Le proposte del CNF per la modifica dei parametri forensi al vaglio dei COA

Il CNF ha sottoposto all’attenzione dei vari Consigli degli Ordini e alle Unioni forensi le ipotesi di modifica dei parametri forensi di cui al d.m. numero 55/2014, predisponendo un modulo online attraverso il quale potranno essere inviate al Consiglio osservazioni e indicazioni in merito al testo approvato nella seduta straordinaria del 10 febbraio scorso.

Sul sito del CNF è stato predisposto un modulo che i COA e le Unioni forensi dovranno compilare, entro il 14 aprile, per inviare osservazioni ed indicazioni sull’ipotesi di modifica dei parametri forensi di cui al d.m. numero 55/2014 approvata dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 10 febbraio. Attività giudiziale in materia civile. In particolare, nella materia civile, il documento approvato dal CNF prevede una più articolata individuazione dei criteri da adottare per la determinazione del compenso dovuto per le attività stragiudiziali distinguendo quella di assistenza da quella di consulenza. Allo stesso modo viene proposto un maggior rigore nella disciplina del compenso dovuto all’avvocato nell’ambito della mediazione, della ADR e degli OCC «apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l’attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell’attività per talune o dell’assenza di attività per le altre». Vengono proposte due alternative applicare i criteri previsti per l’attività stragiudiziale oppure ricorre ad un’apposita tabella dedicata alle procedure di mediazione e ADR con un compenso onnicomprensivo riferito in proporzione per un terzo ad ognuna delle tre distinte fasi della procedura, in base al valore della controversia. A titolo esemplificativo, secondo la tabella predisposta dal CNF, per una controversia dal valore di € 1.000,00 le competenze per le tre fasi, introduttiva, istruttoria e conclusiva, sarebbero pari a € 600,00, mentre le competenze salirebbero a € 1.500,00 laddove la controversia abbia un valore di € 5.000,00. Sempre in materia civile, il CNF propone, tra l’altro, la reintroduzione della distinzione tra compensi per l’arbitro unico e quelli per l’arbitro collegiale, l’individuazione di una fase post decisoria per i compensi relativi a singoli ed autonomi adempimenti funzionalmente connessi alla fase decisionale o esecutiva e l’esplicitazione dei presupposti e delle modalità di aumento e/o di riduzione del compenso in ipotesi di assistenza a più soggetti. Attività giudiziale in materia penale. Sul fronte dell’attività giudiziale penale, viene proposta la modifica dell’articolo 12, comma 1, d.m. numero 55/2014 nella parte in cui prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso e l’eliminazione dell’espressione «di regola» dalla stessa norma. Inoltre, si legge nel documento, «a determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato», proponendo in tal senso di tenere in debita considerazione il numero di udienze a cui l’avvocato ha partecipato con un aumento correttivo.

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