Con sentenza adottata il 26 settembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina del “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” introdotta dal c.d. Jobs Act nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, essendo contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrastando con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articolo 4 e 35 della Costituzione.
Il quadro normativo. Con la legge numero 183/2014, che ha dato il via alla riforma del diritto del lavoro nota come “Jobs Act”, sono state conferite al Governo le deleghe per intervenire su tutti i settori del mercato del lavoro, con l’obiettivo di semplificare il quadro normativo e di favorire le opportunità di ingresso e di reinserimento. I quattro decreti attuativi che ne sono derivati hanno riguardato la disciplina dei licenziamenti, gli ammortizzatori sociali, la revisione delle tipologie contrattuali e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Con il d.lgs. numero 23/2015 è venuta alla luce la parte più attesa e controversa di tutto il Jobs Act e, cioè, quella che ha introdotto il c.d. contratto di lavoro a tempo indeterminato “a tutele crescenti” per le nuove assunzioni, allo scopo dichiarato di superare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ed, al contempo, rilanciare la diffusione del contratto a tempo indeterminato. Il citato decreto legislativo – applicabile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 – ha circoscritto l’ambito di applicazione della tutela reale, prevedendo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro soltanto in caso di licenziamento nullo, discriminatorio o inefficace perché intimato oralmente, indipendentemente dal motivo formalmente addotto dal datore articolo 2, comma 1 . Al di fuori di queste ipotesi, il recesso datoriale sprovvisto di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo determina, comunque, l’estinzione del rapporto di lavoro il lavoratore non ha diritto alla reintegra, ma solo al pagamento di un’indennità di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità articolo 3, comma 1 . Recentemente, con la l. numero 96/2018, è stato convertito il d.l. numero 87/2018 c.d. “Decreto dignità” , che è intervenuto – tra l’altro – sulla misura dell’indennità dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, elevandola e portandola da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità articolo 3, comma 1 . I dubbi del Tribunale di Roma sulla costituzionalità del Jobs Act. Con ordinanza del 26 luglio 2017, il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità del regime del licenziamento nel caso di contratto di lavoro a tutele crescenti. Il giudice a quo ha rilevato che, nella fattispecie, ove fosse stata ravvisata la non ricorrenza degli estremi ovvero la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente, assunta dopo il 7 marzo 2015, in base alla disciplina vigente ratione temporis cioè, prima dell’adozione del Decreto dignità , avrebbe avuto diritto soltanto a 4 mensilità risarcitorie dimezzate in caso di assenza del requisito dimensionale del datore di lavoro . Di contro, la medesima ricorrente, se fosse stata assunta prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, avrebbe goduto della tutela reintegratoria e di una indennità commisurata a 12 mensilità ovvero, applicando l’articolo 18, comma 5, l. numero 300/1970 Statuto dei Lavoratori , di una tutela indennitaria fra le 12 e le 24 mensilità. Allo stesso modo, qualora fosse stato ravvisato un mero vizio della motivazione, la tutela “pre-Jobs Act” sarebbe stata molto più consistente 6-12 mensilità, a fronte di 2 . Il Tribunale rimettente, pertanto, ha ritenuto che l’innovazione normativa introdotta dal d.lgs. numero 23/2015 privasse la ricorrente di gran parte della tutele tuttora vigenti per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore delle “tutele crescenti”, e ciò in contrasto con gli articolo 3, 4, 76 e 117 Cost Ma le tutele del Jobs Act sono veramente “crescenti”? Nello specifico, il sospetto di incostituzionalità si è posto con riferimento alla concreta disciplina dell’indennità risarcitoria nel compensare solo per equivalente il danno ingiusto subìto dal lavoratore, sostituendo il risarcimento in forma specifica la reintegrazione, mantenuta solo per pochi casi di eccezionale gravità , questa avrebbe dovuto essere ben più consistente. Sul punto, il giudice a quo ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che, a più riprese, ha affermato che l’integralità della riparazione e l’equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché, però, sia garantita l’adeguatezza del risarcimento cfr. Corte Cost., numero 303/2011, numero 199/2005 e numero 420/1991 ed è appunto questo lo specifico profilo rispetto al quale il Jobs Act non si sottrae al dubbio di costituzionalità. La previsione di un’indennità in misura così modesta, fissa e crescente solo in base all’anzianità di servizio, infatti, non costituisce, secondo il rimettente, un adeguato ristoro per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 ed ingiustamente licenziati, violando, altresì, il principio di uguaglianza tale irragionevole e sproporzionato regresso di tutela si pone in contrasto con l'articolo 3 Cost., differenziando fra vecchi e nuovi assunti, e, pertanto, non soddisfa il test del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco imposto dal giudizio di ragionevolezza. Contratto a “tutele crescenti”? Disciplina incostituzionale. Con la decisione in commento, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità del Jobs Act, nella parte – non modificata dal Decreto dignità – che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, il Giudice delle leggi ritiene che la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore sia contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasti con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 Cost Per conoscere le motivazioni, occorrerà aspettare il deposito della sentenza, atteso per le prossime settimane.