Nel reato di cui all’articolo 610 c.p. l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, «potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l’uso dei mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza numero 38910/18 depositata il 24 agosto. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l’imputata alla pena di giustizia e al risarcimento danni, avendola ritenuta responsabile del reato di violenza di cui all’articolo 610 c.p. per aver cambiato la serratura dell’immobile di proprietà esclusiva del marito, impedendogli di rientrarne in possesso. Nell’interesse dell’imputata si propone ricorso in Cassazione. L’elemento della violenza. Finalità della donna è quella di impedire il rientro del marito, parte civile, nell’abitazione della quale è proprietario, con l’intento di ostacolare la riacquisizione della disponibilità dell’immobile. Va ribadito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che l’elemento della violenza, nel reato di cui all’articolo 610 c.p., si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, «potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l’uso dei mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione». In applicazione di tale principio, il reato di violenza privata risulta integrato nella condotta di chi impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una stanza di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura. Pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 giugno – 24 agosto 2018, numero 38910 Presidente Settembre – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/12/2017 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato S.R. alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all’articolo 610 cod. penumero , per avere, con violenza consistita nel cambiamento della serratura di un immobile di esclusiva proprietà del marito, impedito a quest’ultimo di rientrarne in possesso. 2. Nell’interesse della S. è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si rileva che, verosimilmente, nelle more del deposito dell’impugnazione, dovrebbero essere maturati i termini di prescrizione. In subordine, si invoca l’applicabilità dell’articolo 131-bis cod. penumero . 2.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando a che l’imputata, come riconosciuto dalla Corte territoriale, aveva richiesto giudizialmente l’assegnazione della casa coniugale b che la procedura si sarebbe conclusa solo nel 2015 c che sino a quel momento la donna era stata esclusivo possessore dell’immobile a seguito dell’unilaterale allontanamento del marito d che, in conseguenza di tali rilievi e della condotta meramente omissiva della donna - tradottasi nella mancata consegna delle nuove chiavi -, non era configurabile la cd. violenza impropria. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare a la momentaneità della trasformazione della cosa, peraltro resa necessaria dal difettoso funzionamento del lucchetto, la cui funzionalità e integrità potevano essere agevolmente ripristinate b il fatto che l’imputata aveva consegnato le nuove chiavi al marito appena quest’ultimo, recatosi presso l’abitazione due anni dopo averla lasciata, gliene aveva fatto richiesta c che, in relazione a tali profili, non era configurabile il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla determinazione della pena e all’entità del risarcimento dei danni liquidato in favore della parte civile. Considerato in diritto 1. Vanno preliminarmente esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, il secondo e il terzo motivo. Essi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorso non pone in discussione la circostanza - oggetto dell’accertamento dei giudici di merito - che la serratura cambiata dall’imputata sia stata rinvenuta tempo dopo dalla parte civile e si sia rivelata perfettamente funzionante. Tale dato nonché il vano tentativo della donna di conseguire, in sede di separazione, l’assegnazione esclusiva della casa coniugale e, infine, la circostanza che nel novembre del 2010 la prima non occupava l’immobile e anche tale profilo non è oggetto di alcuna specifica critica , rappresentano il razionale fondamento della conclusione della sentenza impugnata, quanto alla finalità consapevolmente perseguita dall’imputata di impedire il rientro della parte civile nella abitazione della quale era proprietario. Non emerge, quindi, se non nelle mere asserzioni del ricorso, un necessitato atto gestorio di chi, sia pure di fatto e in assenza di qualunque titolo giuridico, occupava la casa della quale si discute, ma una condotta deliberatamente tesa ad ostacolare la riacquisizione della disponibilità dell’immobile, che si sarebbe alfine realizzata solo nel maggio del 2012. Ne discende che sono privi di concludenza i rilievi dedicati, sul piano oggettivo, all’esistenza di una mera omissione, che, invece, nel caso di specie, segue ad un comportamento commissivo, nel quale si ravvisano gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Sez. 5, numero 15651 del 07/03/2014, C, Rv. 259879, invocata dalla ricorrente, si riferisce appunto alla mancata cooperazione dell’imputato al conseguimento del risultato voluto dal richiedente nella vicenda esaminata, si discuteva della mancata consegna delle nuove chiavi dell’abitazione familiare da parte del marito alla moglie, con cui in precedenza era stata concordata la sostituzione della serratura, laddove, nel caso di specie, non vi è stato alcun accordo originario . Così come prive di qualunque aggancio alla realtà processuale sono le critiche in tema di elemento soggettivo. In tale contesto, va ribadito che l’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 cod. penumero si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria , che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione Sez. 5, numero 4284 del 29/09/2015 - dep. 02/02/2016, G, Rv. 266020, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di chi impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura . 2. Il quarto motivo è inammissibile, in primo luogo perché prospetta questioni non sottoposte all’esame della Corte d’appello, come quest’ultima incidentalmente rileva. Peraltro, la sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla decisione impugnata, non ha liquidato il risarcimento dei danni, ma ha assegnato alla parte. civile una provvisionale. Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento Sez. U, numero 2246 del 19/12/1990 dep. 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722, seguita dalla giurisprudenza successiva delle sezioni semplici v., ad es., di recente, Sez. 3, numero 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486 . 3. Per il resto, si osserva, innanzi tutto, che il termine di prescrizione non risulta ancora maturato, giacché, in relazione alla incontestata data di consumazione del reato emergente dalla sentenza di primo grado novembre 2010 , il termine ordinario sette anni e mezzo, risultante dalla applicazione degli articolo 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. penumero , sarebbe spirato in data 01/05/2018. Tuttavia, ad esso devono essere aggiunti 105 giorni di sospensione rinvio su richiesta dal 31/03/2015 al 14/07/2015 , che differiscono la scadenza al 14/08/2018. In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez. Unumero , numero 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . Infine, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex articolo 131-bis cod. penumero , non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’articolo 606, comma 3, cod. proc. penumero Sez. 5, numero 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 . 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 2.000,00. Del pari, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 del d.lgs. numero 196 del 2003.