Anche la perizia stragiudiziale di parte può concorrere a fondare il convincimento del Giudice

In caso di azione revocatoria fallimentare, il Tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, i risultati dell'indagine, estimativa o contabile, fatta espletare dal Giudice delegato nell'ambito della procedura concorsuale per verificare la fondatezza e la consistenza delle ragioni della procedura

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12850/2018, depositata lo scorso 23 maggio. Il caso. Nell’ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare la Corte d’Appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo, condannava una s.r.l. a pagare al fallimento di una s.a.s. € 2.157.240,46 ai sensi dell’articolo 67, comma 1, numero 1, L.F. ed € 232.319,53 ex articolo 67, comma 2, L.F. il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. La revoca nello specifico riguardava una serie di vendite di automobili cedute dalla s.a.s. all’epoca in bonis alla s.r.l. accipiens per via della notevole sproporzione dei valori delle contrapposte prestazioni. Revocatoria fallimentare. In caso di azione revocatoria fallimentare, il Tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, i risultati dell'indagine, estimativa o contabile, fatta espletare dal Giudice delegato nell'ambito della procedura concorsuale per verificare la fondatezza e la consistenza delle ragioni della procedura infatti un tale accertamento, avente natura di perizia stragiudiziale di parte, può offrire elementi di convincimento o di decisione a condizione che l'organo giudicante ne fornisca adeguata giustificazione. La s.r.l. che aveva subito l’azione revocatoria promossa dalla procedura fallimentare e accolta dalla Corte d’Appello di Brescia ricorreva in Cassazione svolgendo plurimi motivi. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente lamentava l’inesistenza della notifica dell’atto di citazione in primo grado. Tale censura viene respinta dagli Ermellini poiché l’atto era stato ricevuto da un soggetto qualificatosi comunque come “domiciliatario”, cioè con un’espressione equivalente a quella di “incaricato” in assenza di prova contraria , in un luogo che aveva effettiva relazione con il destinatario della notificazione. La notifica quindi non poteva essere considerata come radicalmente inesistente ed eventuali vizi o irregolarità minori erano state sanate dalla costituzione in giudizio della parte. Con il terzo motivo la parte lamentava che la “sproporzione” tra le prestazioni che ha dato luogo alla pronuncia di revocatoria era stata dedotta dai Giudici da una perizia stragiudiziale priva di valore e contestata dalla s.r.l. perché “di parte” e non svolta da un consulente d’ufficio. Nel caso in esame, infatti, il fallimento aveva agito anche ai sensi dell’articolo 67, comma 1, numero 1, L.F. chiedendo la revoca di alcune operazioni vendita compiute dalla s.a.s. in bonis. La fattispecie prevista dalla norma consente al curatore fallimentare di ottenere più agevolmente la revoca dell’atto oneroso semplicemente dimostrando la sproporzione di oltre un quarto secondo la formulazione odierna dell’articolo tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito rispetto a ciò che a lui è stato dato o promesso. In questo caso la legge fallimentare prevede quindi una presunzione iuris et de iure di conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens e pertanto il curatore fallimentare è esonerato dalla relativa prova sul punto diversamente dalle ipotesi di revocatoria fallimentare del secondo comma dell’articolo 67, L.F. . Nello specifico la “sproporzione” emergeva da una perizia disposta precedentemente dal Giudice Delegato nell’ambito della procedura concorsuale al fine di verificare la fondatezza e la consistenza delle ragioni della procedura stessa. Sul punto gli Ermellini respingono la censura del ricorrente spiegando che non è impedito al giudice porre a fondamento della propria decisione persino una perizia stragiudiziale anche se di parte , sebbene contestata, purché fornisca adeguata motivazione di questa valutazione in applicazione del principio del libero convincimento del giudice stesso così Cassazione 26550/2011 . Onere probatorio. Nel caso di specie, secondo la Corte d'Appello come confermato dalla Cassazione nel provvedimento in commento , l'onere probatorio del fallimento attore in tema di sproporzione delle prestazioni rilevante ex articolo 67, comma 1, numero 1, L.F. era stato assolto perché la perizia estimativa aveva i caratteri della neutralità e terzietà ed era idonea a spiegare in modo comprensibile l'iter logico seguito per giungere alle conclusioni relative. La ricorrente ha inoltre lamentato in Cassazione l'inidoneità della citata perizia poiché essa conteneva valutazioni su singoli mezzi, mentre il caso in esame rientrava nella prassi di “vendita per gruppi” con modalità di stima completamente diverse. Sul punto però la Cassazione giudica inammissibile il motivo di ricorso per mancato rispetto del principio di autosufficienza non avendo la s.r.l. indicato se l'eccezione relativa era già stata sollevata nei gradi di merito e in quale momento e atto specifico. La s.r.l. ha anche invocato il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere il giudice di merito ammesso la prova orale richiesta dalla parte stessa nei gradi precedenti. Anche questo motivo di ricorso viene respinto dalla Cassazione sul presupposto che il vizio sollevato può essere in ipotesi rilevante solo nel caso in cui la mancanza censurata abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. In altri termini la prova orale non ammessa deve essere idonea in concreto, secondo un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ad invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, in modo tale che la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento Cass. 5654/2017 Cass. 15200/2017 . La Cassazione condivide invece l'ultimo motivo di ricorso confermando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità vedi Cass. sezioni unite, 6538/2010 Cass. 12736/2011 Cass. 27084/2011 in base al quale la sentenza di revocatoria è di natura costitutiva pertanto l'obbligo restitutorio che incombe sull'accipiens ha natura di debito di valuta e non di valore. L'atto posto in essere dal fallito infatti è in sé lecito e la sua inefficacia è determinata unicamente dall'esito del giudizio di revocatoria. Di conseguenza gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale e il risarcimento del maggior danno per il ritardo nella restituzione della somma deve essere specificamente dimostrato dall'attore in revocatoria. Nel caso di specie pertanto la s.r.l. può essere condannata alla restituzione della somma definita con l'aggiunta degli interessi legali solo a decorrere dalla data della domanda giudiziale e calcolati sull'importo capitale già indicato nella sentenza di appello impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 marzo – 23 maggio 2018, numero 12850 Presidente Genovese – Relatore Pazzi Fatto e diritto Rilevato che 1. con sentenza del 20 gennaio 2005 il Tribunale di Bergamo dichiarava l’inesistenza della notifica alla convenuta dell’atto di citazione con cui il fallimento della società omissis s.a.s. aveva evocato in giudizio Vaccari s.r.l. chiedendo in principalità la revoca ex articolo 67 comma 1, numero 1 legge fall. di una serie di vendite di automobili avvenute fra le parti e, in subordine, la revoca ex articolo 67, comma 2, legge fall. di alcune di tali cessioni. 2. La Corte d’ Appello di Brescia, con sentenza parziale del 9 dicembre 2009, dichiarava, in riforma della decisione di primo grado, esistente e valida la notifica dell’atto di citazione in giudizio nei confronti di Vaccari s.r.l. in seguito la corte distrettuale, con sentenza definitiva del 12 maggio 2011, in accoglimento dell’appello proposto dalla procedura condannava la compagine appellata a pagare al fallimento omissis s.a.s. la somma di Euro 2.157.240,46 ai sensi dell’articolo 67 comma 1, numero 1 legge fall. e l’importo di Euro 232.319,53 ex articolo 67, comma 2, legge fall., il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. 3. Ha proposto ricorso per cassazione contro entrambe le pronunce Vaccari s.r.l. in liquidazione, affidandosi a sette motivi di impugnazione. Il fallimento intimato non ha svolto alcun difesa. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex articolo 380 bis.1 c.p.c., con cui ha chiesto l’accoglimento del solo ultimo motivo di impugnazione. Considerato che 4. il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articolo 47 e 2700 cod. civ., 145, 148, 149, 160 e 221 cod. proc. civ. e 7 l. 890/1982, poiché la corte territoriale, nel ravvisare la validità della notifica dell’atto di citazione, aveva erroneamente assimilato una situazione del tutto formale quale l’elezione di domicilio a una meramente fattuale costituita dal rinvenimento di una persona estranea alla società nella sua sede legale, non considerando che la condizione di domiciliatario non poteva essere ricavata aliunde da una situazione di fatto ma doveva necessariamente scaturire a pena di inesistenza da una formale elezione di domicilio. Il secondo mezzo rappresenta che l’accoglimento del primo motivo di ricorso avrebbe comportato inevitabilmente l’estensione della nullità insanabile a tutti gli atti processuali successivi derivati e conseguenti. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 2729 cod. civ., 67 legge fali., 65, 115 e 132 numero 3 cod. proc. civ., in quanto la corte distrettuale aveva desunto la notevole sproporzione dei valori delle contrapposte prestazioni sulla base di un elaborato peritale predisposto prima del giudizio dalla curatela che, essendo privo di terzietà e attendibilità e risultando comunque viziato da una valutazione sommaria e approssimativa, non era idoneo ad assolvere l’onere probatorio esistente a carico del fallimento attore. Il quarto motivo assume, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante, insufficiente o contraddittoria in punto di sproporzione fra le reciproche obbligazioni, dal momento che si era limitata a recepire come attendibile e sufficiente la perizia di stima stragiudiziale predisposta dal perito della curatela il quale non aveva adeguatamente tenuto conto che le vendite erano sempre avvenute in blocco per gruppi consistenti di veicoli. Il quinto motivo di ricorso lamenta, ex articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., il carattere insufficiente e contraddittorio della motivazione dell’ordinanza con cui la corte distrettuale aveva respinto le istanze istruttorie di carattere decisivo formulate dall’appellata, che, ove ammesse, avrebbero smentito la sussistenza dei requisiti dell’azione, ritenuta al contrario fondata unicamente in forza di una perizia stragiudiziale. