In base all’articolo 21 numero 8 della riforma forense l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. È in corso un dibattito in ordine a come debba avvenire siffatta iscrizione che riguarda circa 55.000 avvocati iscritti all’Ordine ma non iscritti in Cassa Forense.
Iscrizione a domanda o iscrizione d’ufficio? In base ai principi di carattere generale ritengo che l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense debba avvenire a domanda. Militano a favore di questa conclusione le seguenti argomentazioni - L’instaurazione del rapporto assicurativo tra l’Ente previdenziale e il soggetto obbligato a versare la contribuzione, di norma, avviene a domanda così com’è anche nel regolamento di Cassa Forense. L’articolo 21 numero 8 parla di iscrizione agli Albi con contestuale iscrizione alla Cassa Forense ma l’iscrizione all’Albo avviene a domanda e così deve essere anche per l’iscrizione in Cassa Forense. - L’iscrizione è un atto amministrativo dovuto di natura dichiarativa, giacché l’obbligo contributivo sorge indipendentemente dalla domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione si considera tempestivamente presentata se viene consegnata o inviata non oltre il termine previsto per il versamento dei contributi conseguenti all’inizio dell’obbligo assicurativo. - Il regolamento di Cassa Forense per chi sia iscritto all’Albo e non si trovi nelle condizioni reddituali minime per far scattare l’obbligo di iscrizione a Cassa Forense impone all’avvocato di trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa, utilizzando l’apposito modulo, qualora abbia raggiunto o superato, nell’anno anteriore a quello di invio del modello 5, i livelli minimi di reddito professionale IRPEF netto e/o di volume di affari IVA, stabiliti dal Comitato dei Delegati ai fini della dimostrazione della continuità dell’esercizio professionale cui provvede , in via sostitutiva e di ufficio, la cassa nei casi di mancata domanda dello interessato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 576/1980 si veda in termini Cass., sez. Unite Civili,7 giugno 2012, numero 9184 . Dunque anche in tal caso è prevista l’iscrizione a domanda limitandosi quella d’ufficio alla mancata domanda da parte dello interessato. - L’articolo 21, al comma 9, prevede poi che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determini, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge 02.02.2013 , i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contribuiti per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo. La riprova che l’avvocato iscritto all’Albo ma non iscritto in Cassa Forense ha tutto il diritto di attendere l’emanazione del regolamento sopra previsto prima di inoltrare la domanda di iscrizione. - Un’ulteriore conferma dell’iscrizione a domanda sempre nell’articolo 21, numero 10 per il quale non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense. - Tra gli inadempimenti sanzionati dai vigenti regolamenti vi è proprio la omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa Ricordo infine che è principio generale del diritto previdenziale che l’iscrizione all’Ente avvenga a domanda così com’è subordinata alla domanda l’erogazione di ogni prestazione che non avviene mai d’ufficio. A seguito della domanda di iscrizione Cassa Forense assegnerà il numero di matricola ed effettuerà l’inquadramento. In attesa del regolamento ministeriale. Su questa linea anche il centro studi del Consiglio Nazionale forense per il quale l’articolo 21 della riforma forense è norma di non immediata applicazione, subordinata all’emanazione del regolamento ministeriale co. 1 – 7 , da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Anche l’applicabilità dei commi 8, 9 e 10 è subordinata al regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge.