Risarcimento danni anche al figlio nato dopo la morte del genitore

Il risarcimento è dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale non è necessario configurare la soggettività giuridica del concepito.

Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, che si sia verificata per fatto illecito di terzo anteriormente alla nascita, ha diritto al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto parentale è quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9700/2011.Il fatto. Un motociclista muore a seguito di un incidente stradale. Vengono risarciti i genitori, la sorella e la moglie della vittima, ma non la figlia, nata successivamente. I giudici di merito escludono la possibilità di riconoscere un autonomo diritto al risarcimento per la figlia non ancora nata al momento dell'incidente, in quanto considerata priva della capacità giuridica. La madre, quale titolare della potestà, propone ricorso in cassazione per veder riconosciuto il diritto della figlia, e ottenere la riforma della sentenza d'appello.Il diritto al risarcimento sorge al momento della nascita. Secondo la Corte è irrilevante configurare la soggettività giuridica del nascituro al momento dell'incidente, perché il diritto di credito è vantato dalla figlia in quanto nata orfana, e ha origine esclusivamente con la sua nascita, non prima.È pacifico che la condotta e l'evento materiale costituenti l'illecito - la morte del padre - si fossero verificati in precedenza, ma è soltanto con la nascita della figlia che si concretizza la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale, con le conseguenze pregiudizievoli che tale lesione comporta.Del rapporto con il padre, quale figura di riferimento fondamentale nella crescita e nello sviluppo della propria persona, la figlia è stata privata nascendo, mentre prima esistevano soltanto le condizioni ostative al suo insorgere, essendo già venuto a mancare il soggetto che l'aveva concepita. Nel momento della nascita si è verificato il danno ingiusto ed è sorto il diritto di credito al risarcimento, in capo a un soggetto che ne aveva, dunque, la titolarità e la capacità giuridica.Non c'è interruzione del nesso di causalità. Per altro verso, la Corte richiama precedenti pronunce di legittimità, intervenute in tema di danno provocato al feto, nelle quali si afferma che il verificarsi di un fatto colposo prima della nascita del soggetto titolare del diritto non può escludere, di per sé, il risarcimento una volta accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento illecito, anche se anteriore alla nascita, e il danno che ne sia derivato al soggetto nato successivamente, dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 aprile - 3 maggio 2011, numero 9700Presidente Filadoro - Relatore AmatucciSvolgimento del processo1.- Il omissis M. C. morì per lo scontro della motocicletta sulla quale viaggiava con l'autovettura condotta dal proprietario F.B.Con sentenza numero 2949 del 2009 il tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande risarcitorie dei congiunti, ritenne che l'incidente si fosse verificato per colpa prevalente 75% del B. e lo condannò, in solido con Ubi Assicurazioni s.p.a., a pagare Euro 159.164,17 a ciascuno dei genitori del defunto, Euro 167.849,06 alla moglie ed Euro 95.738,50 alla sorella, oltre agli accessori.Escluse invece che potesse riconoscersi il risarcimento indicato nella misura di Euro 159.164,17 alla figlia del defunto C.E. , in quanto nata il omissis , dopo la morte del padre. Ritenne che ella non potesse essere titolare di alcun diritto al risarcimento in caso di lesione in quanto priva della capacità giuridica alla data dell'evento dannoso.2.- La sentenza è stata confermata sul punto dalla corte d'appello di Brescia che, decidendo anche sul gravame di R M. quale esercente la potestà sulla figlia minore, lo ha respinto sul sostanziale rilievo che al riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento per la morte di un genitore, avvenuta nel periodo intercorrente tra il concepimento e la nascita, è di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell'inesistenza al momento del sinistro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all'evento della nascita .3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione R.M. nella indicata qualità, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.Resiste con controricorso l'Ubi Assicurazioni s.p.a. già Bpu Assicurazioni s.p.a. .Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.Motivi della decisione1.- Sono dedotte violazione e falsa applicazione degli articolo 462 e 2043 c.c Si sostiene che chi sia nato successivamente alla morte del padre può ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatisi in contemporanea alla nascita o posteriormente a questa , essendo irrilevante la non contemporaneità fra la condotta dell'autore dell'illecito ed il danno, che ben può verificarsi successivamente, secondo quanto chiarito da Cass. penumero numero 11625 del 2000.La sentenza è in particolare criticata per essersi allineata al principio enunciato dalla risalente Cass. numero 3467 del 1973 espressasi nel senso che hanno carattere eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dall'articolo 1, primo comma, cod. civ., prevedono la tutela dei diritti del nascituro , esplicitamente ritenendo inapplicabile alla fattispecie in esame il più recente indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass. n 10741 del 2009, emessa sulla scia di Cass. nnumero 14488 del 2004 e 11503 del 2003, tutte della III sezione civile secondo il quale il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sopranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano diritti questi rispetto ai quali l'avverarsi della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori .Si afferma che tali principi sono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale.2.