Anche il gestore di uno stabilimento balneare deve dimostrare la sua onorabilità

Un concessionario al di sopra di ogni sospetto L’onorabilità deve essere dimostrata anche dal gestore di uno stabilimento balneare.

È riservato, pertanto, all’ Amministrazione il più ampio potere di preservare i luoghi da ogni ulteriore addizione o intervento modificativo da parte del soggetto che ha mantenuto la detenzione in fatto del bene malgrado la scadenza del termine di durata del rapporto concessorio. Peraltro, l'eventuale atto di diffida si caratterizza per l’urgenza - in quanto diretto a tutelare il bene appartenente al demanio da ogni indebita addizione o manomissione – e ciò consente di omettere le garanzie di partecipazione del destinatario dell’atto che, anche se poste in essere, non avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento. Concessione non rinnovata Nello specifico, la decisione di non procedere al rinnovo della concessione, era motivata dal fatto che il concessionario aveva stipulato diversi atti negoziali con i quali lo stesso aveva disposto dei beni aziendali in connessione ai quali era stato rilasciata la concessione conferimento dell’azienda balneare ad altra società e successivo subentro nel 100% delle quote della società predetta della s.r.l. . A tali evenienze l’Amministrazione ha ricondotto l’indebita sostituzione di un soggetto terzo nel godimento della concessione, in difetto di autorizzazione da parte dell’ente concedente, che l’articolo 47, lett. e , cod. nav. eleva a causa di decadenza della concessione stessa. e niente sub ingresso. Inoltre, il Comune aveva l’impossibilità di autorizzare il sub ingresso nel rapporto concessorio della nuova società, il cui capitale sociale era stato sottoposto a sequestro e successiva confisca da parte dell’ autorità giudiziaria, unitamente ad altri beni della società medesima. La ditta concessionaria risultava, quindi, non più proprietaria, né ad alcun titolo gestore del complesso aziendale esercente l’attività di stabilimento balneare. A nulla è servito, a tale proposito, il tentativo del concessionario di salvare il bene fino a poco utilizzato, sostenendo che non sarebbe incorso nella sanzione della decadenza prevista dall’articolo 47, lett. e , cod. nav. prevista in caso di «abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione». L’atto di cessione del complesso aziendale non si sarebbe perfezionato per il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente. La consegna dei beni non è in conseguenza mai avvenuta e l’originario concessionario avrebbe sempre mantenuto il possesso dei beni. Il collegio ha reputato, infatti, di non poter accedere all’interpretazione riduttiva dell’ambito di applicazione dall’articolo 47, lett. e , del cod. nav., con limitazione alle sole ipotesi in cui il concessionario abbia perduto la disponibilità materiale del bene demaniale per l’immissione nel possesso di un soggetto terzo senza autorizzazione dell’ente proprietario. Valutazione ed accertamento al momento del rilascio del titolo concessorio dei requisiti soggettivi. In contrario a quanto sostenuto dall’appellante, la disposizione è posta a presidio di ogni mutamento che possa investire il privato - sia quale persona fisica, sia quale compagine societaria – al quale è stato assegnato l’uso speciale del bene. Si tratta di vicende idonee ad incidere sulle qualità morali e di affidabilità del concessionario e, quindi, sui requisiti soggettivi che debbono formare oggetto di valutazione ed accertamento al momento del rilascio del titolo concessorio nonché, ai sensi dell’articolo 46 cod. nav., in caso di sub ingresso nello stesso di altro soggetto. Indipendentemente dall’utilizzo diretto del bene, l’assegnazione del bene demaniale avviene sempre in vista di un uso «che a giudizio dell’Amministrazione risponda ad un più rilevante interesse pubblico» articolo 37 comma primo, cod. nav. ciò impone la preventiva verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa, oltreché morali, in capo al concessionario ai fini del perseguimento dei fini predetti. Nel caso di specie, come posto in rilievo dal Comune resistente, proprio l’incontrollato trasferimento del complesso aziendale, al cui esercizio era connesso il bene demaniale, aveva condotto - nell’ambito del procedimento penale di prevenzione pendente avanti al Tribunale di Roma che vedeva coinvolte le società acquirenti del capitale della società concessionaria all’assoggettamento ad amministrazione giudiziaria dei beni in questione, comprensivi di quelli oggetto di concessione demaniale marittima. In base al principio tempus regit actum l’Amministrazione ha correttamente valutato i presupposti del provvedere alla data in cui si sono verificate la cause di decadenza e risulta pertanto irrilevante, ai fini del prosieguo del rapporto concessorio, il fatto che medesima abbia poi stipulato, nel corso del 2010, un contratto di locazione del ramo di azienda relativo alla gestione dello stabilimento balneare, nonché un preliminare di vendita del 100% delle quote sociali della società, con tendenziale ricostituzione, solo ex post al verificarsi della cause di decadenza, dell’originaria posizione che la aveva legittimata al rilascio della concessione.