In ambito di collocamento obbligatorio, ove l’imprenditore abbia fatto richiesta di avviamento di lavoratore con specifiche attitudini lavorative, l’U.p.l.m.o. può soltanto individuare in quale categoria, ai sensi dell’articolo 2095 c.c., le attitudini richieste siano inquadrabili. Di conseguenza, in caso di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, diventa legittimo il rifiuto dell’imprenditore di assumere il lavoratore avviato.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 5546, pubblicata il 6 marzo 2013. La vicenda richiesta di lavoratore con qualifica di infermiere professionale da assumere in collocamento obbligatorio. Una Casa di Cura richiedeva all’Ufficio del lavoro l’avviamento, ai sensi dell’allora vigente legge numero 482/1968 sul collocamento obbligatorio, di 53 lavoratori con qualifica di infermiere professionale. L’Ufficio, in evasione della richiesta, avviava, tra gli altri, una lavoratrice con qualifica di operaia. A motivo della divergenza tra la categoria richiesta e quella del lavoratore avviato, l’azienda rifiutava l’assunzione. La lavoratrice si rivolgeva al Tribunale, il quale respingeva la domanda. Proposto appello da parte della lavoratrice, la Corte d’Appello in accoglimento del proposto gravame riformava la sentenza di primo grado, accertando il diritto della lavoratrice all’assunzione e condannando l’azienda al risarcimento dei danni conseguenti al rifiuto di assunzione. Ricorreva in Cassazione la Casa di Cura per la riforma della sentenza d’appello. La richiesta di collocamento obbligatorio è soltanto numerica. Riprendendo un principio di diritto già affermato in altre decisioni, la Suprema Corte afferma che nella disciplina del collocamento obbligatorio di lavoratori, ai sensi della legge 482/1968, è stabilita unicamente la richiesta di avviamento numerica, senza altre ulteriori specificazioni di professionalità del lavoratore. Diversamente da quanto avviene nel collocamento ordinario, dove è invece prevista la suddivisione dei lavoratori in classi, settori di produzione, categorie, qualifiche e le richieste dei datori di lavoro saranno sia numeriche che specifiche per categorie e qualifiche richieste. L’Ufficio del lavoro evaderà dunque la richiesta di avviamento obbligatorio individuando il lavoratore nelle due categorie fondamentali previste dall’articolo 2095 c.c., impiegati od operai. La divergenza tra la categoria richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato legittima il rifiuto all’assunzione. Così inquadrato il principio di diritto, appare legittimo il rifiuto all’assunzione da parte dell’imprenditore, qualora venga accertata una diversità tra la categoria professionale del lavoratore da collocare e quella di appartenenza del lavoratore inviato dall’Ufficio. Infatti, affermano i Giudici di legittimità, nell’ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest’ultimo ad essere assunto dall’impresa richiedente l’assegnazione. E dunque diventa legittimo l’eventuale rifiuto dell’imprenditore di assumere il lavoratore che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta si vedano sul punto Cass. 3 luglio 1987 numero 5828 e da ultimo 23 novembre 1998 numero 11877 . La categoria richiesta di infermiere professionale è impiegatizia. Nel caso specifico l’imprenditore aveva inviato la richiesta per il collocamento di lavoratori con qualifica di infermiere professionale da inquadrarsi nella categoria degli impiegati. Circostanza emersa in giudizio e non contestata dalle parti. L’Ufficio del lavoro aveva avviato la lavoratrice, resistente in giudizio, appartenente alla categoria degli operai. Pertanto legittimo secondo la Suprema Corte è il rifiuto all’assunzione da parte dell’imprenditore. La sentenza di merito resa dalla Corte d’Appello appare dunque errata ed in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Sentenza che è stata così cassata senza rinvio, con rigetto della domanda originaria della lavoratrice.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 novembre 2012 - 6 marzo 2013, numero 5546 Presidente Stile – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello dell'Aquila, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di D.T.M. , proposta nei confronti della società Casa di Cura Villa Pini D'Abruzzo, avente ad oggetto la condanna di tale società al risarcimento dei danni conseguenti al rifiuto di assumerla opposto dalla predetta società nonostante fosse stata, con provvedimento del 25 novembre 1999, avviata obbligatoriamente ex lege numero 482 del 1968 presso la stessa quale iscritta nell'elenco provinciale degli invalidi civili. La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale potendosi, nella specifica materia del collocamento obbligatorio ratione temporis, fare unicamente distinzione tra operai ed impiegati ed essendosi la società limitata a chiedere l'avviamento di infermieri professionali, doveva considerarsi, in mancanza di ulteriore specificazione da parte della società, legittimo l'avviamento della D.T. nonostante questa fosse iscritta quale operaia. Né secondo la Corte territoriale poteva condurre a diverse conclusioni l'assunto della società secondo il quale l'infermiere professionale era da equiparare all'impiegato poiché, a fronte delle risposta alla richiesta di avviamento da parte dell'Ufficio del lavoro che sarebbero stati avviati lavoratori privi della qualifica richiesta, nulla la società aveva replicato. Di qui per la Corte del merito la malafede della società che non aveva mai palesato l'esigenza di assumere impiegati venendo meno, in tal modo, al suo obbligo di collaborare con l'Ufficio del collocamento per l'assunzione di lavoratori. Dall'illegittimo rifiuto all'assunzione derivava, secondo la Corte del merito, il diritto della avviata al risarcimento dei danni che veniva quantificato dalla Corte di Appello con riferimento alla retribuzione perduta da calcolarsi con decorrenza dalla messa in mora della D.T. detratto quanto corrisposto da altri datori da lavoro. Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di quattro censure. La parte intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo la società, deducendo violazione degli articolo 2095 cc, 95 disp. att. cc, 11,16 e 21 della legge 2 aprile 1968 numero 482 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, pone, ex articolo 366 bis cpc, il seguente quesito se essendo incontestato e non più contestabile che la Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo con la nota numero 4993/99 Prot. del 13.5.99, sopra ritrascritta, aveva richiesto l'avviamento di numero 53 infermieri professionali, e, quindi, di lavoratori appartenenti alla categoria impiegatizia e che l'ufficio di lavoro a riscontro di tale richiesta, senza tenere conto della indicazione nella stessa contenuta, aveva avviato D.T.M. , in qualità di operaio come da nota del 25.11.99 sopra ritrascritta , la Corte di Appello dell'Aquila avrebbe dovuto o meno dichiarare l'illegittimità dell'atto di avviamento e la conseguente legittimità del rifiuto all'assunzione esternato dal datore di lavoro, per discordanza tra la categoria indicata nella richiesta e quella con cui la lavoratrice era stata avviata . Con la seconda critica la società, denunciando violazione degli articolo 1362 e ss cc, 115 e 116 cpc nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, pone il seguente quesito se essendo acquisita agli atti la nota inviata da Villa Pini a Ufficio del lavoro numero 4993/99 Prot. del 13.5.99 nella quale testualmente omissis nonché la lettera inviata a Villa Pini dall'Ufficio del Lavoro del 25.11.1999 nella quale testualmente era detto omissis, nonché la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che testualmente si ritrascrive omissis la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila all'esito di una corretta valutazione delle risultanze documentali, doveva ritenere illegittimo o meno l'avviamento della lavoratrice D.T.M. in qualità di operaio presso Villa Pini e, quindi doveva disapplicare il provvedimento stesso e, conseguentemente, ritenere legittimo il comportamento tenuto da Villa Pini . Con il terzo motivo la società, assumendo violazione degli articolo 1175 cc, 115 e 116 cpc nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, articola il seguente quesito se sulla base delle risultanze del giudizio, potesse essere ritenuto violato il canone legale di correttezza da parte della casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo e se la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, nella parte in cui ha ritenuto violato il principio di correttezza da parte dell'esponente, pur essendo stato provato che a seguito di richiesta di infermieri professionali era stato avviato un lavoratore quale operaio, al quale era stata rifiutata l'assunzione sul rilievo che vie era la necessità di assumere infermieri professionali, sia munita di sufficiente motivazione . Con l'ultima critica la società, denunciando