Nel caso di immobile privo di rendita catastale l’imposta può essere riscossa con il solo avviso di liquidazione non essendo necessario l’accertamento.
La S.C., con l’ordinanza numero 19126 del 6 novembre 2012, ha ritenuto che nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile non accatastato e dichiari di volersi avvalere della valutazione automatica ex articolo 12, dl numero 70 del 1988, l’ufficio può riscuotere l’imposta di registro con avviso di liquidazione senza dover emettere avviso di accertamento. Immobili valutazione automatica. L’articolo 12, DL numero 70/1988, convertito dalla legge numero 154 del 1988, riproducendo le disposizioni contenute nel Dpr numero 131/86, prevede che nel caso di trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, il contribuente deve dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, ex articolo 3, Dpr 26 ottobre 1972, numero 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati, oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce, anche quelli relativi all’individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto stesso. La domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro 60 giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In tal senso, a seguito di valutazione legale rispetto ad una vendita di bene immobile non ancora accatastato ex articolo 12, DL numero 70/1988 e dell'articolo 52, TU numero 131/1986, deve ritenersi necessario il solo avviso di liquidazione ai fini INVIM e dell'imposta di registro. Infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, in tale ipotesi, l'Amministrazione non può provvedere all'emanazione di atti di accertamento e sono quindi legittimi gli avvisi di liquidazione non preceduti dagli avvisi di accertamento Cfr. CTC 12 luglio 2007, numero 61019 . Il caso. Il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio a seguito di determinazione dell’imposta di registro in relazione alla compravendita di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio. La CTP non ha accolto il ricorso del contribuente confermando l’avviso di liquidazione e la decisione è stata ribadita in sede di appello dalla CTR. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo che nel caso di specie l’ufficio dovesse procedere con avviso di accertamento e non con avviso di liquidazione. La SC ha ritenuto che in tema di imposta di registro e nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica, l’ufficio emette l’avviso di liquidazione limitandosi ad operare sulla base dell’assegnazione della rendita dell’UTE il quale non esercita alcun potere di accertamento, ma svolge a una mera attività di informazione, conseguendone che l’ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Ne consegue che l’ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Ne consegue, altresì, che il termine di decadenza biennale ex articolo 76, comma 1 bis, Dpr numero 131/1986, non riguarda le liquidazioni effettuate in base a valori catastali, ai sensi del quarto comma dell’articolo 52 del medesimo testo unico, per le quali è previsto il più ampio termine di decadenza triennale, che trova fondamento nella circostanza che «la valutazione automatica degli immobili richiede una necessaria attività istruttoria per l’attribuzione della rendita catastale con adempimenti scadenzati nel tempo» cfr. Cass numero 23995/2008 . Per gli immobili privi di rendita, il Fisco può riscuotere l'eventuale maggiore imposta di registro senza emanare avviso di accertamento. La giurisprudenza di legittimità si era già pronunciata sulla questione in esame, ritenendo che allorché ci sia l'istanza di classamento presentata ai sensi dell’articolo 12, D.L. 14 marzo 1988, numero 70 per gli immobili non iscritti in Catasto o non muniti di rendita, l’Amministrazione finanziaria può riscuotere, previa attribuzione della rendita catastale da parte dell'UTE, a mezzo della semplice attività di liquidazione, l'eventuale maggiore imposta principale di registro dovuta dal contribuente senza essere tenuta all'emissione di un avviso di accertamento cfr. Cass. 9 marzo 2005, numero 5088 26 giugno 2003, numero 10192 . Un altro pronunciamento della Cassazione evidenzia che nel caso di trasferimenti immobiliari, con particolare riguardo alla valutazione degli immobili non ancora iscritti in catasto e privi di attribuzioni di rendita, la maggiore imposta di registro pretesa dall'ufficio all'esito del procedimento ex articolo 12, dl. numero 154/1988 ha natura complementare e non principale , conseguendone che per la riscossione della maggior somma, dovuta a seguito dell'attribuzione della rendita, opera la sospensione di cui all'articolo 57, l. numero 413/1991 Cass. 16 aprile 2007, numero 8997 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 10 ottobre 6 novembre 2012, numero 19126 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Roma ha rigettato l'appello di S.S. più altri-appello proposto contro la sentenza numero 128/45/2008 della CTP di Roma, che ave va disatteso il ricorso della medesima parte contribuente ed ha perciò confermalo l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia aveva determinato l'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di compravendita immobiliare di data 21.11.2000 concernente un complesso a destinazione commerciale sito in Roma. La menzionata CTR ha motivato la propria decisione sul presupposto che qualora le parti in sede di compravendita dì un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio richiedano l'applicazione del ricordato articolo 12 del D.I. numero 154/1988 con l'applicazione del criterio di valutazione automatica avanzando contestuale domanda di attribuzione della rendita catastale, ed il valore dichiarato risulti inferiore a quello risultante dalla valutazione automatica, l'Ufficio può procedere alla riscossione della maggiore imposta con un mero avviso di liquidazione che si fonda sulla volontà del contribuente e sulla applicazione di criteri tabellari, con il che è esclusa ogni ulteriore fase di accertamento . La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia non ha svolto attività difensiva. Il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di censura rubricato sub specie di violazione di legge ed esattamente degli articolo 51 e 52 del T.U. 26.4.1986 numero 131 la parte ricorrente si duole del fatto che con riferimento alla specie di causa dianzi descritta il giudice del merito non abbia ritenuto necessario che sì procedesse con avviso d'i accertamento anziché con avviso di liquidazione. Il motivo appare inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis cpc, avendo il giudice del merito deciso le questioni di diritto qui riproposte in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte, di seguito menzionata, senza che l'esame dei motivi offra elementi utili per mutare il predetto orientamento. Si veda, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 10192 del 26/06/2003 In tema di imposta, di registro e nel caso in cui il contribuente che abbia acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiari di volersi avvalere ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988, numero 70, convertito in legge n, 154 del 1988 del criterio di valutazione automatica, con il conseguente atto di liquidazione l'Ufficio si limita ad operare sulla base dell'assegnazione della rendita da parte dell'UTE il quale non esercita alcun potere di accertamento, ma svolge un'attività d'informazione, frutto di un semplice calcolo matematico. Ne consegue che, in tal caso l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica. Ne consegue altresì che il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 76, primo comma bis del d.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 previsto per le sole ipotesi in cui l'ufficio abbia proceduto ad accertamento del valore venale , di cui all'articolo 52, comma primo bis del medesimo testo unico sull'imposta di registro, non riguarda le liquidazioni effettuate in base a valori catastali, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 52, per le quali è previsto il più ampio termine di decadenza triennale previsto dal successivo secondo comma, lett. a del medesimo articolo 76, che trova fondamento nella circostanza che la valutazione automatica degli immobili richiede una necessaria attività di istruttoria per l'attribuzione della rendita catastale con adempimenti scadenzati nel tempo più di recente anche Cass. 2008/23995 ed altre . Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agii avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.