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 dicembre 2011 – 8 marzo 2012, numero 1328 Presidente Maruotti – Relatore Polito Fatto e diritto 1 . Con provvedimento prot. numero 26967 in data 28 luglio 2009, il Responsabile dell’Ufficio del demanio marittimo del Comune di Castiglione della Pescaia diffidava la s.a.s. G. F. – titolare di concessione di area del demanio marittimo della superficie di mq. 3100, con durata dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008, al fine di “asservirla al proprio stabilimento balneare pubblico, posto su proprietà privata per la posa in opera di ombrelloni e sedie a sdraio” - dall’effettuare i lavori da questa prospettati posizionamento galleggianti per corsie di nuoto “e qualsiasi altra attività sul bene demaniale in concessione”. Con successivo provvedimento numero 1 del 10 settembre 2009, l’Ufficio del demanio marittimo respingeva la domanda della soc. G. volta al rinnovo della concessione demaniale numero 11 del 2004, e contestualmente, dichiarava la società medesima decaduta dalla concessione medesima. Con separati ricorsi e successivi motivi aggiunti, la soc. G. si gravava avverso i predetti provvedimenti, nonché contro ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili. Con la sentenza numero 6632 del 2010 il T.A.R. adito, previa riunione, respingeva entrambi i ricorsi e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. Avverso la decisione di rigetto, la soc. G. ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del T.A.R., insistendo, anche in sede di note udienza, per la riforma della sentenza del T.A.R. e per l’annullamento degli atti impugnati. Resiste il comune di Castiglione della Pescaia, che ha eccepito la tardiva proposizione del ricorso in primo grado rubricato al numero 2173 del 2009 rispetto alla data di comunicazione a mezzo plico raccomandato del provvedimento di decadenza dal titolo di concessione nel merito, ha contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto il rigetto dell’appello. In sede di note conclusive la soc. G. ha insistito nelle proprie tesi difensive. All’udienza del 18 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 2 . Le vicende che hanno interessato i beni ed il complesso aziendale direttamente o indirettamente coinvolti dal rilascio del provvedimento di uso speciale di una porzione del demanio marittimo possono così riassumersi - in data 27 novembre 2008 la s.a.s. G. costituiva la s.r.l. La Vela Punta Ala, conferendo alla stessa il complesso aziendale comprendente lo stabilimento balneare - con atto del 2 dicembre 2008 le quote rappresentative dell’intero capitale sociale della s.r.l. La Vela Punta Ala erano cedute all’ Immobiliare Santa Cecilia s.r.l., controllata nella misura del 100% dalla San Carlo Invest s.r.l. - - il rappresentante legale della soc. San Carlo Invest era sottoposto a misura di prevenzione, con sequestro del patrimonio sociale e nomina da parte del Tribunale di Roma di due amministratori giudiziari - le vicende da ultimo descritte impedivano l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cessione delle quote sociali della soc. La Vela Punta Ala - in data 24 aprile 2009 la soc. La Vela Punta Ala stipulava con la ditta A. L. contratto di affitto di azienda avente ad oggetto lo stabilimento balneare - malgrado gli atti di cessione sul piano formale la soc. G. permaneva nel godimento dei beni aziendali - in data 8 febbraio 2010 l’ Immobiliare Santa Cecilia s.r.l. vendeva – con l’autorizzazione del Tribunale di Roma e dell’ Autorità antimafia – la quote della soc. La Vela Punta Ala alla soc. Polar a r.l. - nell’ambito di intese transattive la soc. La Vela Punta Ala concedeva il affitto alla soc. G. F. s.a.s. il ramo di azienda relativo alla gestione dello stabilimento balneare, per la durata di 11 anni, condizionata al rinnovo della concessione demaniale - la G. F. s.a.s , in virtù di apposito strumento contrattuale stipulato con la soc. Polar, acquisiva la qualità di promissario acquirente del 100 % del capitale della società La Vela Punta Ala. In tale contesto di rapporti si collocano i provvedimenti del Comune di Castiglione della Pescaia che hanno interessato l’area del demanio marittimo della superficie di mq. 3100, assegnata in concessione alla soc. G. F. s.a.s. con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e scadenza al 31 dicembre 2008, in ordine ai quali è insorto contenzioso avanti al T.A.R. per Toscana definito con la sentenza numero 6632 del 2010 oggetto dell’odierna impugnativa. 