violazione degli articolo 1223, 1226, 1227, comma 2, cc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, pone il seguente quesito se, essendo incontestato ed oramai incontestabile che dopo il rifiuto all'assunzione da parte di Villa Pini di M D.T. , avvenuto nel Dicembre 1999 e che quest'ultima era stata assunta alle dipendenze di altri datori di lavoro prima dal 4.6.2002 e poi dal 1.3.2004 in poi, la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, avrebbe dovuto o meno, in applicazione dell'articolo 1223 cc e dell'articolo 1227, comma 2, cc limitare temporalmente il risarcimento del danno al periodo compreso tra la costituzione in mora ed il reperimento di altra occupazione e se, altresì, avrebbe dovuto diminuire il risarcimento del danno per effetto del concorso del fatto colposo della stessa lavoratrice, deducibile dal protrarsi per alcuni anni dello stato di disoccupazione del soggetto protetto dovuto a colpevole inerzia nel reperimento di altra occupazione . Il primo motivo del ricorso è solo in parte ammissibile e sotto tale aspetto è fondato. Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l'ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti - pur negata da questa Corte Cass. 11 aprile 2008 numero 9470 e 23 luglio 2008 numero 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 numero 5471, Cass. 31 marzo 2009 numero 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 numero 14661 - vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione Cass. 1 ottobre 2007 numero 2063 che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto cfr. Cass. 25 febbraio 2009 numero 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 numero 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 numero 2063. Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge Cass. 9 marzo 2009 numero 5624 . Così delimitato l'ambito del devolutum, rileva il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, mentre le norme sul collocamento ordinario prevedono che la richiesta dell'imprenditore deve essere numerica per categoria e qualifica professionale e correlativamente gli iscritti nelle liste sono suddivisi per classi, settori di produzione, categorie e qualifiche, invece, la disciplina del collocamento obbligatorio prescrive soltanto che la richiesta sia numerica e solo eccezionalmente nominativa , senza però prevedere ulteriori specificazioni in ordine alla professionalità del lavoratore che l'imprenditore intende assumere, pertanto, ove quest'ultimo abbia fatto richiesta di avviamento obbligatorio di un lavoratore invalido od assimilato aventi specifiche attitudini lavorative, l'U.P.I.m.o., può soltanto individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali impiegatizia od operaia previste dall'articolo 2095 cod. civ. tali attitudini siano inquadrabili e provvedere in conformità di tale generico inquadramento. Da tanto consegue che nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta Cass. 3 luglio 1987 numero 5828 e nello stesso senso sostanzialmente Cass. 10 aprile 1990 numero 3030, Cass. 20 agosto 1993 numero 8824 nonché Cass. 23 novembre 1998 numero 11877 . A siffatta regula iuris il Collegio ritiene di dare continuità giuridica non essendovi valide ragioni, tra l'altro nemmeno prospettate, per discostarsene. Applicando, pertanto, il principio in parola al caso di cui trattasi e, tenuto conto che non è contestata la circostanza secondo la quale la richiesta di avviamento riguardava 53 infermieri professionali e, quindi, impiegati, è da qualificarsi legittimo il rifiuto della società di assumere la D.T. avviata, invece, come operaia. È, quindi, errata in diritto la sentenza impugnata che non ha tenuto conto, riguardo alla fattispecie concreta, della regula iuris sopra richiamata. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, rimanendo nelle esposte considerazioni assorbite le ulteriori censure. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va, ai sensi del secondo comma dell'articolo 384 cpc, decisa nel merito con rigetto della originaria domanda della D.T. . Avuto riguardo alla non conformità delle decisioni del merito, alla specificità della materia del contendere nonché alla categoria protetta del soggetto coinvolto, stimasi compensare le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie in parte il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto, la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di D.T.M. e compensa le spese dell'intero processo.