Dirigente dai prestiti facili: da valutare concretamente il peso della sua condotta

La valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari esige l’analisi delle condizioni oggettive e soggettive, ricavabili anche dalla modalità di azione.

Il caso. Un funzionario di banca veniva accusato di truffa aggravata per aver concorso a riconoscere in favore di una società l’apertura di un credito per un importo sproporzionato al volume d’affari della società, fondando tale riconoscimento su una fideiussione falsa, creando così un danno di circa 2 milioni di euro alla banca. Il ricorso per cassazione viene proposto dopo che il Riesame, seppur annullando la misura cautelare disposta in ordine al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita articolo 648 ter c.p. , confermava la misura per la truffa aggravata e la ricettazione. Valutazione del perito poco affidabile? Nel ricorso viene sottolineato che all’imputato non competeva un compito di verifica della documentazione, ma solo la valutazione di opportunità economica dell’operazione. La Corte di Cassazione, dal canto suo, - con la sentenza numero 23272/2012 depositata il 13 giugno – ritiene parzialmente fondato il ricorso. per l’appello sì, ma è sbagliata la valutazione di pericolo di reiterazione del reato. Secondo la Corte di legittimità, «la valutazione di pericolo di reiterazione operata in ragione della natura dei legami accertati risulta evocata genericamente», nonché «priva del doveroso superamento dell’argomentazione difensiva attinente all’avvenuto ridimensionamento dell’attività demandata dall’interessato nell’ambito della struttura bancaria». Ecco perché il provvedimento viene annullato, limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale perché provveda a nuovo esame sul punto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 maggio – 13 giugno 2012, numero 23272 Presidente Serpico – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento del 27 dicembre 2011, accogliendo parzialmente il riesame proposto nell'interesse di A P. , ha annullato la misura cautelare disposta nei suoi confronti con riferimento all'Imputazione di cui all'articolo 648 ter cod. penumero escludendo l'aggravante di cui all'articolo 7 l.numero 203 del 1991, ha confermato la misura per ulteriori imputazioni di truffa aggravata e ricettazione. L'odierno ricorrente, funzionario dell'Unicredit Banca d'impresa di , è accusato di truffa aggravata per aver concorso a riconoscere in favore della società Vian srl, di pertinenza dei coimputati, un'apertura di credito per un importo non proporzionato al volume d'affari della società, fondando tale riconoscimento su una fideiussione falsa, così creando alla banca un danno di circa 2 milioni di Euro. L'espletamento della pratica in relazione alla quale erano state rilevate irregolarità compiute dai funzionari dell'istituto bancario preposti al controllo, risulta sollecitata, in tesi d'accusa, da una visita di esponenti politici di rilievo nazionale presso la struttura bancaria, visita alla quale avrebbe dovuto essere presente, secondo i programmi, anche l'odierno ricorrente, superiore gerarchico di colui il quale aveva materialmente accettato il documento falso ed aveva tenuto i contatti con gli esponenti politici. L'odierno ricorrente risulta aver deliberato l'erogazione dell'apertura di credito malgrado il parere negativo del responsabile crediti. 2. La difesa con il suo ricorso con il primo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'individuazione degli indizi di colpevolezza e della pericolosità, individuando l'errore valutativo del Tribunale del riesame nella non corretta lettura degli atti processuali, essendo stata ricavata dalla consapevolezza dell'interessato della falsità della fideiussione, che non invece emerge dalle risultanze, in quanto a P. non competeva un compito di verifica della documentazione, per il ruolo verticistico rivestito, ma la vantazione di opportunità economica dell'operazione. Il Tribunale, in maniera illogica, ha desunto invece, solo sulla base della natura dirigenziale della sua funzione, la responsabilità dell'accaduto. Si contesta inoltre la conclusione di assoluta inconsistenza patrimoniale della società che ha fruito del credito, cui era giunto il giudice di merito, omettendo di considerare che il consulente della banca ha valutato il terreno per il cui acquisto era stato erogato il credito, su cui la banca aveva iscritto ipoteca, circa 8 milioni di Euro, il che esclude l'assenza di garanzie, posta invece a base della decisione. Del tutto irrazionale risulta ritenere che il ricorrente avesse agito recependo le pressioni dei personaggi politici che, in tesi d'accusa, si erano resi garanti dell'operazione, posto che lo stesso provvedimento da atto che non c'è alcuna prova che P. fosse presente all'incontro, esplicitando solo che questi erano i programmi, poi disattesi. Tale assenza di riscontri, letta unitamente alla decisione del Tribunale che ha escluso l'aggravante di cui all'articolo 7 l. 12 luglio 1991 numero 203, proprio in ragione della mancanza di elementi sulla consapevolezza della natura del gruppo a cui favore era stato erogato il prestito, da conto dell'assenza di elementi indiziari. 3. Analoga Incoerenza si rileva con riguardo alla valutazione dei pericolo di reiterazione, che risulta operata in astratto, senza considerare che il ricorrente, prossimo alla pensione, è stato trasferito e non si occupa attualmente di finanziamenti. Si lamenta inoltre che il giudice non abbia valutato che i fatti risalgono al 2007, mentre la permanenza delle esigenze cautelari non può giustificarsi, come ritenuto dal Tribunale, sulla base della considerazione all’assenza di comportamento collaborativo, elemento che risulta contraddittorio, alla luce dell'esclusione di rapporti diretti del ricorrente con i coimputati, che ha condotto alla vantazione di insufficienza indiziaria riferita all'aggravante di cui all'articolo 7 l. 12 luglio 1991 numero 203. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Si contesta dal ricorrente la coerenza motivazionate della rilevanza indiziaria nel presupposto della limitata incidenza, di tipo meramente economico,della natura del controllo demandatagli, in ragione della sua funzione di direttore regionale dell'area centro sud, omettendo di considerare che il provvedimento pone esaustivamente in rilievo tutte le anomalie rilevate nella condotta tenuta da P. , che non trovano risposta neppure nelle allegazioni contenute in ricorso. In particolare, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nel provvedimento sul punto, non risulta neppure prospettato in ricorso il motivo per il quale P. risulta aver superato i rilievi negativi del dipendente cui era demandato un previo controllo, nonché l'estrema rilevanza, al fine della riuscita dell'operazione, attribuita dal parere ad una fideiussione che all'atto dell'esame della pratica da parte di P. risulta meramente evocata e non allegata all'istanza, e su cui correttamente il Tribunale ha ritenuto necessario, proprio in ragione della natura controversa dell'operazione, operare in quella sede uno specifico controllo. È bene ricordare sui punto che nell'ordinanza si è coerentemente richiamato il dato procedi menta le acquisito sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti dell'istituto, letteralmente evocate nel provvedimento impugnato, in ragione delle quali si è accertato che solo la presenza di una richiesta di apertura di credito garantita da fideiussione aveva imposto la trasmissione della pratica all'esame del dirigente di area P. , sicché la circostanza che questi si sia limitato su tale aspetto ad una valutazione delle mere prospettazioni del richiedente, prescindendo dall'esame della regolarità dell'atto, collide sia con le richiamate dichiarazioni, che con l'allegata natura meramente economica del controllo demandatogli. Conseguentemente in proposito la motivazione del provvedimento risulta completa e coerente, mentre i rilievi svolti nel ricorso non si sottraggono al vizio di genericità, limitandosi a reiterare osservazioni di fatto già superate dai richiami contenuti nel provvedimento, e mirano a sollecitare una pronuncia di merito in questa fase, preclusa dalla natura del giudizio di legittimità. Nello stesso senso depone l'intercettazione telefonica nel corso della quale risulta essere stato sollecitato rincontro di P. con gli esponenti politici la circostanza che tale incontro non abbia annoverato l'interessato tra i partecipi non risulta univocamente dimostrativa della sua estraneità a tali accordi, e quindi della contraddittorietà del provvedimento, in quanto la sollecitazione del sottoposto può ben intendersi, allo stato delle risultanze, come indicativa di un riferimento certo alla sua partecipazione e condivisione della necessità di tale avallo, che, unitamente alla decisione favorevole successiva all'incontro, non