In data 7 agosto 2018 l’INPS ha pubblicato il messaggio numero 3114. L’Istituto, viste le richieste di chiarimento pervenute, fornisce informazioni in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 l. numero 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, d.lgs. numero 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
In data 7 agosto 2018 l’INPS ha pubblicato il messaggio numero 3114, l’Istituto, viste le richieste di chiarimento pervenute, fornisce informazioni in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 l. numero 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, d.lgs. numero 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro. In particolare viene analizzata la compatibilità dei permessi nel lavoro a turni, quello in cui l’orario operativo può coprire l’intero arco della giornata e la totalità dei giorni settimanali, comprendendo anche il lavoro notturno, la domenica e le giornate festive. La relativa normativa prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Secondo quanto indicato i permessi legge 104 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica. Lo stesso vale per il lavoro notturno a cavallo di due giorni solari in questo caso la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro e il permesso fruito corrisponde a un solo giorno. Per i lavoratori part-time, viene richiamato il d.lgs. numero 81/2015, che nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo, per la generalità degli istituti facenti capo ai lavoratori dipendenti, che “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”. E’ quindi previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Nel messaggio vengono quindi forniti degli esempi pratici per chiarire meglio la casistica e la cumulabilità. Esempio 1 Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente 18/38 X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Esempio 2 Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore. Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente 22/40 X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili. I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. Fonte lavoropiu.it
TP_LAV_18InpsMsg3114_s