Soci in affari finché giuramento non vi separi ...

In caso di giuramento sul debito, ex art. 1305 c.c., chi non ha deferito giuramento non è tenuto a subirne gli effetti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21833, depositata il 24 settembre 2013. Il caso. Condannati a pagare l’importo di 19 cambiali emesse a seguito di un contratto di mutuo, due mutuatari avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo. Gli opponenti avevano dichiarato che il contratto di mutuo era simulato e l’obbligazione cambiaria, invece, riguardava la garanzia del residuo prezzo dovuto al finto mutuante da una Cooperativa per l’acquisto di un terreno. La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione sulla base del giuramento deferito dall’opponente all’opposto e da questi prestato, da cui risultava che le cambiali non erano state rilasciate a garanzia del pagamento del residuo prezzo della compravendita. Contro tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione un solo opponente, rilevando che il giuramento sarebbe stato deferito all’opposto solamente dall’altro opponente. Quindi, a suo dire, solo nei confronti di quest’ultimo sarebbe idoneo a risolvere la lite, non nei propri confronti. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Giuramento sull’insussistenza della causa del debito. Gli Ermellini hanno evidenziato che colui che ha prestato giuramento ha negato che le cambiali gli fossero state rilasciate a garanzia del pagamento del residuo prezzo dovutogli a seguito del contratto di compravendita concluso con una società e che la scrittura privata di mutuo fosse stata stipulata esclusivamente allo scopo di giustificare il rilascio delle cambiali. Piazza Cavour, secondo cui si tratta indubbiamente di giuramento sul debito, ha richiamato l’art. 1305 c.c., il quale dispone che il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale sia stato deferito . Pertanto, i giudici di legittimità hanno sostenuto che erroneamente la Corte d’Appello ha deciso che la sussistenza del debito, portato dalle cambiali e oggetto del decreto ingiuntivo, giustificasse il rigetto sia dell’opposizione proposta da chi ha deferito il giuramento, sia di quella proposta dal ricorrente, al quale invece il giuramento non è opponibile e non estende i suoi effetti. Alla luce di ciò, il Collegio ha cassato la sentenza impugnata nel capo investito dalla censura, con rinvio della causa affinché sia decisa facendo corretta applicazione del principio di diritto di cui all’art. 1305 c.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 giugno - 24 settembre 2013, n. 21833 Presidente Segreto – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo S D.L. e G P. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, recante condanna degli opponenti a pagare a Do Pa. L. 141 milioni, importo di 19 cambiali emesse a seguito di un contratto di mutuo, stipulato fra il Pa. , mutuante, e gli opponenti, mutuatari. Assumevano gli opponenti che il contratto di mutuo era simulato e che l'obbligazione cambiaria riguardava in realtà la garanzia del residuo prezzo dovuto al Pa. dalla Cooperativa Eden Riviera, per l'acquisto di un terreno che la compravendita garantita doveva essere risolta a seguito della revoca della concessione edilizia relativa al terreno, sicché il debito garantito era privo di causa. Il Tribunale ha respinto l'opposizione. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base del giuramento deferito dall'opponente al Pa. e da questi prestato, da cui risulta che le cambiali non furono rilasciate a garanzia del pagamento del residuo prezzo della compravendita, e che la scrittura privata di mutuo ed il successivo versamento di denaro erano simulati. Propone ricorso per cassazione il solo G P. . due motivi Resiste con controricorso il Pa. . Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1305 cod. civ., il ricorrente rileva che il giuramento è stato deferito al Pa. dal solo S D.L. e che solo nei confronti di quest'ultimo era idoneo a risolvere la lite non nei propri confronti, non avendo egli deferito il giuramento e non essendo quindi tenuto a subirne gli effetti. 1.1.- Il motivo è fondato. Il Pa. ha negato, sotto giuramento, che le cambiali gli siano state rilasciate a garanzia del pagamento del residuo prezzo dovutogli dalla società Eden Riviera, a seguito del contratto di compravendita concluso con la stessa che la scrittura privata di mutuo sia stata stipulata esclusivamente allo scopo di giustificare il rilascio delle cambiali, senza che egli avesse versato alcuna somma a titolo di mutuo. Trattasi indubbiamente di giuramento sul debito - ed in particolare sull'insussistenza della causa del debito - e l'art. 1305 cod. civ. dispone che il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore nuoce solo a chi lo ha deferito od a colui al quale sia stato deferito . Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha deciso che l'insussistenza della simulazione del mutuo, quindi la sussistenza del debito portato dalle cambiali ed oggetto del decreto ingiuntivo, giustificasse il rigetto sia dell'opposizione proposta dal D.L. - che ha deferito il giuramento - sia anche di quella proposta dal P. , al quale invece il giuramento non è opponibile e non estende i suoi effetti. 2.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su altro motivo di appello, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello omesso l'esame sulla domanda di accertamento della simulazione, per averla ritenuta assorbita dagli effetti del giuramento, ancorché non correttamente individuati ed erroneamente estesi al P. . 3.- La sentenza impugnata deve essere cassata nel capo investito dal primo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini e decida la controversia in ogni suo aspetto, ivi inclusa quello di cui al secondo motivo di ricorso, facendo corretta applicazione del principio di diritto di cui all'art. 1305 cod. civ 4.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.