La donna è stata lasciata da sola ad affrontare una terribile malattia che poi l’ha portata alla morte. L’uomo dovrà versare 37mila euro come risarcimento alla famiglia della moglie.
Coniuge pessimo e condannato a pagare per i danni arrecati alla moglie. Lui ha avuto il coraggio di abbandonarla quando lei ha dovuto affrontare una terribile malattia, che purtroppo l’ha portata poi alla morte. A lottare in memoria della giovane donna sono stati i suoi familiari, che ne hanno rivendicato il diritto a vedere sanzionato il deprecabile comportamento tenuto dal marito Cassazione, ordinanza numero 10741/2017, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Rottura. Contesto della triste vicenda è una normale, almeno in apparenza, rottura tra coniugi. Entrambi presentano «domanda di separazione con addebito». A rendere più delicata la situazione, però, è «la domanda di risarcimento dei danni» presentata dalla donna nei confronti del marito, colpevole, a suo dire, di averla abbandonata in momento difficilissimo e di averla lasciata da sola a combattere contro una malattia terribile. In Tribunale, a sorpresa, l’uomo viene ritenuto colpevole, e condannato a pagare «14mila euro a titolo di danno morale e 7mila euro a titolo di danno patrimoniale». Egli, però, dovrà materialmente consegnare quei soldi ai familiari – padre, madre e sorelle – dell’ex moglie, perché purtroppo ella è morta a causa della malattia che l’aveva colpita tempo prima, a matrimonio ancora in piedi. Una volta dichiarata «cessata la materia del contendere sulle contrapposte domande di separazione», resta aperto solo il fronte del possibile risarcimento per l’abbandono subito dalla donna. E anche in Corte d’appello l’uomo viene obbligato dai giudici a versare ai familiari dell’ex moglie «7mila euro a titolo di danno patrimoniale e 30mila euro a titolo di danno morale». Abbandono. A chiudere definitivamente la battaglia legale sono ora i magistrati della Cassazione, con la conferma del «risarcimento» fissato in Appello. Decisivo è ritenuto «il disvalore della condotta» tenuta dall’uomo, capace di «abbandonare la moglie proprio nella fase più difficile della sua vita, allorché ella aveva dovuto combattere contro la malattia che, a soli 37 anni, l’aveva portata alla morte». Non contestabile la prostrazione subita dalla donna, che, oltre a dover affrontare una «grave patologia», aveva dovuto constatare che il marito «l’aveva abbandonata appena diagnosticatale la malattia», negandole «ogni assistenza, sia morale che materiale» e obbligandola ad appoggiarsi solo alla propria famiglia d’origine.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 febbraio – 3 maggio 2017, numero 10741 Presidente Di Virgilio – Relatore Cristiano Fatto e diritto 1 Il Tribunale di Torre Annunziata - dichiarata cessata la materia del contendere sulle contrapposte domande di separazione con addebito proposte dai coniugi G. D. L. e T. Z., deceduta in corso di causa a causa della grave, preesistente patologia da cui era affetta - accolse la domanda di risarcimento dei danni originariamente avanzata dalla Z. contro il marito e condannò quest'ultimo a pagare agli eredi della defunta, costituitisi in giudizio per coltivare l'azione risarcitoria, la somma di Euro 7000, determinata mediante il previo riconoscimento di Euro 14.000 a titolo di danno morale e di Euro 7000 a titolo di danno patrimoniale e la successiva detrazione, per confusione con la quota ereditaria spettante al D. L., dei due terzi dell'importo liquidato. 2 L'appello proposto dagli eredi Z. contro la decisione è stato accolto dalla Corte d'appello di Napoli, che ha liquidato il danno non patrimoniale nel maggior importo di Euro 30.000 ed ha condannato l'appellato al pagamento integrale della somma di Euro 37.000 complessivamente riconosciuta. La corte del merito ha rilevato che il motivo di gravame con il quale gli eredi avevano richiesto una più adeguata quantificazione del danno non patrimoniale, benché in massima parte generico sino ai limiti dell'inammissibilità, fosse meritevole di accoglimento nel suo nucleo essenziale, di contestazione del quantum, atteso il particolare disvalore della condotta di D. L., che aveva abbandonato la Z. proprio nella fase più difficile della sua vita, allorché aveva dovuto combattere contro la malattia che, a soli 37 anni, l'aveva portata alla morte ha inoltre rilevato che, nel limitare la condanna del D. L. ad un terzo dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 582 cc, il tribunale aveva pronunciato ultra petita, peraltro senza tener conto che l'appellato non aveva ancora accettato l'eredità e che, comunque, non avrebbe mai potuto avvantaggiarsi delle conseguenze dell'illecito endofamiliare commesso. 