L'assicurato ha diritto al risarcimento per violazione delle norme a tutela della concorrenza, se le compagnie si scambiavano dati sensibili, producendo un aumento dei premi.
Lo scambio sistematico di informazioni tra compagnie assicurative, che comprende dati sensibili e che comporta un aumento illecito dei premi, costituisce intesa orizzontale in violazione delle norme sulla concorrenza i consumatori hanno diritto al risarcimento dei danni. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10211/11, depositata il 10 maggio.La fattispecie. Un largo numero di imprese per l'assicurazione auto ponevano in essere un'intesa orizzontale, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali relativi alle polizze, che ha prodotto un aumento dei premi per l'Autorità garante ciò costituiva una pratica contraria alle norme che tutelano la concorrenza e, per questo, emetteva un provvedimento sanzionatorio. Un consumatore, allora, si rivolgeva al Tribunale chiedendo la condanna della Compagnia con la quale era assicurato al risarcimento dei danni subiti. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, che confermava la condanna, proponeva ricorso per cassazione l'impresa assicuratrice.Il livello del premio è il punto centrale. La Compagnia ritiene censurabile la sentenza di merito perché avrebbe ravvisato il danno, consistente nell'aumento dei premi di assicurazione, nella mera partecipazione all'illecito cartello, omettendo di considerare gli elementi di prova offerti dall'assicuratore il premio praticato, al contrario, non sarebbe frutto del comportamento anticoncorrenziale, ma sarebbe dovuto a circostanze esterne, che hanno comportato un incremento dei costi per le imprese assicuratrici.Il Collegio ritiene infondati questi rilievi.Si presume responsabile dell'aumento dei premi l'assicuratore che partecipa al cartello. Nel richiamarsi a un precedente, condivisibile, orientamento, il Collegio afferma che, quando l'AGCM ha già accertato, come è avvenuto nel caso concreto, che l'intesa orizzontale illecita si è tradotta in un danno economico rilevante per i consumatori, questi, per ottenere il risarcimento dei danni, hanno il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia indebitamente aumentato proprio in conseguenza della condotta anticoncorrenziale tenuta dalla Compagnia.L'impresa può fornire prova contraria. L'assicuratore è sempre ammesso a fornire la prova contraria alla citata presunzione di responsabilità, dimostrando cioè l'interruzione del nesso causale tra la partecipazione al comportamento anticoncorrenziale illecito e l'aumento delle tariffe, ma per fare ciò non può richiamare circostanze che sono già state oggetto di accertamento, nel procedimento sanzionatorio, da parte dell'AGCM.Né sono ammissibili prove generiche, riferite alla situazione generale del mercato assicurativo secondo il S.C., infatti, la prova dell'insussistenza del nesso causale deve riguardare situazioni specifiche, attinenti alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato, alla singola polizza, tali da dimostrare che l'aumento del premio sia riferibile a circostanze concrete e non, invece, all'intesa illecita posta in essere dalle Compagnie.