Spamming nella posta elettronica: nessun reato

La lettura delle e-mail è libera e i nuovi messaggi non sono segnalati al destinatario. Nessun elemento, almeno sino ad oggi, per affermare l'elemento dell'invasività. Che può invece concretizzarsi in riferimento ai cellulari di ultima generazione.

di Attilio Ievolella Messaggi a ripetizione che riempiono la casella di posta elettronica? Gli improperi, davanti al personal computer, sono umani, ma la richiesta di soddisfazione in un'aula di giustizia non può avere fondamento. Perché il fenomeno dello spamming - l'invio ripetuto di messaggi di posta elettronica, spesso a carattere pubblicitario - non può portare a dare sostanza ad un'accusa di molestia. Per affrontare la questione - chiusa dai giudici della Cassazione con la sentenza numero 36779/2011, Prima Sezione Penale, depositata ieri -, però, bisogna tener in conto due fronti diversi quello della giurisprudenza e quello dell'evoluzione tecnologica. Riuscire a coniugarli, quasi in real time, rappresenta una sfida sempre più impegnativa Email piena. La segnalazione arriva direttamente dalla casella di posta elettronica, con l'indicazione della percentuale dello spazio virtuale utilizzato. Poi scatta l'operazione di pulizia, sempre rimandata. E proprio questa operazione può permettere, come in questa vicenda, di fare una spiacevole scoperta l'arrivo, ripetuto e frequente, di messaggi dagli stessi mittenti. La reazione, in questo caso, è la denuncia per molestie. Che porta sul banco degli imputati due uomini per loro l'accusa è di disturbo alle persone . E per il Tribunale quell'accusa è assolutamente fondata scatta, quindi, la condanna. Regole e internet. Per gli imputati, però, la valutazione della questione è errata. Soprattutto per una ragione le molestie erano avvenute tramite internet e tale modalità sfuggirebbe all'identikit del reato di disturbo alle persone . Su questo pilastro poggia il ricorso presentato in Appello e qualificato come ricorso per cassazione , ed è un pilastro che deve fronteggiare le pressioni della giurisprudenza. A questo proposito, difatti, viene richiamata una sentenza del 2010 che escludeva l'ipotizzabilità del reato nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché, in tal caso, nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo , contrariamente a quanto avviene con la molestia recata con il telefono , ma, allo stesso tempo, viene immaginato un aggiornamento, legato allo sviluppo tecnologico. Più precisamente, volgendo lo sguardo al futuro prossimo? , si ipotizza che anche la posta elettronica possa consentire di inviare voci e suoni in modalità sincrona, tramite computer, creando così la tassativa modalità di trasmissione della molestia . Senza dimenticare che l'arrivo delle email può essere segnalato da un avvertimento acustico ebbene, nel caso di spamming, esiste un ulteriore elemento a sostegno dell'ipotesi della molestia. La domanda, per concludere, è semplice nel mare magnum di internet serve un ampliamento delle regole a tutela delle persone? Nuovi strumenti. La risposta, che arriva dalla Cassazione, è altrettanto semplice lo spamming realizzato tramite computer - e quindi non tramite cellulare di ultima generazione - non può portare all'accusa di molestia. Perché? Per una ragione precisa la comunicazione fastidiosa è avvenuta con l'utilizzo del computer, e i destinatari hanno aperto autonomamente la casella di posta elettronica, senza aver avuto alcun avviso acustico ripetuto e fastidioso. Per i giudici di piazza Cavour la situazione è simile alla ricezione della posta cartacea, che viene riposta nella cassetta delle lettere e alla quale il destinatario accede per sua volontà, senza essere stato condizionato da segni o rumori di avviso. Alla luce di queste valutazioni, il ricorso porta all'annullamento della sentenza di condanna, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato . E, come conseguenza collaterale, comporta un aggiornamento del dettato normativo in materia di disturbo alle persone a tal proposito, dal Palazzaccio chiariscono che al termine telefono , previsto nella legge come strumento del reato, deve essere equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 settembre - 12 ottobre 2011, n. 36779 Presidente Chieffi - Relatore Iannelli Osserva 1 - Con atto di impugnazione congiunto, presentato alla corte di appello di Firenze e da questa qualificato come ricorso per cassazione, B. A. e F. P. contestavano la sentenza 4.2/3.5.2010 del tribunale di Grosseto in composizione monocratica che condannava ciascuno alla pena di euro 300,00 di ammenda - interamente condonata - per averli riconosciuti colpevoli del delitto di molestia c disturbo a tali G. E. e A. L. attraverso l'invio di numerosi messaggi alla loro posta elettronica. 