Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto non è necessaria la dettagliata e completa descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale della comunicazione di fine rapporto.
Lo ha precisato nuovamente la Corte di Cassazione con ordinanza numero 21042/18 depositata il 23 agosto. Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza di primo grado, che, accogliendo l’opposizione della società datrice di lavoro, ne aveva accertato la legittimità e dichiarato risolto il rapporto di lavoro a tale data avverso la sentenza di secondo grado, la lavoratrice propone ricorso per cassazione. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il Supremo Collegio ribadisce che il datore di lavoro, in ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non deve specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, poiché sono sufficienti indicazioni più generiche, volte ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, con l’obbligo però di allegare, in sede giudiziaria, i fatti costitutivi del potere esercitato. Nel caso di specie, la comunicazione di licenziamento reca la sola indicazione del termine finale di maturazione del comporto e ciò non soddisfa tuttavia il requisito di sufficiente specificazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento stesso, come richiesto dalla legge. Pertanto, in applicazione a quanto prima detto, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 aprile – 23 agosto 2018, numero 21042 Presidente Balestrieri – Relatore Patti Rilevato in fatto che con sentenza in 24 maggio 2016, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto da D.R.S. avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell’opposizione di Poste Italiane s.p.a. avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale ai sensi dell’articolo 1, comma 49 L. 92/2012 che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice il 2 settembre 2014 per superamento del periodo di comporto, con la condanna reintegratoria e risarcitoria della società , ne aveva invece accertato la legittimità e dichiarato risolto il rapporto di lavoro a tale data la Corte capitolina condannava quindi la lavoratrice, in accoglimento del reclamo incidentale della società datrice, alla restituzione della somma di Euro 16.311,64, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale che avverso tale sentenza la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la società datrice con controricorso Considerato in diritto che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 2110 c.c., 2 L. 604/1966, 1375, 1366 c.c., 24 Cost., per difetto di specificità della lettera di licenziamento, a fortiori in base al testo dell’articolo 2 L. 604/1966 novellato dalla L. 92/2012, in assenza di indicazione dei giorni rilevanti ai fini della maturazione del periodo di comporto neppure essendo stato precisato se di tipo secco o per sommatoria , tanto più computato, secondo la normativa collettiva applicata, anche in riferimento ad assenze non intervallate dal lasso temporale di trenta giorni, secondo un’equiparazione contrattuale di più periodi e non in continuum fattuale primo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2110, 1375, 1366, 2109, 2697 c.comma 4, 24, 34, 36 e 41 Cost., per la negazione del diritto della lavoratrice ad ottenere la sospensione del periodo di comporto per effetto della richiesta di fruizione delle ferie e l’insufficienza della mancata programmazione quale condizione ostativa alla conversione, nonché omessa valutazione del fatto controverso di richiesta dalla lavoratrice di fruizione delle ferie arretrate in un periodo senza carichi di lavoro, negata per la loro mancata programmazione secondo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2110, 1375, 1366, 2109, 2697 c.c., per la negazione del diritto della lavoratrice ad ottenere la sospensione del periodo di comporto per effetto della richiesta di fruizione delle ferie in quanto non programmate, come risultante dalle mails richiamate, seppure avanzata fino dal mese di agosto non caratterizzato da particolari punte di lavoro , nonché omessa valutazione del fatto controverso di richiesta dalla lavoratrice di fruizione di un residuo periodo di ferie arretrate di ben 46 giorni, negata per la stessa ragione terzo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 112 c.p.c., 41, terzo comma del CCNL di settore, per la natura erroneamente ritenuta di domanda nuova di quella, formulata in sede di reclamo, di conversione del periodo di comporto in aspettativa, secondo la previsione collettiva denunciata, anziché in ferie, trattandosi di mera modificazione della richiesta di conversione del titolo di assenza dal lavoro, non implicante nuovi accertamenti in fatto quarto motivo che il collegio ritiene che il primo motivo sia fondato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non assimilabile al licenziamento disciplinare per cui solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze , non è necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale Cass. 25 novembre 2010, numero 23920 Cass. 18 novembre 2010, numero 23312 Cass. 3 maggio 2016, numero 8707 che anche nel regime successivo all’entrata in vigore dell’articolo 1, trentasettesimo comma I. 92/2012 che ha modificato l’articolo 2 L. 604/1966 imponendo la comunicazione contestuale dei motivi del licenziamento , questa Corte ha ritenuto che il datore di lavoro non debba specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato Cass. 24 ottobre 2016, numero 21377 che, ribadito il richiamato principio di esclusione della necessità di un’analitica indicazione dei giorni di assenza, nel caso di specie la comunicazione del licenziamento in data 2 settembre 2015, recando la sola indicazione del termine finale di maturazione del comporto Le comunichiamo che Ella, avendo fatto registrare alla data del 2.09.2014 oltre 365 giorni di assenza per malattia, ha superato il periodo di comporto così nella letterale trascrizione, al terz’ultimo capoverso di pg. 2 del ricorso , non soddisfa tuttavia il requisito di sufficiente specificazione dei motivi, tanto più nell’attuale vigenza del novellato testo dell’articolo 2 L. 604/1966 secondo cui la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato pertanto ad essa contestuale che neppure si possono ricavare sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile ché anzi la disciplina convenzionale collettiva, richiamata nella lettera di licenziamento articolo 41, primo e quarto comma del vigente CCNL , introduce un sistema di computo per sommatoria di non agevole determinazione dell’entità del periodo per la previsione, premessa la fissazione di un periodo di comporto di dodici mesi, secondo cui I periodi di malattia che intervengono con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del periodo così nella testuale trascrizione al terz’ultimo capoverso di pg. 7 del ricorso , in difetto di più puntuali indicazioni, ulteriori rispetto a quella del solo termine finale di scadenza del comporto che dalle superiori argomentazioni discende coerente, in accoglimento del mezzo scrutinato e assorbimento di tutti gli altri, la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello d Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.