L'imputato condannato che voglia richiedere l'applicazione della pena sostitutiva deve presentare la richiesta di sostituzione prima che la condanna diventi irrevocabile.
L'imputato condannato che voglia richiedere l'applicazione della pena sostitutiva deve presentare la richiesta di sostituzione con l'atto di opposizione al decreto di condanna, e deve farlo nel termini articolo 461 c.p.p. .Codice della strada e sostituzione delle pene. Con l'ultima riforma del codice della strada il legislatore ha introdotto la possibilità di sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità, affidandone l'applicazione al giudice della cognizione e prevedendo un meccanismo destinato a condurre l'imputato consenziente a beneficiare dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della revoca della se prevista e disposta confisca del veicolo sequestrato articolo 186, comma 9bis, d.lgs. numero 285/92 .Il caso. Nella fattispecie una donna condannata con decreto emesso in data 12 ottobre 2010, alla pena di giorni dieci di arresto sostituita con l'ammenda di euro 380,00 ed euro 500,00 di ammenda per la contravvenzione di guida sotto l'effetto di alcool non ha proposto opposizione al decreto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, quindi si è vista negata dal Tribunale di Lecco la possibilità di sostituire la pena con lavori di pubblica utilità, così come previsto dalla riforma della strada di luglio 2010, perchè il decreto è nel frattempo divenuto irrevocabile.Il limite del giudicato. Il Tribunale di Lecco ha spiegato che l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato trova il limite invalicabile del giudicato, per cui l'imputato può presentare richiesta di sostituzione delle pene solo se il provvedimento di condanna non sia passato in giudicato, come nel caso di specie.
Tribunale di Lecco GIP ordinanza 12 gennaio 2011Ritenuto che M. S. è stata condannata, con decreto emesso in data 12 ottobre 2010, alla pena di giorni dieci di arresto sostituita ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689 con l'ammenda di euro 380,00 ed euro 500,00 di ammenda per la contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b , del d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 accertata in Lecco il giorno 4 agosto 2007 che il decreto di condanna risulta notificato all'imputata in data 1 dicembre 2010 e al suo difensore di fiducia il 2 novembre 2010 che avverso detto decreto non è stata proposta opposizione, ex articolo 461 c.p.p., nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto che il decreto è, dunque, divenuto irrevocabile il 16 dicembre 2010 e il giudice è, pertanto, tenuto, a norma del comma 5 dell'articolo 461 c.p., ad ordinarne l'esecuzione che, con l'istanza in esame, la condannata chiede, ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, del citato d.lgs. numero 285/1992, introdotto dall'articolo 33 della legge 29 luglio 2010, numero 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale , la sostituzione delle pene, detentiva e pecuniaria, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274 considerato che il menzionato comma 9-bis ha introdotto l'anzidetta possibilità di sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità, affidandone l'applicazione al giudice della cognizione e prevedendo un meccanismo destinato a condurre l'imputato consenziente a beneficiare dell'estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della revoca della se prevista e disposta confisca del veicolo sequestrato che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua e per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'articolo 2, quarto comma, c.p., che prescrive è vero l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato, fatto salvo tuttavia il limite invalicabile del giudicato, vale a dire salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile come può leggersi nella disposizione citata in argomento cfr. Cass. S.U. 25 ottobre 1995, Siciliano, RV 202870 che l'istanza in esame non può, pertanto, essere accolta perché la nuova previsione non è applicabile alle pene inflitte con provvedimento di condanna ormai passato in giudicato che, nondimeno, va chiarito che l'imputato, condannato con decreto, che intenda richiedere l'applicazione della pena sostitutiva non disposta dal giudice , non è tenuto a presentare opposizione con richiesta di giudizio ordinario o di riti alternativi richiesta che si porrebbe, anzi, in insanabile contraddizione logica, implicando la revoca del decreto di condanna, con la domanda di sostituirne le pene ma deve, peraltro, se intende evitare che la condanna divenga irrevocabile, presentare con l'atto di opposizione, nei termini di cui all'articolo 461 c.p.p., come già oggi accade con la richiesta di oblazione v. articolo 557, comma 1, c.p.p. anch'essa propedeutica all'estinzione del reato, la richiesta di sostituzione delle pene P.Q.M.rigetta l'istanza.