2 - Quattro i motivi di ricorso, i primi due in rito, il terzo ed il quarto per vizi di motivazione in ordine rispettivamente, alla configurazione del reato ed in ordine alla valutazione di colpevolezza. I seguenti a Nullità, ex art 169 comma 4 c.p.p., del decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini per non essere stato il decreto preceduto dalle ricerche all'estero. risultando dagli atti che gli indagati erano partiti per il Brasile b Nullità, ex art. 179 c.p.p., della notifica del decreto di citazione per entrambi. nonché nullità, per il solo F. della dichiarazione, in data 28.6.2007, di contumacia per essere lo stesso rientrato in Italia il 15.2.2008 e per essergli stato nella stessa data notificato l'avviso di conclusione delle indagini,con invito a dichiarare o eleggere il domicilio c mancanza di prova in ordine alla riferibilità dei messaggi molesti all'uso del computer nella disponibilità degli imputati, in specie con riferimento al F. di cui non si indiicano gli elementi probatori del suo concorso, materiale o morale d insussistenza del fatto di reato per il fatto che le molestie erano avvenute tramite internet e tale modalità sfuggirebbe alla tipizzazione della condotta come descritta dall'art. 660 c.p. 3 - Il ricorso deve accogliersi per la fondatezza del quarto motivo di ricorso che è assorbente di ogni altro e che preclude la analisi critica delle ragioni difensive peraltro infondate, quelle in rito, inammissibile, perché censura nel merito, quella sulla solo asserita carenza di motivazione in ordine alla attribuibilità dei messaggi molesti agli indagati. La Corte richiama il precedente giurisprudenziale in senso contrario di questa stessa Sezione Sez. I. 17/30.6.2010. D' Alessandro, Rv 247558 che esclude l'ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe ne veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. Contrariamente alla molestia nata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera. Il principio deve, ad avviso della Corte, essere condiviso ma con la necessaria precisazione, con riferimento alla posta elettronica. imposta dal progresso tecnologico nella misura in cui esso consente già fin d'ora con un telefono attrezzato la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l'invio e la contestuale recezione di sms short messages system in tal senso già, Sez. 3, 26.6.2004, Modena, Rv 229464 - ma anche l'invio e la ricezione di posta elettronica, con l'alta probabilità in un prossimo futuro della medesima trasmissione, di suoni in modalità sincrona, tramite computer, collegato per necessità alla linea telefonica, che costituisce la tassativa, per la espressa indicazione dell'art. 660 c.p., modalità di trasmissione della molestia, alternativa a quella, a carattere topografico, del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la condotta sostitutiva del reato. Invero l' attuale tecnologia è in grado di veicolare, in entrata ed in uscita, tramite apparecchi telefonici, sia fissi che mobili, anche di non ultimissima generazione, sia sms short messages system sia e-mail. Il carattere sincronico o a-sincronico del contenuto della comunicazione, elemento distintivo secondo una tesi più restrittiva dal quale si dovrebbe ricavare il criterio per espungere dalla previsione dell'art. 660 c.p, per l'appunto, la comunicazione asincrona, non è affatto dirimente. Invero entrambe le comunicazioni sono sempre segnalate da un avvertimento acustico che ne indica l'arrivo, e che può, specie nel caso di spamming, costituito dall'affollamento indesiderato del servizio di posta elettronica con petulanti e-mail, recare quella molestia e quel disturbo alla persona che di questa lede con pari intensità la libertà di comunicazione costituzionalmente garantita. In tal caso è palese l' invasività dell'avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l'uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy, da un lato, con la compromissione della propria libertà di comunicazione dall'altro. Nella specie, però, il carattere invasivo, senza possibilità di sottrarsi al suono modesto, dell'avvertimento dell'arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato perché gli imputati comunicavano con le persone offese tramite computer ed in tanto la posta elettronica con questo mezzo inviata poteva essere letta in quanto i destinatari di essa, per nulla avvertiti dell'arrivo, avessero deciso di aprire la posta elettronica pervenuta. Situazione del tutto simile alla recezione della posta per lettera, che viene riposta nella cassetta, per l'appunto, delle lettere ed alla quale il destinatario accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori. In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all'interpretazione della legge penale, nella specie l'art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell'instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, dì voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non previsto dalla legge come reato.