Chi guida alterato e combina guai resta a piedi ben oltre tre anni

La data di accertamento del reato da cui decorre il triennio forzato senza patente di guida va intesa con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza penale e quindi molto più tardi rispetto al momento in cui la polizia stradale ha controllato l’autista negligente.

Chiariti i dubbi interpretativi. Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare numero 15040 del 7 luglio 2014. Con la riforma del codice della strada introdotta dalla l. numero 120/2010 è stato inserito un nuovo comma 3- ter all’articolo 219 il quale specifica che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186- bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Questa indicazione letterale ha creato difficoltà applicative perché alcuni uffici della motorizzazione ritenevano che il termine «accertamento del reato» fosse riferito al momento del controllo stradale. Come confermato dal Ministero dell’Interno, che è l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale, questa interpretazione è errata. Da quando scatta la sanzione? Specifica infatti il Viminale con la nota 25 marzo 2014 indirizzata al Ministero dei trasporti che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Il controllo della polizia stradale in buona sostanza segna il mero avvio della fase procedimentale «il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa». Di fatto la revoca della patente per tre anni è comunque una misura estrema che accede non ad un semplice accertamento per guida alterata. Occorre infatti che questa infrazione sia commessa da un autotrasportatore professionale oppure che sia associata ad un sinistro stradale o ad un comportamento recidivante.

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