2.1 . Ciò posto, con i motivi primo e quinto la soc. G. rinnova le censure avverso il provvedimento del Comune di Castiglione della Pescaia in data 28 luglio 2009, recante la diffida a non posizionare galleggianti per corsie di nuoto nello spazio antistante l’arenile in concessione ed a non eseguire ogni altra attività sul bene del demanio. Il ricorrente ha sostenuto che l’atto di diffida doveva essere preceduto dall’adozione di un previo provvedimento di decadenza del titolo di concessione e dalle garanzie procedimentali di cui agli articolo 3 e 10 bis della legge numero 241 del 1990. Del tutto irrilevante si configurerebbe, inoltre, la cessione del complesso aziendale ai fini del prosieguo del rapporto concessorio. I motivi sono infondati. Come accennato dell’esposizione del fatto, alla data del 31 dicembre 2008 si era consumato il termine di naturale durata della concessione demaniale rilasciata in favore delle ditta G Restava, pertanto, riservato all’ Amministrazione il più ampio potere di preservare i luoghi da ogni ulteriore addizione o intervento modificativo da parte del soggetto che aveva mantenuto la detenzione in fatto del bene malgrado la scadenza del termine di durata del rapporto concessorio. L’atto di diffida si caratterizza, inoltre, per l’urgenza - in quanto diretto a tutelare il bene appartenente al demanio da ogni indebita addizione o manomissione – e ciò consente di omettere le garanzie di partecipazione del destinatario dell’atto che, anche se poste in essere, stante l’infondatezza dei motivi dedotti, non avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento. 2.2 . Il successivo provvedimento dell’Ufficio del demanio marittimo del Comune di Grosseto, emesso in data 10 settembre 2009, reca una duplice e congiunta statuizione di diniego del rinnovo della concessione demaniale marittima e di contestuale decadenza del titolo concessorio a suo tempo assentito. Nelle premesse del provvedimento è fatto richiamo agli atti negoziali con i quali la G. F. s.a.s. aveva disposto dei beni aziendali in connessione ai quali era stato rilasciata la concessione conferimento dell’azienda balneare alla soc. La Vela Punta Ala r.l. e successivo subentro nel 100 % delle quote della società predetta della s.r.l. Santa Cecilia . A tali evenienze l’Amministrazione ha ricondotto l’indebita sostituzione di un soggetto terzo nel godimento della concessione, in difetto di autorizzazione da parte dell’ente concedente, che l’articolo 47, lett. e , cod. nav. eleva a causa di decadenza della concessione stessa. Sottolinea, inoltre, il Comune l’impossibilità di autorizzare il sub ingresso nel rapporto concessorio della soc. Santa Cecilia, il cui capitale sociale, appartenente al 100 % al gruppo San Carlo Invest, era stato sottoposto a sequestro e successiva confisca da parte dell’ autorità giudiziaria, unitamente ad altri beni della società medesima. La ditta G. F. s.a.s. risultava, quindi, non più proprietaria, né ad alcun titolo gestore del complesso aziendale in località Punta Ala, esercente l’attività di stabilimento balneare denominato “La Vela”, con annessa area di parcheggio. 2.3 . Con un primo ordine di considerazioni la soc. G. sostiene che non sarebbe incorsa nella sanzione della decadenza prevista dall’articolo 47, lett. e , cod. nav. in caso di “abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione”. L’atto di cessione del complesso aziendale non si sarebbe perfezionato per il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente. La consegna dei beni non è in conseguenza mai avvenuta e l’originario concessionario avrebbe sempre mantenuto il possesso dei beni. Il collegio reputa di non poter accedere all’interpretazione riduttiva dell’ambito di applicazione dall’articolo 47, lett. e , del cod. nav., con limitazione alle sole ipotesi in cui il concessionario abbia perduto la disponibilità materiale del bene demaniale per l’immissione nel possesso di un soggetto terzo senza autorizzazione dell’ente proprietario. In contrario a quanto sostenuto dall’appellante, la disposizione è posta a presidio di ogni mutamento che possa investire il privato - sia quale persona fisica, sia quale compagine societaria – al quale è stato assegnato l’uso speciale del bene. Si tratta di vicende idonee ad incidere sulle qualità morali e di affidabilità