Rilevano anche gli aiuti economici dei parenti per il limite di reddito

Il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio comprende anche le erogazioni liberali dei parenti.

Il limite per l'ammissione al gratuito patrocinio comprende non solo i redditi tassabili, ma anche le donazioni e gli aiuti economici dei parenti.Con la sentenza numero 2616 della IV sezione penale, la Cassazione precisa che rilevano, sostanzialmente, tutti i redditi percepiti dal soggetto, indipendentemente dal regime di tassazione a cui sono sottoposti.Il caso. Una donna chiede l'ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale pendente a suo carico, dichiarando un reddito pari a zero .Il Tribunale di Napoli rigetta la richiesta sulla base della dichiarazione generica della donna di aver percepito in ogni caso delle somme a titolo di sostegno economico da parte dei familiari.A nulla vale il ricorso per cassazione proposto dal difensore sulla base della mera presunzione che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio sia costituito dal solo reddito imponibile, nell'ambito del quale non rientrerebbero le donazioni e gli aiuti economici dei parenti.Rilevano anche i redditi non assoggettati ad imposta. Secondo un orientamento già consolidato, per la determinazione dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte sia perché non rientranti nella base imponibile, sia perché esenti, sia perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione, quindi anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa.I giudici di legittimità precisano che, sempre allo stesso fine, qualsiasi introito che un soggetto percepisca con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale, comprese quindi anche le erogazioni dei parenti a titolo di liberalità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 ottobre 2010 - 26 gennaio 2011, numero 2616Presidente Galbiati - Relatore IzzoFatto e diritto1. Con istanza avanzata in data 13/5/2009, L. M. chiedeva l'ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale a suo carico pendente, dichiarando un reddito zero .Con decreto del 23/6/2009 il Tribunale di Napoli, rigettava la richiesta. A seguito di opposizione formulata ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 99, il Tribunale, con provvedimento del 30/12/2009, confermava il decreto rigettando l'opposizione. Osservava il Tribunale che nel formulare l'istanza la L., dopo avere attestato di non avere redditi, aveva dichiarato di percepire somme a titolo di sostegno economico da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generico in violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 79, lett. c .2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della L., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76 è costituito dal reddito imponibile, nell'ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti a titolo di liberalità.3. Il ricorso è infondato.Va preliminarmente evidenziato che il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione , bensì anche ai redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva .Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici se significativi e non saltuari a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc .Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa ex plurimis, Cass. 4, 45159/05, Bagarella cfr. anche Corte Cost. sent. numero 144 del 1992 .Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale non quello aggiuntivo dei familiari conviventi , ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76.La ragione dell'esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa di difesa tecnica che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.Funzionale a ciò è la disposizione contenuta nell'articolo 79 D.P.R. cit., lett. c laddove è previsto che l'istante deve attestare la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'articolo 76 . Nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nell'istanza presentata, la indicazione che di essere casalinga, disoccupata e priva di fonti dirette di reddito, di vivere con il sostegno economico della mia famiglia era carente di specificità, in quanto non indicava l'ammontare di tali erogazioni. Alla infondatezza del ricorso consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.