Cassa di previdenza contro geometri, è una questione di rivalutazione

Le prestazioni pensionistiche vengono liquidate facendo applicazione della disciplina normativa vigente al momento della liquidazione stessa, salva l’esistenza di espresse disposizioni in senso contrario. Il decreto ministeriale al centro del contendere non prevedeva effetti retroattivi, quindi ai professionisti non spetta la rivalutazione.

Questo l’orientamento cui si attiene la sezione Lavoro della Cassazione nella pronuncia numero 12511 del 19 luglio 2012. Pensioni adeguate? La Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto della Cassa di previdenza ed assistenza dei Geometri liberi professionisti avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato competere ai due ricorrenti la pensione maturata anteriormente al primo gennaio 1991 riliquidata sulla base dei redditi valutati nella misura prevista dal d.m. 18 settembre 1990. La Cassa ricorreva per cassazione. Due filoni giurisprudenziali. La Suprema Corte in primis ricorda il principio, in voga nel recente passato, secondo cui le disposte variazioni dovevano ritenersi applicabili anche per le pensioni già liquidate. Poi dà conto dell’orientamento ermeneutico sulla scia della sentenze nnumero 9255/09 e 24804/10 emerso più recentemente i trattamenti devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento del versamento. La rivalutazione introdotta dal sopra detto decreto non risulta quindi applicabile alle pensioni anteriori. Nessuna retroattività. Il meccanismo rivalutativo previsto dalla normativa di riferimento va applicato al momento del calcolo da effettuarsi per la liquidazione della pensione al contempo la legge non contiene previsione alcuna in ordine alla possibile futura revisione – successiva alla maturazione dei requisiti – del metodo rivalutativo. Alla decretazione ministeriale non è stata attribuita la potestà di modificare il precedente assetto normativo, senza tuttavia che sia stata contemplata la possibile retroattività della variazione introdotta. Infatti il d.m. 18 settembre 1990 si è limitato a prevedere l’aumento della percentuale del coefficiente di rivalutazione decennale dall’ 1,75% al 2% «a decorrere» dal primo gennaio 1991. Fugati i dubbi di incostituzionalità. Sotto il profilo della presunta violazione del principio di uguaglianza, la Cassazione ricorda l’insegnamento della Corte Costituzionale per cui il fluire del tempo costruisce – anche in materia previdenziale – idoneo elemento di versificatore della disciplina delle situazioni giuridiche. La sentenza impugnata viene quindi cassata e la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione delle domande.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 giugno – 19 luglio 2012, numero 12511 Presidente Canevari – Relatore Bandini Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 12.1 - 9.8.2006, rigettò il gravame proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa avverso la sentenza di prime cure che, accogliendo la domanda proposta da C.E. e N.W. , titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1.1.1991, aveva dichiarato competere ai ricorrenti, a decorrere da tale data, la pensione riliquidata sulla base dei redditi rivalutati nella misura prevista dal dm 18.9.1990, con conseguente condanna della Cassa al pagamento delle differenze pensionistiche. La Corte territoriale, a fondamento del decisum, ha richiamato i principi enunciati da alcune pronunce di questa Corte, ricavandone che l'aumento dell'indice di rivalutazione della media dei redditi su cui calcolare la pensione, disposto dal ricordato dm 18.9.1990, doveva trovare applicazione anche per le pensioni già liquidate e dovendosi escludere che, nella fonte primaria di regolamentazione della materia articolo 15 legge numero 773/82 , fosse rinvenibile una possibile discriminazione del trattamento dei pensionati a seconda dell'epoca del loro collocamento a riposo. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. N.W. , C.M.E. , C.I. e C.V. , le ultime tre quali eredi di C.E. , hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, assumendo che, stante la formulazione dell'articolo 15 legge numero 773/82, non poteva ritenersi la legittimità di un'interpretazione del dm 18.9.1990 nel senso ritenuto dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, assumendo che, dovendo tenersi conto, giusta la previsione del ridetto articolo 15 legge numero 773/82, dell'andamento finanziario della Cassa, la decretazione ministeriale non avrebbe potuto che avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, come del resto specificato dall'articolo 13 del predetto dm. Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, la ricorrente assume che dovrebbe ritenersi compatibile con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza una diversità di trattamento fra pensionati antichi e nuovi ascrivibile alla disciplina di cui all'articolo 15, comma 4, legge numero 773/82 e alla emanazione dei regolamenti normativi. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, assumendo che, stante l'interpretazione resa dalla Corte territoriale del dm 18.9.1990, lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato per contrasto con il limite imposto dall'articolo 15, comma 4, legge numero 773/82. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale si era limitata ad operare uno stereotipo richiamo a massime tratte da altre pronunce giurisprudenziali”. 