La domanda di mediazione deve essere portata a conoscenza anche del tutore dell’interdetto, che si rivolge al giudice tutelare per essere autorizzato a partecipare al procedimento di mediazione.
Il decreto emesso dal Tribunale di Varese, in sede di volontaria giurisdizione, del 13 febbraio 2012 è particolarmente interessante perché affronta un aspetto rilevante del procedimento di mediazione tutte le volte in cui una parte che dovrebbe partecipare al procedimento è interdetta. Il caso. Ebbene, nel caso di specie la controversia oggetto di mediazione appare essere stata uno scioglimento di comunione, avente ad oggetto più beni immobili, ove tra i comproprietari ve ne è uno interdetto. Ecco allora che la domanda di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 d.lgs. 28/2010 viene correttamente portata a conoscenza anche del tutore dell’interdetto che si rivolge al giudice tutelare per essere autorizzato a partecipare al procedimento di mediazione. La mediazione può portare benefici al litigante. Per il giudice tutelare non v’è dubbio che «la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli del contrasto insorto tra le parti». Ne deriva che quando la parte invitata come in questo caso, oppure la parte attrice sia un interdetto «è il tutore a dover prendere parte al procedimento». E ciò perché – prosegue il Tribunale – è richiesta «per la valida trattazione del processo di mediazione rectius per la valida conclusione dell’accordo amichevole, numero d.a. la piena capacità di colui che vi partecipa». Ecco allora che il Tribunale autorizza il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori «in sostituzione» dell’interdetto con la precisazione che, ove dovrà sottoscrivere un accordo amichevole, il tutore dovrà munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 375, comma I, numero 4 c.c Peraltro, occorre sottolineare come il primo comma dell’articolo 375 c.c. preveda la preventiva autorizzazione, tra gli altri casi, per «procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi» numero 3 , oltre ovviamente all’ipotesi ricordata dal Tribunale e, cioè, «fare compromessi e transazioni o accettare concordati». In generale, precisa opportunamente il Tribunale, il limite è quello degli atti dispositivi. Il mediatore si deve accertare della piena capacità? Qualche dubbio suscita, però, l’affermazione giusta la quale, secondo il Tribunale, «è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore». Dubbio perché non ritengo che sia compito del mediatore accertare la capacità delle parti, essendo il mediatore un mero facilitatore di una negoziazione. Negoziazione che, ove mai dovesse essere per avventura condotta nei confronti o da una persona adulta incapace, rimarrà soggetta al regime proprio dei contratti conclusioni con o da persona interdetta senza che sia intervenuto il tutore, eventualmente, autorizzato. Ed infatti, a me pare che non vi sia nessuna norma di legge e né tale norma può essere rinvenuta nell’obbligo di diligenza che imponga al mediatore una verifica della capacità dei soggetti ed una eventuale loro verifica consultando i registri di stato civile che, francamente, sarebbe troppo . È onere soltanto della parte che tratta con una persona avere contezza delle sue condizioni personali.
Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 febbraio 2012 Giudice tutelare Buffone L'interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti. I condividenti dell'interdetto hanno presentato domanda presso l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l'articolo 5 del d.lgs. 28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzato a poter partecipare all'incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune. Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell'eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un'occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti. Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Giova precisare, peraltro, ce è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex Lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore. Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi, di cui all’articolo 375 c.c. il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale v. articolo 374, 375 c.c. , procedere a transazioni. P.Q.M. Autorizza il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell'interdetto. In caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per l'adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 375 comma I, numero 4 c.c Letto ed applicato l'articolo 741, comma II, c.p.c Dispone che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata.