Truffa aggravata: la remissione della querela comporta l’estinzione del reato

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. numero 36/2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex articolo 61, numero 11, c.p., così come per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ex articolo 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Sul tema è intervenuta la Cassazione con la sentenza numero 3434/21, depositata il 27 gennaio. La Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di prime cure e ordinava la confisca di un documento rilasciato dalle parti civili ad uno degli imputati, confermando per il resto la condanna per il reato di truffa aggravata ai sensi degli articolo 110 81, comma 2 61 numero 11 e 640 c.p La difesa ha impugnato la pronuncia con ricorso in Cassazione chiedendone l’annullamento per intervenuta estinzione del reato a seguito di remissione della querela. La censura risulta fondata. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. numero 36/2018 infatti anche la truffa aggravata è divenuto procedibile a querela di parte. L’articolo 8 del d.lgs. citato prevede infatti la procedibilità d’ufficio per le sole ipotesi in cui sussistono le aggravanti ad effetto speciale previste dall’articolo 640, nnumero 1, 2 e 2-bis, c.p Trattandosi di una modifica normativa favorevole per l’imputato, il Collegio precisa che nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex articolo 61, numero 11, c.p., così come per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ex articolo 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, come nella fattispecie in esame. Per questo motivo, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 novembre 2020 – 27 gennaio 2021, numero 3434 Presidente Verga – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 30/01/2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Cuneo in data 17/04/2018 appellata dagli imputati P.V. e P.G. nonché dalle parti civili V.G. , +Altri , in parziale accoglimento dell’appello proposto da questi ultimi, ordinava la confisca del documento definito conferma di incarico professionale rilasciato dagli stessi in favore di P.V. in data 05/10/2012 confermava nel resto la pronuncia di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 61 c.p., numero 11, articolo 640 c.p. oltre al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. 2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di P.V. e di P.G. , viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione - per l’intervenuta estinzione del reato conseguente a remissione di querela, debitamente accettata primo motivo - per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 124 c.p., essendo state le querele tardivamente proposte secondo motivo - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articolo 521 e 522 c.p.p., avendo la Corte territoriale ricostruito il fatto storico in maniera totalmente diversa rispetto alla prospettazione del primo giudice e, prima ancora, rispetto alla descrizione contenuta nella vocatio in ius terzo motivo - per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la sentenza impugnata erroneamente ignorato la prova documentale costituita dalla conoscenza da parte delle persone offese di essere state informate che le somme che le stesse si obbligavano a corrispondere erano in aggiunta alle spese legali che la compagnia avrebbe liquidato, sia in caso di conclusione stragiudiziale sia in caso di giudizio quarto motivo . Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati l’accoglimento del primo assorbente motivo impone l’emissione di pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni indicate in dispositivo. 2. Osserva il Collegio che a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 aprile 2018, numero 36 anche la truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61 c.p., numero 11 è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte. Invero, il D.Lgs. numero 36 del 2018, articolo 8 ha limitato la procedibilità d’ufficio alle sole ipotesi, qui non ricorrenti, della presenza delle aggravanti ad effetto speciale previste all’articolo 640 c.p., nnumero 1, 2 e 2 bis ovvero dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, numero 7 fuori da queste ipotesi, la truffa è perseguibile a querela di parte. 3. Ne discende che di tale modifica normativa favorevole per l’imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti occorrendo dare seguito all’orientamento secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli articolo 640 e 646 c.p., introdotta dal D.Lgs. numero 36 del 2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex articolo 61 c.p., numero 11, l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale cfr., Sez. 2, numero 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Razzaq, Rv. 274734, nella quale la Suprema Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti . Vale a tal proposito il principio secondo cui il problema dell’applicabilità dell’articolo 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto Sez. 3, numero 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 . 3.1. Più recentemente, la Suprema Corte Sez. U, numero 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 ha avuto modo di precisare, in linea con tale orientamento, come la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 4, v., in tema di procedibilità d’ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, numero 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, numero 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188, cit. in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all’articolo 642 c.p., Sez. 2, numero 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862 , giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela , senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato . Ne deriva affermare che, a seguito della modificazione introdotta con il D.Lgs. numero 36 del 2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex articolo 61 c.p., numero 11, così come per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante, la remissione della querela comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ex articolo 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. 3.2. Nel caso di specie, risulta che, nelle more del procedimento, le persone offese abbiano rimesse le rispettive querele, revocando di fatto le costituzioni di parte civile, e che gli imputati, da parte loro, abbiano accettato tali remissioni intervenute in data 24/06/2020, successivamente alla pronuncia della Corte territoriale. Ciò considerato, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione cfr., Sez. 2, numero 21700 del 17/04/2019, Sibio, non massimata sul punto . 4. Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese vanno poste a carico dei querelati in mancanza di un diverso accordo tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.