2. I primi tre motivi di ricorso, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente. 2.1 Al riguardo va disattesa l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'articolo 366 bis cpc - applicabile ratione temporis alla presente controversia - atteso che i quesiti formulati enunciano le regulae iuris pretesamente applicabili alla fattispecie. 2.3 Le questioni sollevate sono state peraltro già oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di questa Corte nei termini che seguono. In un primo tempo, affrontando la tematica del presente giudizio cfr, in particolare, Cass., numero 15231/2000 , così come quella, implicante la soluzione di questioni sostanzialmente analoghe, relativa al parimenti intervenuto aumento del coefficiente di rivalutazione della media decennale del reddito professionale dall'1,75% al 2% cfr, Cass., nnumero 12675/1995 9265/1997 8267/2003 15191/2003 1228/2004 , questa Corte ha affermato il principio secondo cui le disposte variazioni dovevano ritenersi applicabili anche per le pensioni già liquidate. Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di successivo ripensamento cfr, in particolare, Cass., nnumero 9255/2009 24804/2010 , con enunciazione del difforme principio secondo cui, in difetto di espressa disposizione di contrario segno, i trattamenti pensionistici devono essere liquidati sulla base della disciplina normativa vigente al momento della loro liquidazione, cosicché la variazione della percentuale di rivalutazione dei redditi, disposta, in applicazione dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1982, numero 773, dal dm 18 settembre 1990, per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti alla Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, non è applicabile alle pensioni liquidate anteriormente alla prevista decorrenza della variazione stessa, rappresentando il fluire del tempo idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche e non potendo ritenersi l'illogicità di tale elemento diversificatore in considerazione del suo collegamento all'esigenza di rispetto degli equilibri della gestione finanziaria della Cassa. A sostegno di tale più recente orientamento è stato in particolare evidenziato che - il meccanismo rivalutativo previsto dalla normativa di riferimento deve essere applicato al momento del calcolo da effettuarsi per la liquidazione della pensione in particolare contemplando tale meccanismo gli aumenti Istat intercorsi tra l'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione della pensione al contempo la legge non contiene alcuna previsione in ordine alla possibile futura revisione, successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, di tale meccanismo rivalutativo - ciò risulta coerente con il generale principio secondo cui le prestazioni pensionistiche vengono liquidate facendo applicazione della disciplina normativa vigente al momento della liquidazione stessa, salva l'esistenza di espresse disposizioni in senso contrario - attraverso la previsione della variazione della rivalutazione dei redditi mediante il ricorso alla ricordata decretazione ministeriale, a quest'ultima è stata attribuita la potestà di modificare, sul punto, il precedente assetto normativo, senza tuttavia che sia stata contemplata la possibile retroattività della variazione stessa - coerentemente al dettato legislativo, il dm 18.9.1990 si è limitato a prevedere l'aumento della percentuale di che trattasi a decorrere dall'1.1.1991 - l'esplicita previsione legislativa articolo 15, ultimo comma, legge numero 773/82 secondo cui la variazione di che trattasi può essere disposta tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa , pone l'accento sul rispetto dell'equilibrio di gestione finanziaria dell'Ente sotto il profilo del necessario rapporto tra contributi versati e pensioni erogabili e, quindi, sull'esigenza di considerare l'incidenza della disposta rivalutazione in relazione ai trattamenti pensionistici di futura liquidazione e non già anche rispetto a quelli ormai liquidati sulla base della pregressa disciplina - dal che discende come non possa essere condiviso l'argomento secondo cui sarebbe da considerarsi illogica la previsione legislativa di una possibile differenziazione del trattamento pensionistico a seconda dell'epoca del collocamento in pensione - non sussistono dubbi di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza in relazione all'opzione ermeneutica che, ritenendo l'applicabilità della variazione dei criteri di computo della pensione solo per i trattamenti non ancora liquidati, condurrebbe ad una disparità di trattamento fra pensionati a seconda del momento della liquidazione, essendo insegnamento consolidato della Corte Costituzionale che il fluire del tempo costituisce anche in materia previdenziale idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche cfr, ex plurimis, Corte Costituzionale, nnumero 311/1995 409/1998 108/2002 121/2003 216/2005 . 2.4 Ritenendo il Collegio di dover seguire il suddetto più recente orientamento interpretativo, dal quale si è discostata la sentenza impugnata, i motivi all'esame appaiono fondati, con conseguente assorbimento degli altri. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione delle domande. Non è luogo a provvedere sulle spese dell'intero processo, stante l'applicabilità, ratione temporis ricorso introduttivo del 31.10.2000 , dell'articolo 152 disp. att. cpc nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal di 30.9.2003, numero 269, convertito in legge 24.11.2003, numero 326. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge le domande nulla sulle spese dell'intero processo.