appare smentita dalla sua assenza in quell'occasione. Invero il dato che si ricava dalla conversazione, nella spontaneità dei riferimenti operata dagli interlocutori, da conto della rilevata problematicità della pratica, per superare la quale si chiedeva l'avallo politico, al cui svolgimento non risultava essenziale la presenza di P. , ove dell'incontro egli comunque fosse stato messo a parte. Del resto, i tempi della decisione positiva, intervenuta in epoca immediatamente successiva a tale incontro, nonostante la particotarità dell'operazione, non permette di trarre una seria smentita del coinvolgimento di P. dalla rilevata assenza all'incontro, non consentendo di rimandare le affermazioni del dipendente sul punto ad una generica spendita di influenze presso il suo superiore, inutile alla luce dei rapporti di forze in campo, e della sicura riconducibilità a quest'ultimo del potere decisionale in argomento. Nel provvedimento inoltre si chiarisce che l'anomalia dell'operazione è rivelata dall'assoluta sproporzione tra le potenzialità economiche della società beneficiaria, con capitale sociale di Euro 10.000, e l'entità del credito garantito, rapportato al prezzo di acquisto del terreno di soli Euro 3.500.000 a fronte dell'erogazione di un credito complessivo di Euro 5.500.000 che ha consentito ai responsabili della società di stornare la somma contante in esubero di Euro 2.000.000, destinandola ad altri fini. La corposa anomalia del dato, accompagnato dall'assenza delle doverose segnalazioni delle attività sospette, demandate ex lege agli organismi bancari, omissione direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'interessato, unitamente alle ulteriori anomalie segnalate, compiutamente sottolineate nell'ordinanza, da conto della coerenza della motivazione del provvedimento, che non risulta sotto tale profilo attinto da specifiche censure nel ricorso. Da ultimo, al fine di escludere il fondamento della contestazione si deve sottolineare l'inconsistenza dell'individuazione del valore del terreno per acquistare il quale è stato erogato il credito, svolta dal perito officiato dall'istituto di credito, che l'ha quantificato in Euro 8.000.000. In proposito il prezzo di acquisto di Euro 3.500.000 risulta costituire la migliore conferma, quanto meno a livello indiziario, della scarsa affidabilità della valutazione tecnica richiamata, necessitata dalla doverosa corrispondenza contabile tra il bene offerto in garanzia e l'entità del prestito erogato, che finisce conseguentemente per offrire un dato puramente documentale, non in grado di superare la portata indiziante degli ulteriori gravi elementi indicati nel provvedimento, ove si è resa specifica motivazione al riguardo. 2. La motivazione del provvedimento impugnato non risulta fornita di analoga completezza e coerenza riguardo alla valutazione dell'esistenza delle esigenze cautelari, rispetto al dati di fatto emergenti dagli atti. Premesso che la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari esige l'analisi delle condizioni oggettive e soggettive, ricavabili anche dalle modalità dell'azione, ma che con questa non possono esaurirsi, per la necessaria concretezza dell'esame, nella specie non risulta valutata la circostanza che i fatti risultano consumati nel 2007 in uno alla rilevata assenza di precedenti a carico dell'imputato, ed alla mancanza di prove di collegamenti di questi con la criminalità organizzata, evidenziata nello stesso provvedimento dove si esclude la contestazione dell'articolo 7 l. 12 luglio 1991 numero 203 il che esigeva la valorizzazione di ulteriori elementi concreti per legittimare la conclusione richiamata. La valutazione di pericolo di reiterazione operata in ragione della natura dei legami accertati risulta evocata genericamente e come già illustrato, contraddittoria con le conclusioni in tema di aggravante richiamata, nonché priva del doveroso superamento dell'argomentazione difensiva attinente all'avvenuto ridimensionamento dell'attività demandata dall'interessato nell'ambito della struttura bancaria. Per di più, anche in relazione all'esclusione dell'aggravante speciale, non appare coerente il richiamo all'atteggiamento di negazione dei fatti tenuto da P. , quale sintomatico della necessità di mantenere i contatti illeciti. 3. Il provvedimento va quindi annullato, limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame sul punto, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.