In Gazzetta approdano le nuove regole

Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno scorso, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, in attuazione delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale. Superamento del termine di 15 giorni per la conservazione delle fatture elettroniche, eliminazione della comunicazione dell’impronta degli archivi digitali all’Agenzia delle Entrate e semplificazione del processo di pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, sono le novità contenute nel testo.

La nuova disciplina. Il provvedimento, in vigore da oggi, dispone l'abrogazione del precedente d.m. 23 gennaio 2004, le cui disposizioni continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata del decreto in commento articolo 7, comma 3 . I documenti conservati in osservanza delle regole dell’abrogato decreto, possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del decreto pubblicato ieri articolo 7, comma 4 . I documenti informatici rilevanti ai fini tributari presentano le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal d.lgs. numero 82/2005, dai decreti emanati ex articolo 71 del citato d.lgs., ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione. Le misure da rispettare. I documenti informatici, si legge nel provvedimento ministeriale, sono conservati in modo tale che •siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità •siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Il processo di conservazione è effettuato entro il termine di cui all'articolo 7, comma 4-ter, d.l. numero 357/1994 tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi . La firma. L’articolo 4 del Decreto, nel porre le prescrizioni da osservare nella dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari, stabilisce che il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico, avviene ai sensi dell'articolo 22, comma 3, d.lgs. numero 82/2005, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali articolo 4, comma 1 . Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 2, d.lgs. numero 82/2005 articolo 4, comma 2 . Per altro verso, la distruzione di documenti analogici di cui sia obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura appena descritta articolo 4, comma 3 . Quanto alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, il versamento deve avvenire mediante modello F24 on line in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio articolo 6, comma 2 . fonte www.fiscopiu.it

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