- Il motivo, anche se per ragioni non in tutto coincidenti con quelle prospettate dalla ricorrente, è fondato in relazione all'addotta violazione dell'articolo 2043 cod. civ. non anche dell'articolo 462 cod. civ., che attiene alla capacità a succedere ed è dunque del tutto estraneo al caso, concernente una domanda di risarcimento formulata iure proprio dalla figlia nata dopo la morte del padre .Il collegio ritiene che non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento e non potendo, d'altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell'ordinamento.Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l'illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un diritto o di altra posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento , che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto al godimento del rapporto parentale Cass. nnumero 8827 e 8828 del 2003 e Cass., sez. unumero , numero 26972 del 2008 , certamente inconfigurabile prima della nascita. Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano.Del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. Prima, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva concepita, ma la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce.In quel momento s'è verificata la propagazione intersoggettiva dell'effetto dell'illecito per la lesione del diritto della figlia non del feto al rapporto col padre e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.Non è revocato in dubbio il nesso di causalità fra illecito e danno, inteso come insieme di conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento morte del padre , sicché non può disconoscersi il diritto al risarcimento della figlia. La relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.2.1.- Questa corte ha, del resto, già esplicitamente negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l'esclusione del diritto al risarcimento possa affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita , definendo erronea la concezione che, al fine del risarcimento del danno extracontrattuale, ritiene necessaria la permanenza di un rapporto intersoggettivo tra danneggiante e danneggiato ed ha concluso che una volta accertata, quindi, l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento così Cass. 22 novembre 1993, numero 11503, sub numero 3 della motivazione contra, tuttavia, anche se con affermazione meramente assertiva, Cass. 21 gennaio 2011, numero 1410, sub numero 2 della motivazione .Analogo orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cass. 9 maggio 2000, numero 5881, anch'essa concernente un caso di lesione provocata al feto, che ha considerato un errore giuridico il voler ragionare in termini di acquisto del diritto in rapporto a fatti idonei a determinarlo, però prodottosi prima della nascita, quando nel caso si tratta, per la persona, una volta nata, di non subire inerme una menomazione che, prodottasi durante il completamento della propria formazione anteriore alla nascita, produce i suoi effetti invalidanti rispetto al dispiegarsi della propria individualità di persona che esiste così in motivazione, sub 4.1. .2.2.- Quanto alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso ora in scrutinio non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto, dunque prima della nascita, da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto diritto a nascere sano , che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita.Così come, in altro ambito, null'altro che espressiva di una particolare fattispecie è la locuzione diritto a non nascere se non sano , alla cui mancanza questa corte ha, in passato cfr. Cass. 29 luglio 2004, n 14488, seguita da Cass. 14 luglio 2006, numero 16123 , correlato la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato geneticamente malformato, nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato.La diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una volta esclusa l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo per il padre del rapporto intercorso tra madre e medico e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal figlio il quale, per la violazione del diritto all'autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del proprio stato di infermità che sarebbe mancato se egli non fosse nato .3.- Diversi sono certamente gli interessi incisi, ma tutti risultano presidiati dalla Costituzione, rispettivamente con gli articolo 32, primo salute e secondo comma autodeterminazione , 29, primo comma famiglia e 30, primo comma rapporto genitori-figli .La sentenza è conseguentemente cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, che deciderà nel rispetto del seguente principio di diritto anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati .Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Brescia in diversa composizione.