Sulla G.U. numero 250 del 26 ottobre 2018 sono stati pubblicati i decreti legislativi attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario di cui alla l. numero 103/2017 il d.lgs. numero 120 recante disposizioni per l’armonizzare la disciplina delle spese di giustizia in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione il d.lgs. numero 121 relativo all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni il d.lgs. numero 122 in materia di casellario giudiziale il d.lgs. numero 123 di riforma dell'ordinamento penitenziario ed il d.lgs. numero 124 di riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.
Le nuove disposizioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale numero 250 del 26 ottobre 2018, entreranno in vigore il 10 novembre prossimo. Spese di giustizia e operazioni di intercettazione. Con il decreto legislativo numero 120/2018 vengono introdotte disposizioni per l’armonizzazione della disciplina delle spese di giustizia di cui al d.P.R. numero 115/2002, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione. Viene infatti introdotto l’articolo 168-bis secondo cui «la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del d.lgs. 1° agosto 2003, numero 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170». Esecuzione delle pene dei confronti dei minorenni. Il d.lgs. numero 121/2018 introduce una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei 25 anni c.d. giovani adulti al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L’esecuzione della pena nei confronti del minorenne deve essere volta a «favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero» articolo 1, comma 2, d.lgs. 121/2018 . La pena detentiva diventa l’extrema ratio, qualora via sia il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati, e vengono introdotte le misure penali di comunità l’affidamento in prova al servizio sociale articolo 4 l’affidamento in prova con detenzione domiciliare articolo 5 la detenzione domiciliare articolo 6 e la semilibertà articolo 7 . Casellario giudiziale. Il d.P.R. numero 313/2002 Testo unico sul casellario giudiziale viene modificato dal d.lgs. numero 122/2018 che prevede l’eliminazione delle iscrizioni decorsi 15 anni dalla morte dell’interessato e, comunque, decorsi 100 anni dalla sua nascita. L’articolo 27 del testo unico, relativo al certificato dei carichi pendenti, viene integrato con il riferimento ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova ex articolo 464-quater c.p.p. ed alle sentenza che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa in prova. Riforma dell’ordinamento penitenziario. Il d.lgs. 123/2018 interviene su diversi aspetti dell’ordinamento penitenziario. In particolare, viene sancito che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni opera il servizio sanitario nazionale e la relativa disciplina è adeguata al d.lgs. numero 230/1999. Qualora siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati all’interno degli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne, con provvedimento del giudice che procede. Deve essere garantita la visita quotidiana da parte del medico del servizio sanitario nei confronti dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria. In tema di semplificazione dei procedimenti, vengono ridefinite le competenze per cui, in tema di limitazioni e controlli della corrispondenza articolo 18-ter ord. penumero , per condannati e internati è competente il magistrato di sorveglianza, mentre per gli imputati il giudice di cui all’articolo 279 c.p.p. ovvero, se procede un giudice in composizione collegiale, il presidente del collegio o della Corte d’assise. In materia di permessi ex articolo 30 ord. penumero , per gli imputati la concessione è trasferita all’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni ai sensi dell’articolo 11 ord. penumero . Nel procedimento di liberazione anticipata ex articolo 69-bis ord. penumero viene meno la possibilità per il tribunale di sorveglianza a cui sia stata presentata istanza per la presentazione della liberazione anticipata durante il procedimento di cui al comma 1 dell’articolo 70 ord. penumero di trasmetterla al magistrato di sorveglianza. Infine, il Capo IV dedicato alla vita penitenziaria introduce una serie di misure volte a integrare i reclusi stranieri, garantendo un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l’inserimento, tra il personale dell’amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. Vengono presi in considerazione gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. Lavoro penitenziario. Il d.lgs. numero 124/2018 interviene infine su due aspetti. Da un lato, con le modifiche agli articolo 5, 6 e 8 ord. penumero si assicurano ai detenuti locali, all’interno degli edifici penitenziari, per le esigenze di vita individuali e locali per lo svolgimento delle attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose. L’ampiezza dei locali deve “sufficiente” e devono essere dotati di servizi igienici riservati e riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono. Dall’altro lato, il d.lgs. interviene sulla disciplina del lavoro penitenziari articolo 20 - 25-bis ord. pen . Tra le varie novità, la possibilità di fruire dell'elemento trattamentale del lavoro è estesa anche ai soggetti ospitati nelle REMS, il lavoro non è più previsto come obbligo, contrastando con il principio del libero consenso al trattamento, e l’introduzione del lavoro di pubblica utilità. Per approfondimenti, vai sul portale tematico ilPenalista.it.
D._Lgs._del_2_ottobre_2018_n._120D._Lgs._del_2_ottobre_2018_n._121D._Lgs._del_2_ottobre_2018_n._122D._Lgs._del_2_ottobre_2018_n._123D._Lgs._del_2_ottobre_2018_n._124