Dichiarazione pensionati: convenzione tra INPS e soggetti abilitati all’assistenza fiscale

Pubblicata la circolare INPS n. 129, del 5 settembre 2013, sullo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento, per l’anno 2013, delle detrazioni di imposta.

Con la circolare di ieri 5 settembre n. 129, l’INPS ha emanato le disposizioni per l’attuazione della Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, relativa allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento, per l’anno 2013, del diritto alle detrazioni di imposta ex art. 23 d.p.r. 600/73. Nessun obbligo di comunicazione annuale, salvo eventuali variazioni. Si ricorda preliminarmente che, per effetto delle modifiche introdotte con il d.l. n. 70/2011, l’art. 23, comma 2, lett. a , d.p.r. n. 600/1973 non prevede più l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia dispone che la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, salvo l’obbligo a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Le dichiarazioni deve acquisirle il sostituto di imposta. Poiché spetta al sostituto di imposta acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta ex art. 23, l’INPS ha il compito di acquisire tali dichiarazioni dai pensionati interessati, al fine di calcolare le detrazioni e l’eventuale conseguente tassazione. L’Istituto ha dunque predisposto un modello ad hoc per la comunicazione delle eventuali variazioni intervenute al fine di procedere al ricalcolo ed alla corretta determinazione delle detrazioni realmente spettanti. fonte www.fiscopiu.it

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