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articolo 2697 cod. civ. e dell’articolo 67, comma 2, legge fall. poiché la corte territoriale aveva ritenuto sufficiente l’accertamento della sproporzione delle prestazioni per ritenere dimostrata l’esistenza dello stato di insolvenza, quando in realtà questo dato non aveva alcuna valenza indicativa in tal senso, ed aveva valorizzato a conforto delle proprie valutazioni la pubblicazione di protesti avvenuta a distanza di quattro o cinque anni dalla dichiarazione di fallimento. L’ultimo motivo di ricorso lamenta l’erronea applicazione degli articolo 1224 cod. civ. e 67 legge fall., poiché la corte territoriale aveva ritenuto, in senso difforme dalla giurisprudenza della corte di legittimità, che l’obbligazione restitutoria dell’accipiens soccombente in revocatoria avesse natura di debito di valore e non di valuta. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La corte territoriale infatti ha accolto l’appello ritenendo esistente e valida la notifica dell’atto di citazione perché i chi ha ricevuto la consegna era stato qualificato come domiciliatario con un’espressione sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, di modo che sarebbe stato necessario provare che il consegnatario non era né un dipendente né un addetto alla sede dell’impresa del notificando ii in ogni caso vi era stata una notificazione materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a una persona e in un luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione la notifica quindi doveva considerarsi al più nulla e non inesistente e, perciò, risultava sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo in forza della successiva costituzione del convenuto. A fronte delle plurime ragioni offerte, distinte e autonome fra loro, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto all’ultimo dei motivi illustrati, rendendo così inammissibile l’intera impugnazione proposta si vedano in questo senso Cass. 9/5/2017 numero 11222 Cass. 27/7/2017 numero 18641 . 6. Ne consegue l’infondatezza del secondo motivo di ricorso. 7. Il terzo motivo di ricorso è infondato. In vero il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice Cass. 12/12/2011 numero 26550 Cass. 4/1/1977 numero 17 . Questa corte, applicando detto principio di ordine generale al procedimento di verifica delle insinuazioni al passivo, ha precisato che nel caso in cui il giudice delegato abbia disposto nell’ambito della procedura concorsuale un’indagine al fine di verificare la fondatezza e la consistenza delle ragioni della procedura, tale elaborato peritale può essere utilizzato dal Tribunale, in sede di opposizione, alla stregua di una perizia stragiudiziale di parte al fine di trarne elementi di convincimento, o anche di condividerne le conclusioni, in presenza di adeguate ragioni si vedano in questo senso Cass. 11/11/1981 numero 5972 Cass. 4/1/1977 numero 17 . Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, poiché il collegio d’appello ha ritenuto che, in merito alla sproporzione tra prezzo contrattuale e valore di mercato di un bene alienato, dimostrabile anche tramite la produzione di riviste specializzate Cass. 5/7/2000 numero 8978 , l’onere probatorio fosse stato assolto in maniera ben più puntuale dalla procedura attrice per mezzo di una perizia estimativa, avente i caratteri di neutralità e terzietà, idonea a spiegare in maniera del tutto comprensibile, seppur in termini sintetici ed essenziali, il percorso logico seguito nell’indagine prendendo a parametro l’età e il modello del mezzo considerato e le quotazioni espresse dalle riviste specializzate del settore valori che, benché tratti da riviste non espressamente indicate, non risultano specificamente contestati ad opera dell’odierno ricorrente . Occorre dunque riaffermare il principio secondo cui in tema di opposizione allo stato passivo il collegio può utilizzare, ai fini della decisione, i risultati dell’indagine, estimativa o contabile, fatta espletare dal giudice delegato nell’ambito della procedura concorsuale per verificare la fondatezza e la consistenza delle ragioni della procedura infatti un tale accertamento, avendo natura di perizia stragiudiziale di parte, può offrire elementi di convincimento o di decisione a condizione che l’organo giudicante ne fornisca adeguata giustificazione . 