Confermata la condanna per il motociclista, che, con la propria condotta, ha provocato un incidente e causato la morte di una donna. Chiari i risultati delle analisi effettuate sull’uomo, ma assolutamente rilevante anche la constatazione dello ‘strano’ stato psico-fisico manifestato subito dopo il sinistro stradale.
“Euforia” ed “eccitazione” stati psico-fisici che non possono essere trascurati, e che, anzi, debbono essere valutati con grande attenzione. Perché anche questi elementi possono ‘fotografare’ l’assoluta follia – e la conseguente colpevolezza – del motociclista che si è messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Cassazione, sentenza numero 38407, Quarta sezione Penale, depositata oggi Due ruote da sballo. A colpire è non solo la scellerata scelta di guidare comunque la propria moto, nonostante la consapevolezza di aver fatto uso di droga, ma anche il disinteresse totale per le possibili conseguenze, per sé stesso e per le altre persone. Non a caso, il motociclista, ‘beccato’ a guidare sotto l’effetto di stupefacenti e finito nel mirino della giustizia, è stato capace di provocare un «incidente stradale» gravissimo, culminato, purtroppo, con la morte di una donna. Consequenziale, logica, scontata la condanna nei confronti dell’uomo per «omicidio colposo», per «aver guidato in stato di alterazione psico-fisica, dopo aver assunto sostanze stupefacenti» e per «aver provocato un incidente stradale». Ma la dimostrazione delle precarie – eufemismo – condizioni del motociclista è davvero acclarata? Su questo tasto batte, ripetutamente, l’uomo, poggiandovi il ricorso proposto in Cassazione, ma ogni obiezione viene considerata assolutamente priva di senso. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, le valutazioni compiute in primo e in secondo grado sono pienamente fondate, perché la ‘prova provata’, costituita dalle «analisi cliniche, che avevano accertato la presenza di residui di stupefacente», è stata resa ancora più forte dalla considerazione della «condotta di guida» dell’uomo, caratterizzata da «euforia ed eccitazione», stato tipico «dell’assunzione di stupefacente e di perdurante effetto drogante ancora» nell’attimo dell’incidente. Nessuna critica è possibile, quindi, alla linea di pensiero seguita nei precedenti gradi di giudizio è «pienamente sufficiente», per l’«accertamento della colpevolezza» – ora confermata in toto – del motociclista, il «dato probatorio di base scientifica» assieme ai «dati sintomatici rilevati» subito dopo l’incidente.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 febbraio – 18 settembre 2013, numero 38407 Presidente Sirena – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 giugno 2012, la Corte d’Appello di Milano, confermava la sentenza in data 27 ottobre 2010 del GIP presso il Tribunale di Monza, appellata da M.E. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del delitto di omicidio colposo in danno di R.N. e della contravvenzione di cui all’articolo 187 commi 1 e 1 bis del codice della strada per aver guidato il motociclo Kawasaki targato in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanza stupefacenti con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. 2. Avverso tale decisione proponeva ricorsa personalmente il M., limitatamente all’affermazione di penale responsabilità per la contravvenzione, alla ritenuta circostanza aggravante di cui al comma 3 numero 2 dell’articolo 589 c.p. ed alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 4. Con riferimento all’ipotesi contravvenzionale va osservato che la Corte distrettuale non si è limitata ad affermare la penale responsabilità del M. sulla base delle analisi cliniche effettuate che avevano accertato la presenza di residui di stupefacente con tasso notevole, ma ha rimarcato come proprio la condotta di guida dell’imputato, come descritta dai testi oculari, rivela uno stato di “euforia” e di “eccitazione” psichiche proprio tipico dell’assunzione di stupefacente e di perdurante effetto drogante di esso ancora al momento del sinistro. Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’articolo 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze cfr. da ultimo, Sez. 4, Sentenza numero 6995 del 09/01/2013, Notarianni, Rv. 254402 Sez. 4, numero 47903/2004, Rv. 230508 Cass., Sez. 4, numero 20247/2006, Rv. 234464 . Nel caso di specie, la corte d’appello, come già detto - correttamente muovendo da tali premesse, ha sottolineato come, ferma l’indiscutibilità cha il risultato delle analisi, la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacente. A tale riguardo, questa stessa corte di legittimità ha avuta occasione di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza dì sostanze stupefacenti articolo 187 c.d.s. , lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato Cass., Sez. 4, numero 48004/2009, Rv. 245798 . Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni Cass., Sez. 4, numero 14803/2006, Rv. 234032 , la stessa non ha ritenuto indispensabile l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell’alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell’articolo 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria lo stato di alterazione , e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel singoli soggetti” C. Cost., ord. numero 277/2004 Cass., Sez. 4, numero 48004/2009, Rv. 245798, cit. . Sulla base dalle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica costituito dall’accertamento compiuto in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. E’ appena il caso di evidenziare come gli elementi sintomatici nella specie valorizzati dalla corte territoriale sono stati da quest’ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una motivazione in sè pienamente congrua e logicamente lineare. 5. Ne consegue sulla base di analoghe considerazioni il rigetto anche del secondo motivo di gravame relativo alla ritenuta aggravante della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 6. Parimenti infondato il terzo motivo di gravame concernente la mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’articolo 62 numero 6 c.p E’ d’uopo al riguardo chiarire che, ai sensi di tale norma, l’integrale risarcimento del danno deve intervenire “prima del giudizio” tale fase processuale è disciplinata dagli articolo 465 c.p.p. e ss., ed è stato, perciò costantemente chiarito da questa Suprema Corte che tale risarcimento debba intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, questo fungendo da limite temporale invalicabile per poter l’imputato beneficiare di tale attenuante cfr. ex ceteris, Sez. 4, Sentenza, numero 1528 del 17/12/2009, Iacchelli, Rv. 246303 Cass., Sez. 4^, 4 marzo 1991, numero 9582 e sotto il vigore del previgente codice di rito Cass., Sez. 2^, 24 settembre 1987, n, 4652 id., Sez. 4^, 30 aprile 1985, numero 5570 id., Sez. 5^, 9 dicembre 1977, numero 1651/1978 Id., Sez. 2^, 12 aprile 1977, numero 12472 id., Sez. 1^, 24 febbraio 1976, numero 10850 . La gravata sentenza che ha fatto corretta applicazione di tali principi non merita pertanto censura. 7. Al riscontro dell’infondatezza delle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.