3 La sentenza, pubblicata il 18.7.013, è stata impugnata da G. D. L. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli eredi Z. hanno resistito con controricorso. Le parti hanno ricevuto tempestiva comunicazione della proposta di definizione e del decreto di cui all'articolo 380 bis c.p.c. 4 Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell'articolo 342 c.p.c, per avere la corte del merito ritenuto ammissibile il motivo d'appello concernente il quantum del risarcimento nonostante le controparti non avessero mosso, sul punto, alcuna specifica censura alla decisione di primo grado, limitandosi ad invocare una sua condanna esemplare . 4.1 Col secondo motivo contesta che, in difetto di richiesta degli appellanti di pronunciare secondo equità, il giudice a quo potesse liquidare il danno in via equitativa sostiene, inoltre, che mancando ogni prova della sussistenza del danno, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1226 cc 4.2 Con il terzo motivo deduce che la corte territoriale - dopo aver affermato in premessa che le parti in punto di diritto non contestano la valutazione operata dal tribunale - non avrebbe fatto applicazione del principio di non contestazione, che le precludeva di liquidare il danno in misura maggiore di quella riconosciuta dal tribunale assume, inoltre, il diritto al riconoscimento della sua qualità di erede, per aver accettato l'eredità della Z. l'8.4.013, in pendenza del giudizio d'appello. 5 Il primo mezzo é inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 I comma nnumero 4 e 6 c.p.c, in quanto non riporta l'esatto contenuto dell'atto d'appello né contesta specificamente l'accertamento del giudice del merito che, pur dando atto della generale astrattezza del motivo di gravame che lamentava la scarsa entità del risarcimento, l'ha ritenuto, tuttavia, sufficientemente specifico nel suo nucleo essenziale di contestazione del quantum ciò, del resto, in conformità del principio enunciato da questa Corte secondo cui l'inammissibilità del gravame per violazione dell'articolo 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare morivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, distinguendoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità Cass. numero 20124/015 . 5.1 Il secondo motivo é manifestamente infondato, atteso che nel giudizio d'appello non era più in contestazione la sussistenza del danno morale, da illecito endofamiliare, già accertata dal primo giudice con statuizione non impugnata dal soccombente e perciò coperta da giudicato, e che pertanto non v'era preclusione alla liquidazione di tale danno in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 cc. 5.2 Il terzo motivo é inammissibile. La corte del merito si è infatti limitata a rilevare che non era controversa fra le parti la risarcibilità del danno risultando, per l'appunto, devoluta in appello unicamente la questione concernente il suo ammontare . Il ricorrente deduce poi di aver accettato l'eredità, ma non chiarisce perché tale circostanza dovrebbe incidere sulla decisione. Va peraltro osservato, ad abundantiam, che la corte del merito ha riformato la sentenza di primo grado, nel capo in cui, facendo applicazione dell'articolo 582 cc, aveva ridotto la condanna ad un terzo dell'importo liquidato, in base al principale rilievo che, sul punto, il tribunale aveva pronunciato ultra-petita e che il ricorso non investe tale autonoma ratio decidendi, di per sé sufficiente a sorreggere la statuizione impugnata. Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori dovuti per legge. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater D.P.R. numero 115/2002, introdotto dall'articolo 1, 17. comma, della L. numero 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Roma, 24 febbraio 2017.