Concorso per personale sanitario: l’emergenza COVID non ferma le prove di selezione

La perdurante situazione pandemica ha trovato una compiuta disciplina, con riferimento alle procedure concorsuali, nel d.l. numero 18/2020, conv. in l. numero 27/2020, che ha previsto una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di 60 giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. La disposizione è stata poi confermata dal d.P.C.M. 26 aprile 2020.

Lo ha precisato il TAR Abruzzo con l’ordinanza numero 53/21, depositata il 3 febbraio. Il ricorrente aveva partecipato con esito positivo alla prova scritta del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista. Successivamente si era trovato nell’impossibilità di partecipare alla prova pratica e orale in quanto risultato positivo al COVID-19. Si era rivelata infatti infruttuosa la sua istanza di rinvio della prova pratica e orale. Impugnava dunque il rigetto della sua istanza di rinvio e la graduatoria finale del bando nella parte in cui aveva escluso i candidati non presenti alla prova pratica per causa di forza maggiore o caso fortuito, senza possibilità di una sessione suppletiva. Il TAR ha rigettato l’impugnazione sottolineando, da un lato, che il provvedimento risulta correttamente motivato in quanto il bando precisava che «i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti». Dall’altro lato, il provvedimento risulta coerente con «l’esigenza di assicurare la prioritaria della concentrazione e contestualità dello svolgimento delle prove concorsuali scritte e pratiche strumentale alla salvaguardia della par condicio dei candidati ed alla garanzia dell’anonimato nella fase della consegna dei plichi». Inoltre, nel contesto normativo venutosi a creare con l’emergenza sanitaria, lo svolgimento delle procedure concorsuali è stato disciplinato dal d.l. numero 18/2020, conv. in l. numero 27/2020 che prevede una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di 60 giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. La disposizione è stata poi confermata dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, mentre con il d.l. numero 34/2020 è stata introdotta una disciplina in tema di “Accelerazioni dei concorsi” «a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 data di entrata in vigore del Decreto sino al 31 dicembre 2020. A ciò aggiungasi che, sebbene nelle more sia intervenuta un’ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con d.p.c.m. del 3.11.2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all’attualità». Concludendo « allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili». Per questi motivi, il ricorso non trova accoglimento.

TAR Abruzzo Pescara, sez. I, ordinanza 29 gennaio – 3 febbraio 2021, numero Presidente Passoni – Estensore Ianigro Premesso che con il presente ricorso, l’istante, avendo partecipato con esito positivo alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.12.2019 dall’A.sl. intimata per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento prot. 0164010 dell’1.12.2020 con cui è stata respinta l’istanza di rinvio della prova pratica -svoltasi in data 18.11.2020 ed eventualmente orale – svoltasi il 19 e 20.11.2020 avanzata in ragione della positività al Covid 19 che, con il medesimo ricorso, impugna altresì la graduatoria finale, e l’articolo 9 del bando nella parte in cui prescriveva l’esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta per causa di forza maggiore o caso fortuito senza possibilità di fissare una sessione suppletiva Considerato che il provvedimento impugnato risulta motivato poichè, ai sensi dell’articolo 9 del bando, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, tenuto conto che, appare ragionevolmente motivato il provvedimento impugnato sulla base della norma del bando ritenuta ostativa, e che l’articolo 9 del bando sembra esente dalle censure sollevate in quanto coerente con l’esigenza di assicurare l’esigenza prioritaria della concentrazione e contestualità dello svolgimento delle prove concorsuali scritte e pratiche strumentale alla salvaguardia della par condicio dei candidati ed alla garanzia dell’anonimato nella fase della consegna dei plichi che la fattispecie posta a base della richiesta di prove suppletive, benché motivata da factum principis, può dirsi senza dubbio riconducibile alla clausola aperta del bando che includeva tra le ipotesi di rinuncia qualunque causa di assenza anche non riconducibile alla volontà del candidato che la situazione straordinaria pandemica ancora in atto con riferimento alle procedure concorsuali ha trovato una compiuta disciplina, innanzitutto, con il d.l. 17 marzo 2020, numero 18, conv. in legge 24 aprile 2020, numero 27, che, all'articolo 87 comma 5, ha previsto una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di sessanta giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e la disposizione è stata poi confermata dal D.P.C.M. 26 aprile 2020. Diversamente con il d.l. 19 maggio 2020, numero 34 al Capo XII, è stata introdotta una disciplina in tema di “Accelerazioni dei concorsi”, a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 data di entrata in vigore del Decreto sino al 31 dicembre 2020. A ciò aggiungasi che, sebbene nelle more sia intervenuta un’ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con d.p.c.m. del 3.11.2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all’attualità che, da quanto sopra, emerge che, allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili che in tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima , respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.