del concessionario e, quindi, sui requisiti soggettivi che debbono formare oggetto di valutazione ed accertamento al momento del rilascio del titolo concessorio nonché, ai sensi dell’articolo 46 cod. nav., in caso di sub ingresso nello stesso di altro soggetto. Indipendentemente dall’utilizzo diretto del bene l’assegnazione del bene demaniale avviene sempre in vista di un uso “che a giudizio dell’Amministrazione risponda ad un più rilevante interesse pubblico” articolo 37 comma primo, cod. nav. ciò impone la preventiva verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa, oltreché morali, in capo al concessionario ai fini del perseguimento dei fini predetti. Nel caso di specie, come posto in rilievo dal Comune resistente, proprio l’incontrollato trasferimento del complesso aziendale, al cui esercizio era connesso il bene demaniale, aveva condotto - nell’ambito del procedimento penale di prevenzione pendente avanti al Tribunale di Roma che vedeva coinvolte le società Santa Cecilia e San Carlo, acquirenti del capitale della società La Vela Punta Ala– all’assoggettamento ad amministrazione giudiziaria dei beni in questione, comprensivi di quelli oggetto di concessione demaniale marittima. In base al principio tempus regit actum l’Amministrazione ha correttamente valutato i presupposti del provvedere alla data in cui si sono verificate la cause di decadenza e risulta pertanto irrilevante, ai fini del prosieguo del rapporto concessorio, il fatto che la s.a.s. G. abbia poi stipulato, nel corso del 2010, un contratto di locazione del ramo di azienda relativo alla gestione dello stabilimento balneare, nonché un preliminare di vendita del 100% delle quote sociali della soc. La Vela - Punta Ala, con tendenziale ricostituzione, solo ex post al verificarsi della cause di decadenza, dell’originaria posizione che la aveva legittimata al rilascio della concessione. 2.4 . Con il terzo motivo la soc. G. deduce che la concessione, alla scadenza, si sarebbe automaticamente rinnovata per sei anni, secondo quanto previsto dall’art, 1 della legge 5 ottobre 1993, numero 400. In disparte ogni considerazione sul fatto che prima della naturale scadenza del titolo concessorio di cui si invoca l’automatico rinnovo si era già verificata la causa di decadenza prevista dall’articolo 47, lett. e , cod. nav. - per il mutamento della compagine sociale titolare del complesso aziendale beneficiario della concessione - la proroga del rapporto concessorio presuppone l’identità soggettiva del concessionario che, per quanto innanzi esposto, era in prosieguo venuta meno. 2.5 . Con il quarto motivo il ricorrente, in contrario alle conclusioni cui è pervenuto il T.A.R., sottolinea che il complesso aziendale insiste su area privata ben distinta dall’area demaniale utilizzata come stabilimento balneare, restando quindi ininfluenti, ai fini del rinnovo, gli atti di disposizione del beni di proprietà privata. Come posto in rilievo nelle premesse del provvedimento impugnato, la concessione di area demaniale marittima numero 11/2004 era stata rilasciata allo scopo di “asservirla” allo “stabilimento pubblico posto su proprietà privata per la posa di ombrelloni e sdraie”. Un volta venuto meno in capo alla soc. G. la proprietà del complesso aziendale – aspetto che era stato elevato ad elemento qualificante del proficuo utilizzo del bene demaniale ed aveva costituto specifico motivo per la costituzione del diritto di uso speciale - non si configura né irragionevole, né contraddittoria la scelta discrezionale dell’ Amministrazione di non procedere al rinnovo della concessione a fronte degli intervenuti mutamenti delle posizioni soggettive che avevano determinato l’iniziale rilascio. Poiché il provvedimento del 10 settembre 2009 trae giustificazione nei capi di motivazione oggetto di esame - che resistono alla censure avverso gli stessi dedotte - possono essere assorbiti i motivi che investono l’ulteriore corredo motivazionale dell’atto. 3. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto. L’infondatezza nel merito dell’appello esime, inoltre, il collegio dall’esame dell’eccezione di tardiva notifica formulata dal Comune di Castiglione della Pescaia Le spese del presente grado di giudizio seguono al soccombenza e si liquidano in euro 5.800,00 cinquemilaottocento/00 in favore del comune di Castiglione della Pescaia ed in euro 200,00 duecento/00 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi in resistenza formale. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello numero 2139 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate come in motivazione in complessivi euro 6000,00 seimila/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.