In materia di licenziamento disciplinare, è legittima la condotta del datore di lavoro che attenda gli esiti del procedimento penale a carico del lavoratore prima di procedere alla contestazione disciplinare per i medesimi fatti.
Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 1759/18, depositata il 24 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame proposto da un lavoratore e confermava il rigetto delle domande proposte in primo grado dirette all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli in seguito a contestazione disciplinare. Al lavoratore veniva addebitato il fatto di aver presentato ad un fondo di solidarietà aziendale delle fatture mediche false, emesse in favore dei familiari, al fine di ottenere un indebito rimborso, nonché il riconoscimento della situazione di disagio familiare, così come previsto dal regolamento del fondo stesso. Avverso la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ricorre per cassazione denunciando l’errata applicazione dell’articolo 2697 c.c., la mancata inversione dell’onere della prova in capo al datore di lavoro circa la dimostrazione della «giustezza dell’atto espulsivo», nonché l’intempestività della contestazione. L’onera della prova. Il Supremo Collegio ribadisce, innanzitutto, che il ricorrente abbia invocato impropriamente l’articolo 2697 c.c., giacché in materia di licenziamento deve ritenersi operante la disciplina delineata dall’articolo 5 l. numero 604/1966 Norme sui licenziamenti individuali e che diversamente da quanto sostenuto nei precedenti giudizi, il ricorrente non abbia mai disconosciuto le fatture oggetto di contestazione, dalle quali era invece «emersa la riconducibilità della falsificazione» allo stesso. La tempestività della contestazione. La Suprema Corte rileva, nel caso di specie, che la tempestività della contestazione «non viene meno ove il datore di lavoro avendo denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ritenga di attendere l’esito del procedimento penale prima di formulare detta contestazione», anche nell’ipotesi in cui questi avesse proposto querela e fosse a conoscenza delle indagini penali. Difatti, i Giudici di legittimità colgono l’occasione per riaffermare un recente principio di diritto per cui «in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice di merito». La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Fonte ilgiuslavorista.it
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 giugno 2017 – 24 gennaio 2018, numero 1759 Presidente Napoletano – Relatore Curcio Svolgimento del processo 1 La corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da P.G. , dipendente della società Barilla, confermando il rigetto delle domande da lui svolte in primo grado, dirette a far accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli in data 20.10.2006, a seguito di contestazione di disciplinare con cui la datrice di lavoro gli aveva addebitato di aver presentato al fondo di solidarietà aziendale G. V. , mediante artifizi e raggiri e al fine di ottenere un indebito rimborso di spese mediche, delle fatture mediche falsificate nell’importo, anche al fine di ottenere il riconoscimento della situazione di disagio familiare previsto dal regolamento del fondo. La corte territoriale ha ritenuto infondati i motivi di appello, sia relativamente alla mancata considerazione dell’esito positivo del procedimento penale a carico del P. , risoltosi con una sentenza di non doversi procedere, sia con riguardo alla lamentata tardività della contestazione disciplinare. 2 In particolare la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse irrilevante l’esito del procedimento penale non potendo sussistere alcun giudicato, non trattandosi di sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto che dall’esame della documentazione prodotta dalla società, relativa alle richieste di rimborso ed alle relative fatture mediche indicate nella contestazione disciplinare era emersa la riconducibilità della falsificazione proprio al P. , trattandosi di fatture emesse in favore dei suoi familiari moglie e figli . Infine la Corte ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla tardività della contestazione disciplinare, che non sussisterebbe stante la difficoltà e laboriosità dell’accertamento dei fatti, conosciuti in pieno solo dopo la conclusione delle indagini penali. È stata altresì ritenuta infondata la censura relativa alla violazione della procedura di contestazione disciplinare, sussistendo la prova del ricezione da parte del P. del telegramma con cui la datrice di lavoro aveva fissato per il 19.10.2006 l’audizione orale, cui il lavoratore non si era presentato. 