Non è causa di nullità la designazione quale difensore d’ufficio di un legale iscritto ad un elenco diverso da quello dei professionisti abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni, poiché l’articolo 97, comma 4, c.p.p., nel prevedere l’obbligo di nominare un soggetto iscritto nell’elenco, non commina alcuna nullità in caso di mancato rispetto.
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza numero 15050/19, depositata il 5 aprile. Legale non abilitato a patrocinare. La Corte d’Appello di Bologna, sezione Minorenni, confermava la sentenza di prima cura che aveva condannato l’imputato per furto in abitazione, furto tentato, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso. Avverso la decisione propone ricorso in cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che l’imputato, dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia è stato difeso da un avvocato d’ufficio non iscritto all’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni. Nessuna nullità. La Corte, ritenendo infondato il motivo sollevato dalla parte, rileva che non è causa di nullità la designazione, quale difensore d’ufficio, di un legale iscritto ad un elenco diverso da quello degli imputati minorenni poiché l’articolo 97, comma 4, c.p.p., nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, non commina alcuna nullità del caso in cui tale obbligo non sia osservato. Posto che quanto sopra è stato affermato anche nel caso di nomina come difensore di ufficio di un legale non risultante dall’apposito elenco Cass. numero 56374/17 , rilevano i Giudici che ciò deve valere anche per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale, seppur differente da quello a cui si riferisce il reato o l’imputato da giudicare. Ciò per «il principio di tassatività delle nullità e perché queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell’Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato che ometta di segnalare l’irregolarità della sua nomina . Né può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all’esercizio della professione avanti a giudice. Tutto ciò posto, la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 febbraio – 5 aprile 2019, numero 15050 Presidente Sabeone – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Bologna, sezione Minorenni, ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato N.F. per furto consumato in abitazione, furto tentato in abitazione, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 2, e articolo 29 disp. att. c.p.p., per la ragione che N. , dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, fu difeso da un avvocato d’ufficio non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni. Con altro motivo si duole della mancata concessione del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, negati, deduce, con motivazione manifestamente illogica e senza considerare che N. non è ricaduto - dopo i fatti per cui è processo - nell’illecito. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A parte la contraddittorietà della deduzione a pag. 2 il ricorrente afferma, prima, che l’avv. Zerbinati fu nominato d’ufficio dalla cancelleria della Corte d’appello poi, che la nomina dell’avv. Zerbinati veniva richiesta al call center quale nomina per procedimento ordinario , resta il fatto che non è causa di nullità la designazione, quale difensore d’ufficio, di legale iscritto in un elenco diverso da quello degli imputati minorenni, in quanto l’articolo 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto nell’elenco, non commina alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso. Tanto è stato ripetutamente affermato per l’ipotesi che venga nominato, quale difensore d’ufficio, un legale non iscritto addirittura nell’elenco dei difensori d’ufficio ex multis, numero 56347 del 4/7/2017 lo stesso deve valere, di conseguenza, per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato o l’imputato da giudicare, per il principio di tassatività delle nullità e perché queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell’Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato che ometta di segnalare l’irregolarità della sua nomina . Né può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata attraverso la nomina di un difensore abilitato all’esercizio della professione avanti al giudice. 2. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è infondato. Il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena sono stati negati - oltre che per il numero e la gravità dei reati commessi - in considerazione della condotta successiva ai fatti per cui è processo, non avendo N. mostrato alcuna consapevolezza circa la gravità delle proprie condotte, né volontà di cambiamento, ed essendosi arbitrariamente allontanato dalla struttura in cui era stato collocato, a titolo di cautela. Tanto ha convinto i giudici a formulare una prognosi sfavorevole circa i futuri comportamenti dell’imputato, che lo rende immeritevole dei benefici di legge. Tale motivazione non presta il fianco a censura, atteso che non può essere la condotta tenuta dall’imputato nel breve lasso di tempo intercorso tra i reati giudicati in questa sede commessi ad aprile 2017 e la sentenza d’appello pronunciata ad aprile 2018 a smentire la prognosi, sfavorevole, che è base della decisione. Consegue a tanto il rigetto del ricorso. Non viene pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della minore età dell’imputato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.