A proposito dell’emendamento governativo per escludere il reato di stalking dal novero dei reati estinguibili con condotta riparatoria

Prendendo spunto dalle polemiche via post su Facebook tra l’onorevole Mara Carfagna e la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, sulla paternità della modifica, de iure condendo, dell’art. 162-ter c.p. volta ad eliminare il delitto di atti persecutori tra quelli in cui è possibile l’estinzione del reato per condotta riparatoria , si cerca di inquadrare la quaestio iuris e le criticità connesse nel suo ambito naturale – quello giuridico – dissipandola da polemiche politiche.

Il dato normativo. All’indomani del licenziamento in via definitiva il 14 giugno 2017 della legge n. 103/2017 la c.d. riforma Orlando , si sono registrati su più fronti rilievi critici attorno all’applicabilità della nuova causa di esclusione della punibilità, descritta dall’art. 162- ter c.p. – estinzione del reato per condotta riparatoria – anche alla fattispecie incriminatrice di atti persecutori. La nuova disposizione prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi dell’art. 1208 c.c., formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Il Giudice dichiara l’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie. Il nuovo istituto, pur essendo limitato ai soli delitti punibili a querela di parte, si può applicare anche alle ipotesi si stalking non perseguibili d’ufficio. Le proposte di modifica. Il coro di forti polemiche ha fatto così registrare subito, addirittura prima della sua entrata in vigore, la proposta di legge presentata dall’Onorevole Mara Carfagna Forza Italia . Il disegno di legge comma 4606, presentato alla Camera lo scorso 28 luglio, assegnato alla 2ª Commissione permanente Giustizia in sede referente lo scorso 12 settembre, propone l’introduzione nel codice penale di un secondo comma dell’art. 162- ter , che recita Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando si procede per il delitto previsto dall'art. 612- bis . All’interno dei lavori parlamentari di altra proposta di legge, a tutela degli orfani di crimini domestici è stato proposto un emendamento, presentato dalla senatrice Puglisi PD – su cui anche l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia già espresso subito parere favorevole – proprio per sottrarre il reato di stalking dal novero dei reati per i quali è possibile dichiarare l’estinzione in forza di condotte riparatorie dell’imputato. Adesso, come annunciato dal sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Elena Boschi, in identica direzione normativa si pone un emendamento di iniziativa governativa, inserito all’interno della legge europea. Sgombriamo il campo da equivoci nessuna depenalizzazione dello stalking. Come correttamente affermato dalla Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati Donatella Ferranti, disquisire in termini di sostanziale depenalizzazione” è un'irresponsabile scelta demagogica. Purtroppo, come l'esperienza insegna, il punto comunicativo è già stato segnato dai detrattori delle condotte riparatorie, posto che lo strepito che segue allo scandalo difficilmente potrà essere riparato dall'argomentare tecnico di chi vuol riportare la discussione sugli atti persecutori ed estinzione del reato per condotte riparatorie sui binari di pertinenza . Ciò precisato, occorre verificare quale potrebbe essere il campo di applicazione della nuova causa di estinzione del reato codificata nell’art. 162- bis c.p. per verificare se – proseguendo nell’analisi della Ferranti – gli allarmi sollevati sono del tutto ingiustificati, testo di legge alla mano poiché la causa estintiva prevista dal nuovo art. 162- ter difficilmente sarà applicabile ai casi di stalking e, in ogni caso, la sua applicazione non sarà mai automatica o se invece gli incerti contorni applicativi potrebbero estendere la portata applicativa delle condotte riparatorie anche ad un ventaglio assai più ampio di ipotesi di atti persecutori di quella che era nelle intenzioni del legislatore. Tanto tuonò che piovve. Aspettando la prima pronuncia che dichiarava estinto il delitto di atti persecutori per condotte riparatorie, il GUP del Tribunale di Torino il 2 ottobre scorso ha applicato l’art. 162- bis c.p. ad un imputato resosi responsabile di molestie perpetrate per circa 2 mesi soprattutto inseguendola a bordo della propria autovettura in qualunque posto la ragazza si recasse che aveva effettuato un offerta reale, ai sensi dell’art. 1208 c.c., di € 1.500,00. Detta offerta non è stata accettata dalla persona offesa. Tuttavia, il Giudice, affermando laconicamente che tale somma è congrua rispetto all’entità dei fatti ha emesso sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per essersi il reato estinto per condotte riparatorie. La decisione ha sollevato, da subito, forti perplessità su più fronti. Non solo da parte del mondo politico e della stessa Procura Generale che ha deciso di impugnare la decisione del GUP di Torino, anche se il P.M. di udienza ha concluso proprio per l’applicazione del 162- ter , ma anche dall’Associazione Nazionale Magistrati, che non ha mancato di sottolineare come la vittima di condotte moleste seriali, non era stata messa nella possibilità di rifiutare l’offerta e di far proseguire l’azione penale. Nessuna giustizia riparativa. Provando a districarsi da tale groviglio, proprio la decisione di merito suindicata mostra tutti i limiti, le lacune e le contraddizioni della nuova causa di estinzione delle condotte riparatorie. Il primo è quello legato alle finalità della novella si cerca di mascherare sotto l’alveo della giustizia riparativa quello che è un mero scopo deflattivo. Mentre con la giustizia riparativa si tenta di coniugare istanze di special-prevenzione, di risocializzazione e di deflazione giudiziaria restituendo al diritto penale il suo naturale ruolo sussidiario, offrendo un particolare rilievo pertanto alle istanze della persona offesa, la quale potrà avanzare al Giudice le sue riserve, adducendo elementi che in concreto escludono la definizione liberatoria , lo scopo della legge è nitidamente tratteggiato