3 P.G. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, cui ha risposto Barilla spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 4 Con il primo motivo di ricorso il P. ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articolo 1324 e 2019 c.comma e dell’articolo 7 L. numero 300/70 in relazione all’articolo 360 c.1 numero 5 c.p.c. , per non avere la corte territoriale tenuto in debito conto la sentenza penale di non doversi procedere per difetto di querela, sentenza che essendo oramai passata in giudicato in quanto non ripresentata dalla società altra querela, ha lo stesso valore di una sentenza di assoluzione. Secondo il ricorrente tale dato rileverebbe ai fini della valutazione della presenza di una giusta causa di licenziamento, in quanto indicativo di una carenza di volontà della società di procedere penalmente. 5 Il motivo è in primo luogo inammissibile stante il contraddittorio e poco comprensibile richiamo alla tipologia di vizio lamentato, che viene ricondotto all’articolo 360 comma 1.numero 5 c.p.c., ma poi descritto come violazione e falsa applicazione delle norme di legge prima riportate, che attiene al diverso vizio regolato dal comma 1 numero 3 dell’articolo 360 c.p.c Tale inammissibilità risulta confermata proprio da quanto osservato dal ricorrente con la memoria ex 378 c.p.c., in cui per la prima volta e quindi tardivamente si precisa che il vizio lamentato sarebbe stato proprio l’errore motivazionale della Corte, la quale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella la circostanza che il P. , a fronte di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, non era mai stato giudicato penalmente per i fatti contestati, in difetto di una seconda querela. Tale circostanza avrebbe dovuto deporre favorevolmente per il ricorrente, nell’ambito del giudizio di secondo grado. Il motivo è comunque inammissibile perché la Corte territoriale ha invece esaminato l’esito del procedimento penale, conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela ed ha correttamente osservato che solo una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o per insussistenza del fatto ha valore di giudicato in sede civile, mentre nessun rilievo può avere, ai fini dell’accertamento del fatto materiale e della commissione o meno dello stesso da parte dell’imputato, una sentenza di proscioglimento per altre ragioni. 6 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 2019 c.comma e 7 legge numero 300/70 in relazione all’articolo 360 c.1 numero 3 c.p.c La Corte avrebbe errato non tenendo conto che era onere del datore di lavoro fornire la prova della giustezza dell’atto espulsivo e che il P. aveva contestato le accuse disconoscendo le fatture oggetto di contestazione, ribadendo tale contestazione anche nelle note difensive depositate in appello. Ciò nonostante i fatti non erano mai stati accertati, neanche in sede civile, mentre sarebbe stato dovere del giudicante accertare che l’asserita falsificazione non fosse grossolana e facilmente rilevabile, ai fini della legittimità del licenziamento. 7 Il motivo è inammissibile a parte la generica indicazione della norme violate si richiama impropriamente l’articolo 2697 c.c., che non appare pertinente trattandosi di un licenziamento e quindi applicandosi la più specifica norma di cui all’articolo 5 legge numero 604/66 , la censura è priva di specificità e di autosufficienza non essendo in alcun modo precisato quali sarebbero le scritture private che il P. avrebbe disconosciuto e neanche sono stati depositati tali atti né si è indicata la loro esatta collocazione tra i documenti del fascicolo di parte. Si fa riferimento infatti a fatture emesse dal medico professionista che aveva effettuato le relative prestazioni mediche, fatture che sarebbero state contraffatte nell’importo. Pertanto non trattandosi di scritture private provenienti dal P. , risulta anche non conferente la necessità di un formale disconoscimento ai sensi dell’articolo 215 c.p.c., che comunque risulterebbe essere intervenuto tardivamente, oltre il termine previsto dall’articolo 215 c.1 comma 2 c.p.c 8 La Corte territoriale, analizzando le richieste di rimborso del P. e le fatture tutte, oltre agli altri documenti prodotti in causa, ha ritenuto sussistere la falsificazione e l’ha ricondotta al P. , con ragionamento, anche presuntivo, immune da vizi logici. 