8. La questione dell’inattendibilità della perizia perché espletata rispetto ai singoli automezzi senza considerare una prassi di vendita per gruppi e l’influenza che una simile modalità di contrattazione necessariamente aveva sul prezzo fissato non è stata in alcun modo affrontata dal Tribunale all’interno della decisione impugnata e il ricorrente non ha indicato se la stessa era stata allegata in sede di merito e dove era stata posta. Ne consegue l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, essendo onere del ricorrente, qualora prospetti questioni cui non sia fatto cenno nella decisione impugnata e al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione Cass. 18/10/2013 numero 23675 . 9. Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La corte territoriale ha spiegato che la prova orale non poteva trovare ingresso in ragione della sua genericità e irrilevanza, vertendo su circostanze inidonee a contrastare il dato probatorio già in atti. Ora il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento Cass. 7/3/2017 numero 5654 Cass. 20/6/2017 numero 15200 . Nel caso di specie parte ricorrente non ha sindacato la valutazione di genericità espressa dalla corte territoriale né ha indicato con la necessaria specificità le precise circostanze oggetto dei capitoli di prova che, ove dimostrate, avrebbero sovvertito la valutazione del giudice di merito. 10. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha ritenuto dimostrata in via presuntiva la scientia decoctionis in considerazione della grave sproporzione fra il valore degli automezzi compravenduti e il prezzo di acquisto praticato nelle cessioni a Vaccari s.r.l. e della imponente e sistematica attuazione di siffatto modus operandi nell’arco di un biennio. Una volta constatato che il riferimento alla pubblicazione dei protesti in epoca successiva al fallimento costituisce solo un motivo rafforzativo dei precedenti argomenti, di per sé inidoneo a inficiare la motivazione principale in ordine alla valutazione degli elementi della prova presuntiva, offerta in termini logici e coerenti, occorrerà poi constatare come l’odierno ricorrente, pur adducendo un vizio violazione di legge ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. rispetto agli articolo 2697 c.c. e 67, comma 2, legge fall., non ha dedotto un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da tali norme allegando un problema interpretativo della stessa, ma ha rappresentato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa in quanto la protratta sproporzione delle prestazioni di per sé non sarebbe assolutamente indicativa di alcunché sotto il profilo dell’apprezzamento dell’eventuale situazione di dissesto del venditore , che è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità Cass. 13/10/2017 numero 24155 se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione Cass. 28/9/2017 numero 22707 Cass. 11/01/2016 numero 195 . 11. Il settimo motivo di ricorso è fondato. La corte territoriale, dopo aver constatato l’impossibilità della restituzione in natura dei beni oggetto delle compravendite intercorse fra la fallita e Vaccari s.r.l., ha condannato la convenuta appellata a versare la somma di Euro 2.157.240,46 ai sensi dell’articolo 67 comma 1, numero 1 legge fall. e l’importo di Euro 232.319,53 ex articolo 67, comma 2, legge fall., il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Una simile statuizione contrasta con l’interpretazione offerta da questa corte all’obbligo restitutorio dell’accipiens soccombente in revocatoria, che ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l’attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito Cass. 10/06/2011 numero 12736 Cass. 15/12/2011 numero 27084 . 12. Pertanto, una volta rigettati i primi sei motivi, l’impugnazione andrà accolta rispetto all’ultimo la sentenza impugnata dovrà dunque essere cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa andrà decisa nel merito, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., con la condanna di Vaccari s.r.l. a corrispondere alla procedura attrice i soli interessi legali dalla data di presentazione della domanda, calcolati sulla sorte capitale già indicata nella sentenza impugnata. La parziale, reciproca, soccombenza in grado di appello giustifica la compensazione, in ragione di un quinto, delle spese di lite già liquidate dalla corte distrettuale, con condanna di Vaccari s.r.l. a rifondere la residua parte in favore della procedura appellante. La limitata portata dell’accoglimento del ricorso induce poi a compensare per intero le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., condanna Vaccari s.r.l. a corrispondere al fallimento della società omissis s.a.s. gli interessi legali sulla sorte capitale già indicata nella sentenza impugnata decorrenti dalla data di presentazione della domanda giudiziale al soddisfo. Compensa in ragione di un quinto le spese di lite del grado di appello, condannando Vaccari s.r.l. al pagamento in favore del fallimento della società omissis s.a.s. della residua parte, che liquida in Euro 894,56 per anticipazioni, Euro 474,24 per spese, Euro 2.752 per diritti e 20.400 per onorari per onorari, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.