato v. citate sentenze GIE Groupe Concorde e a., punto 24 Besix, punto 26, e Owusu, punto 40 ” che la stessa Corte di giustizia UE - in particolare sull'interpretazione del citato articolo 6, numero 2, della menzionata Convenzione di Bruxelles del 1968 - con la sentenza tra le altre 26 maggio 2005 in causa C-77/04, Groupement d'intérèt économique GIE Réunion Européenne e a. contro Zurich Espana, Société pyrénéenne de transit d'automobiles Soptrans , nnumero da 25 a 36 ha, tra l'altro, affermato che a “In forza dell'articolo 6, punto 2, della Convenzione, nel caso di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, un convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo” b “[ ] l'azione di garanzia è definita come l'azione che il convenuto della causa principale propone contro un terzo allo scopo di restare estraneo agli effetti del giudizio” c “[ ] l'applicabilità dell'articolo 6, punto 2, della Convenzione deve tuttavia rispettare la condizione che l'azione di garanzia non sia proposta al solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale”, sicché “Spetta al giudice nazionale investito della domanda principale verifica re l'esistenza di un nesso [ ], nel senso che esso deve assicurare che l'azione di garanzia non abbia il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale” d conclusivamente, “L'articolo 6, punto 2, della detta Convenzione si applica a una chiamata in garanzia [ ], purché sussista un nesso tra la domanda principale e l'azione di garanzia che escluda la violazione delle norme sul foro competente”. che anche queste Sezioni Unite sono intervenute più volte sull'interpretazione dell'articolo 6, numero 2, della menzionata Convenzione di Bruxelles del 1968, enunciando i principi di diritto secondo cui, in tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, nel caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto della causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale lo stesso convenuto pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'articolo 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - è ininfluente la distinzione fra garanzia propria ed impropria, dovendo l'indagine limitarsi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto in garanzia dal suo giudice naturale cfr. le ordinanze numero 5965 e 7991 del 2009, nonché la sentenza numero 8404 del 2012 che inoltre queste Sezioni Unite - con riferimento all'articolo 6, numero 2, della menzionata Convenzione di Lugano del 1988 - nel ribadire tali principi, hanno precisato che, ininfluente la distinzione fra garanzia propria ed impropria, é invece necessario che il chiamante invochi un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chieda la condanna dello stesso in suo favore ordinanza numero 26643 del 2009 che il Collegio reputa che i richiamati principi della Corte di giustizia UÈ e di queste Sezioni Unite debbano essere condivisi e ribaditi anche con riferimento al citato articolo 6, numero 2, del Regolamento CE numero 44/2001, applicabile alla fattispecie ratione temporis che dunque tale disposizione, in conformità con i principi medesimi, deve essere interpretata nel senso che, in caso di chiamata in garanzia - propria od impropria non rileva -, o di altra chiamata di terzo, di persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro, tale persona può essere convenuta - in deroga al principio generale stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, secondo cui “le persone domiciliate in un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai Giudici di tale Stato membro”, deroga esplicitamente e specificamente prevista dal successivo articolo 3, paragrafo 1, per il quale “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo” l'articolo 6 è appunto collocato nella Sezione 2 del Capo II - davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale foro alternativo - domanda da individuarsi in quella proposta dalla persona che ha effettuato la chiamata in garanzia chiamante , che abbia invocato un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chiesto la condanna di quest'ultimo in suo favore -, alla condizione che tale domanda non sia stata proposta dal chiamante allo scopo esclusivo di “distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale”, vale a dire dal giudice dello Stato membro nel quale la persona chiamata convenuta ha il domicilio articolo 2, paragrafo 1, cit. , condizione - deve aggiungersi - la cui sussistenza nella specie considerata deve, ovviamente, essere dedotta e dimostrata in modo adeguato e specifico dalla stessa persona chiamata - quale titolare del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale individuato secondo il predetto criterio generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 - che abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice dinanzi al quale è stata convenuta deducendo, ad esempio, la mancanza “un nesso tra la domanda principale e razione di garanzia” che nella specie, alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono tutti i presupposti e le condizioni per l'affermazione della giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la causa di garanzia per evizione promossa dagli Eredi Be. nei confronti degli Eredi K. che, infatti, è del tutto evidente il nesso sussistente tra la domanda di rivendicazione delle opere di K.P. facenti parte del ciclo omissis proposta dalla Fondazione nei confronti degli Eredi Be. e la domanda di garanzia per evizione proposta da questi ultimi nei confronti degli Eredi K. quali successori dell'assunto venditore di dette opere a Carmelo Be. , nesso che, escludendo la sussistenza del predetto abuso nell'applicazione dell'evocato articolo 6, numero 2, del Regolamento numero 44 del 2001, fonda al contempo la giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario di Roma, al quale vie rimessa altresì la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice italiano, Tribunale ordinano di Roma, davanti al quale rimette le parti, rimettendo altresì allo stesso Giudice la liquidazione delle spese della presente fase del giudizio.