nella relazione tecnica del testo originario deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e di impiego di risorse umane . Dunque, il nuovo art. 162- ter c.p., più che espressione esempio di restorative justice è un istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva. Deflazione mal realizzata. Se era questo lo scopo della legge di modifica, essa mostra tratti di ipocrisia normativa rievocando interventi normativi che, al di là degli spot propogandistici, poco incidono nel sistema penale e di mancato raggiungimento dell’obiettivo dichiarato alla luce della concreta disciplina poi contenuta nella novella. Sul primo versante, solo chi è avulso dalla pratica forense quotidiana non sa che la realizzazione della condotta riparatoria, fondamentale ai fini dell’esclusione della punibilità, può avvenire mediante la restituzione, il risarcimento o l’eliminazione delle conseguenze dannose attraverso cui il giudice , senza alcun criterio prestabilito dalla legge, dovrà valutare se sussistano i presupposti per l’integrale riparazione del danno cagionato. Sotto l’altro profilo, la scelta legislativa ispirata a scopi di politica criminale diretti a produrre risultati deflativi del carico penale non ha trovata materiale concretizzazione essendo esclusi dal novero dei reati estinguibili mediante riparazione integrale del danno, non solo i reati perseguibili d’ufficio, ma anche di quelli procedibili a querela irretrattabile. Come è stato ben affermato ad essere compromesse, quindi, sono le reali potenzialità deflattive del nuovo congegno ex art. 162- ter c.p Spesso, infatti, nella prassi per i reati perseguibili d’ufficio si è costretti ad attivare la macchina della giustizia” quasi inutilmente, proseguendo l’attività processuale anche quando l’interesse privato è venuto meno. Diversi, infatti, sono i casi in cui, nei procedimenti relativi a reati procedibili d’ufficio in cui il bene tutelato è sostanzialmente quello individuale, la condotta riparatoria dell’intero danno, è idonea solo ad evitare l’ingresso nel processo della persona offesa o a farla uscire da esso, in quanto ottenuta la riparazione chiesta non ha più interesse alla ulteriore punizione dell’imputato. Interesse che, venuta meno la parte civile, faticosamente trova riscontro nella prosecuzione del processo . Per fronteggiare le problematiche, meglio sarebbe stato allora estendere l’applicabilità della causa di estinzione ad una cerchia di reati puniti entro un determinato limite edittale di pena, come avviene da tempo nel par. 46 a StGB, a prescindere dalla procedibilità ovvero, trasformare il regime di procedibilità da ufficio a querela di parte per i reati in cui l’interesse privato alla riparazione dell’offeso ha un rilievo dominante rispetto all’interesse pubblico Cascini . Tutto è rimesso al Giudice. Una volta rotti gli argini del malcelato intento deflattivo, si comprendono tutte le lacune e le forti criticità che accompagnano la disciplina delle condotte riparatorie, soprattutto in materia di atti persecutori e che sono emerse manifeste nella pronuncia del GUP di Torino. Se si ragionasse in un ottica riparativa, si dovrebbe ritenere che la nuova normativa sia in grado di favorire e promuovere un dialogo costruttivo e di riconciliazione tra autore e vittima del reato. Niente di tutto questo viene previsto dall’art. 162- ter c.p. che descrive la possibile estinzione del reato quando l’autore abbia proposto, entro il termine dell’apertura del dibattimento, un risarcimento, anche in forma specifica, riconosciuto congruo dal giudice, pur in presenza di mancata accettazione della persona offesa. Se vi sia stata riparazione alla frattura che il delitto ha provocato nell’ordinamento lo stabilirà il giudice, superando il veto della persona offesa. Quest’ultima, nella dinamica estintiva viene sentita” sarà dunque possibile per la persona offesa rappresentare alle parti anzi, al P.M. ed al giudice gli aspetti che potrebbero ostare al riconoscimento della natura riparatoria della condotta dell’autore del fatto successiva alla consumazione del reato, senza possibilità però di un vero e proprio veto. Recuperare determinatezza e motivazione. Eccoci al puctum dolens l’art. 162- ter c.p. non specifica i criteri che dovranno permettere al giudice di poter valutare una condotta riparatoria effettivamente idonea a questo punto viene il sospetto che proprio per sfoltire il carico giudiziario , al contrario di quanto è stato previsto per l’omologa figura nell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, che prevede parametri più specifici. Inoltre, non viene specificato se l’atto dovrà essere motivato. E sotto tale profilo proprio la decisione del GUP di Torino è assolutamente carente di motivazione, laddove si limita ad affermare tale somma è congrua rispetto all’entità dei fatti . Invece, è solo attraverso il canale motivazionale che si riesce a verificare, in un’ottica realmente riparativa l’idoneità del comportamento riparatorio a ricucire lo strappo con la vittima e la società turbata” nell’ottica del delitto di stalking dal reato. Qualunque sia la fine che avranno le proposte di legge di modifica dell’art. 162- ter , limitatamente al delitto punito dall’art. 612- bis c.p., la norma continuerà a trovare applicazione per le altre fattispecie di reati punibili a querela di parte. L’occasione di intervenire sulla norma sarebbe propizia per colmare parecchie lacune della disciplina ad esempio, nulla viene detto nel caso in cui sia stato emesso un decreto penale di condanna, residuando così il dubbio circa la possibilità di ricorrere all’istituto della riparazione estintiva con l’atto di opposizione è assente una disciplina che regolamenta il caso in cui la persona offesa sia assente, o il caso in cui sia presente, ma non venga sentita non viene specificato quale provvedimento dovrà adottare il giudice nel caso in cui non ritenga satisfattiva la condotta riparatoria, e soprattutto se l’atto dovrà essere motivato , alle quali invece, come sempre più spesso avviene, verrà demandato alla giurisprudenza, soprattutto di legittimità, sostituirsi al legislatore.