9 con il terzo motivo di gravame il P. lamenta la violazione dell’articolo 7 e dell’articolo 2119 e 70 CCNL, in relazione articolo 360 numero 3 c.pc., per non aver la corte territoriale rilevato che la contestazione disciplinare era nulla a per non essere stata tempestiva la contestazione atteso che la società, che aveva presentato querela con riferimento ai fatti contestati, era a conoscenza delle indagini penali sin dal 2005 b per mancanza di specificità, non essendo stata individuata la fattispecie di addebito disciplinare tra quelli indicati nell’articolo 70 del ccnl, richiamato nella lettera di contestazione c per la mancata audizione orale nonostante fosse stata espressamente da lui richiesta. 10 Il motivo è infondato. La corte d’Appello ha motivato sulla tempestività precisando che tale carattere non viene meno ove il datore di lavoro avendo denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ritenga di attendere l’esito del procedimento penale prima di formulare detta contestazione. In tali casi la valutazione fatta dal giudice di merito è insindacabile, ove immune da vizi logici e giuridici, come più volte statuito da questa corte cfr. per tutte Cass.20823/2013, Cass. numero 281/2016, secondo cui In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito . 11 Inammissibile è poi il motivo nella parte in cui ha lamentato la mancata specificità della contestazione per non aver espressamente individuato l’ipotesi di addebito tra le tante previste dall’articolo 70 del CCNL. Non vi è stata produzione del contratto collettivo, neanche la completa trascrizione nel ricorso dell’articolo, con evidente violazione del principio di autosufficienza. 12 Infondato è altresì il motivo con riferimento alla censura di violazione del diritto di difesa per mancata audizione del P. , nonostante sua espressa richiesta. Ed infatti non risulta essersi verificata alcuna irregolarità della procedura, per essere stata validamente eseguita la comunicazione al lavoratore della data e del luogo della disposta audizione in seguito alla sua richiesta. Ed infatti la comunicazione al P. , effettuata dalla società a mezzo telegramma, deve ritenersi regolarmente ricevuta. 13 La Corte territoriale ha dato atto della esistenza di attestazione della ricezione. Questa Corte cfr Cass. numero 20167/2014 ha precisato che la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza, salvo il caso in cui, per le modalità di trasmissione dell’atto raccomandata, anche senza avviso di ricevimento o telegramma , e per i particolari doveri di consegna dell’agente postale, si possa presumere l’arrivo nel luogo di destinazione. Ciò in quanto come osservato da Cass. numero 13488/2011, La produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta . In tal caso sarebbe stato quindi onere del P. , destinatario, fornire la prova, anche presuntiva, della mancata ricezione. 14 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione articolo 24 Cost., degli articolo 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 4 e numero 5 c.p.c., per essere stata omessa dalla Corte territoriale qualsiasi istruzione probatoria, non effettuata in primo grado, sui fatti contestati che non erano stati accertati in sede penale. La corte territoriale non aveva tenuto conto neanche del fatto che non vi fosse stato il disconoscimento da parte sua delle fatture contraffatte. 15 Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole in sostanza della mancata ammissione delle istanze probatorie da parte della Corte d’Appello, la quale invece ha motivato in ordine alla rilevanza delle prove documentali versate in atti - le fatture delle quali ha ritenuto sussistere la falsificazione materiale ad opera del ricorrente, anche con riferimento a quelle relative a prestazioni mediche della moglie e dei figli -. Non vi è quindi nessun vizio procedurale sussumibile nella fattispecie di cui al numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., come neanche alcun omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ai sensi del numero 5 del citato articolo, risolvendosi la censura in una, peraltro neanche compiutamente articolata, richiesta di rivisitazione del merito, insindacabile in questa sede. 16 Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater DPR numero 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.