Pomo della discordia è la legittimità della notifica del verbale di accertamento nelle mani del portiere dello stabile della donna sanzionata. Ma la contraddizione in termini della pronuncia emessa dal Tribunale, e che rigettava, a sorpresa, l’opposizione della donna, rimette tutto in discussione.
Battaglia difficile, quella da combattere contro le cartelle esattoriali. Ancor di più se le ragioni vengono ribaltate in torti da pronunciamenti assolutamente contraddittori, con motivazione che fa a cazzotti col dispositivo. Esiste, però, una exit strategy sentenza da non considerare inesistente, quindi impugnabile da parte della parte uscita sconfitta Cassazione, ordinanza numero 10747, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Nelle mani del portiere. L’amara sorpresa, per una cittadina, è il cadeau consegnatogli dal Comune di Roma, ossia una cartella esattoriale. A ricevere materialmente il ‘pacco’, ossia la notifica del verbale di accertamento, però, è il portiere dello stabile dove abita la donna, che, difatti, ne contesta la legittimità. Per il Giudice di pace, però, la contestazione non ha fondamento. E sulla stessa falsariga si muove anche il Tribunale, a cui ha presentato appello la donna, ma Contrasto sanabile. a sorprendere è la lettura del pronunciamento del Tribunale, che prima ricostruisce «il regime della notifica dei provvedimenti sanzionatori», rilevando che in caso di «consegna al portiere tramite servizi di notifica diversi da quelli postali» ha da essere inviata «raccomandata al destinatario, omissione che comporta la nullità della notifica», e poi, però, rigetta la domanda presentata in appello. Contraddizione in termini? Evidentissima, secondo la donna. E questo è il nodo evidenziato nel ricorso proposto per cassazione, ove si ricorda che «la parte motiva della sentenza era volta all’accoglimento del ricorso per nullità della notifica e che inopinatamente era stato poi dichiarato il rigetto dell’opposizione». Come porre rimedio all’errore? Per far chiarezza i giudici si richiamano a un vecchio riferimento giurisprudenziale, in cui si stabilisce che, in caso di «insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo» e di «sentenza non inesistente» e quindi «impugnabile», resta in piedi unicamente l’interesse «ad impugnare la decisione» della «parte la cui domanda sia stata rigettata». Quadro, questo, in cui si colloca perfettamente la vicenda in esame difatti, la pronuncia impugnata viene azzerata dai giudici della Cassazione, e rimessa nuovamente alle valutazioni del Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. VI – 2 Civile, ordinanza 2 marzo – 27 giugno 2012, numero 10747 Presidente Goldoni – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo A.B. proponeva opposizione a cartella esattoriale numero 097 2005 0218026131 del 21 dicembre 2005, lamentando la irritualità della notifica del verbale di accertamento presupposto, ricevuta dal portiere dello stabile e non completata. Contumace il comune di Roma, il giudice di pace respingeva l’opposizione. La B. proponeva appello, deducendo la mancata spedizione della raccomandata di cui all’articolo 130 IV comma cpc. Il tribunale di Roma, ritenuta la non necessità di integrare il contraddittorio con Equitalia Gerit, ricostruiva il regime della notifica dei provvedimenti sanzionatori e rilevava che nell’ipotesi in questione - consegna al portiere tramite servizi di notifica diversi da quelli postali - doveva essere inviata raccomandata al destinatario, che comporta la nullità della notifica. In dispositivo, la sentenza 26 novembre 2009 perveniva al rigetto dell’appello. Esaminava anche altra doglianza, relativa alla compensazione delle spese di lite, giustificando tale statuizione per entrambi i gradi. La B. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo tre motivi. Il Comune di Roma è rimasto intimato. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio Il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 139 cpc e illogica e contraddittoria motivazione evidenzia che la parte motiva della sentenza era volta all’accoglimento del ricorso per nullità della notifica e che inopinatamente era poi stato dichiarato il rigetto dell’opposizione, per errore verosimilmente trainato dalla decisione in punto di spese. Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 cpc. la pronuncia sarebbe viziata da ultrapetizione, perché la decisione in ordine alla compensazione delle spese non era stata oggetto di impugnazione. Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 cpc, con riferimento alla nullità della notifica al portiere, viziata dalla difettosa relata sulle ricerche effettuate per reperire il destinatario e dall’omissione della raccomandata di avviso. Il ricorso è fondato. Cass. 13325/05 ha ritenuto che nell’ipotesi in cui vi sia, come nella odierna fattispecie, insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente che radicherebbe nell’attore l’interesse all’impugnazione , quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione e’ unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale dovrebbe lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla. Questo insegnamento giustifica l’accoglimento del primo motivo. Il secondo è fondato, poiché dagli atti non risulta che la compensazione delle spese fosse stata oggetto di specifico motivo di appello. Il Collegio condivide la relazione preliminare, che ha svolto le considerazioni sopra riportate. Consegue da esse l’accoglimento del ricorso, restando assorbito il terzo motivo. Il giudice di rinvio, da individuare in altro magistrato del tribunale di Roma, dovrà nuovamente esaminare il principale motivo di appello a provvedere anche sulle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata impugnata e rinvia al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.