L’adozione di minori ha come fine primario quello di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea, ma rappresenta un’extrema ratio, giacché l’obiettivo primario della legge 183/1984 è quello di garantire il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine. Tale principio impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano comunque la capacità di allevare ed educar i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico.
Lo ha stabilito, con la sentenza numero 11758 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione. Il caso. Due genitori tossicodipendenti e affetti da malattia psichiatrica davano alla luce due figli peraltro il riconoscimento di uno dei due da parte del padre era sub iudice . Incapaci di occuparsi della prole, i genitori cercavano l’aiuto dei nonni paterni, ma, fallita anche questa via, i bimbi venivano collocati presso una famiglia affidataria. In esito all’istruttoria, il Tribunale dei minori, accertata l’inidoneità dei genitori e dei nonni a provvedere alla cura dei minori, dichiarava lo stato di adottabilità dei medesimi. La Corte d’Appello di Catania confermava la statuizione di primo grado che veniva successivamente impugnata in Cassazione dai nonni paterni. Dall’accertamento dello stato di abbandono Oggetto principale del ricorso in Cassazione riguarda la pretesa violazione e falsa applicazione degli articolo 1, 8 e 12 legge numero 184/1983 per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e ritenuto l’inidoneità dei nonni a provvedere alla loro assistenza morale e materiale. In sostanza i ricorrenti ritengono che i giudici di merito abbiano tradito l’obiettivo della legge sull’adozione che non è quello di fornire al minore condizioni migliori rispetto a quelle che può offrire la famiglia di origine, bensì quello di porre rimedio ad una situazione di abbandono. Né su tale condizione incidono per ciò sole eventuali patologie dei genitori e parenti è al contrario sempre necessario un accertamento in concreto per verificare che tali problemi si traducano davvero in un’incapacità assoluta di allevare ed educare il minore. La Corte ricorda innanzitutto che la legge 184 è applicabile quando la famiglia di origine non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, ma ha come “bussola” l’obiettivo di consentire comunque al minore di crescere ed essere allevato nell’ambito della propria famiglia. alla dichiarazione dello stato di adottabilità. Presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità è che il minore versi in stato di abbandono che si configura quando egli sia del tutto privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, salvo che tale condizione non sia dovuta a cause di forza maggiore o sia legata a situazioni di carattere meramente transitorio. Non occorre invece una “colpa” dei genitori. Lo stato di abbandono si configura anche quando i minori siano assistiti e allevati da terze persone siano esse istituti o parenti non tenuti per legge all’assistenza . Accertata tale condizione di abbandono, lo stato adottabilità viene dichiarato con sentenza quando i genitori e i parenti convocati dal Tribunale non si siano presentati senza giustificato motivo l’audizione di genitori e parenti abbia dimostrato il persistere della situazione di abbandono Le prescrizioni eventualmente impartite dal Tribunale ai genitori nel corso del procedimento siano rimaste inadempiute senza giustificato motivo. Nel caso di specie, l’ipotesi accertata dai giudici di merito che ha fatto scattare la dichiarazione di adottabilità è stata la lettera b . In particolare, i nonni paterni sono stati giudicati inadeguati nei termini sopra illustrati poiché incapaci di «entrare in contatto con le emozioni e vissuti più profondi», in grado di dare solo una «lettura superficiale e globale dei problemi», troppo «miti e dimessi» «insicuri e timidi» «più tendenti a giustificare che a comprendere». Entrambi apparivano inoltre non capire la tossicodipendenza del figlio, minimizzando e banalizzando l’intera vicenda. Con riferimento ai nipoti, si sono rivelati noncuranti dei drammi patiti dai bimbi per via della situazione nel suo complesso e in generale incapaci di prevedere possibili scenari futuri Durante l’istruttoria i nonni non avrebbero minimamente accennato al vissuto dei minori, né avrebbero immaginato eventuali evoluzioni nella vita degli stessi, né, ovviamente, come affrontarle. Concludeva dunque la Corte d’Appello sancendo «il diritto dei piccoli [] ad essere accolti al più presto all’interno di famiglia adottiva che possa loro garantire uno sviluppo sano e adeguato che né la madre, né i nonni paterni potrà offrire loro». La Corte di Cassazione tuttavia non condivide le deduzioni del giudice di secondo grado e ribalta completamente la decisione. Deve essere tenuta in considerazione la disponibilità dei nonni. In particolare gli Ermellini osservano che i nonni si sono dichiarati subito disponibili ad occuparsi dei bimbi e tale disponibilità immediata deve essere tenuta debitamente in considerazione. Secondariamente la Cassazione rileva che i ricorrenti non sono affetti da malattie fisiche o mentali che compromettono la capacità di allevare ed educare i nipoti senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico. La stessa Corte d’Appello del resto aveva escluso la ricorrenza di condizioni patologiche mentali in capo ai ricorrenti, censurando, di fondo, solo l’incapacità di comprendere realmente la complessità e delicatezza della situazione sottovalutando la tossicodipendenza del figlio. Di fatto i Giudici di merito hanno tradito la ratio della legge sull’adozione poiché si sono lasciati “sviare” dalla tentazione di assicurare un futuro possibilmente migliore ai bimbi, mentre lo scopo della normativa è quello semplicemente di porre rimedio ad una situazione oggettiva di abbandono, dando però sempre priorità al diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia articolo 1 Legge numero 184/1983 . Alla luce di simili considerazioni, il ragionamento della Corte d’Appello non poteva “reggere” all’esame della Suprema Corte che cassava la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 aprile – 26 maggio 2014, numero 11758 Presidente Forte – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- M. nato nel e M. nato nel sono fratelli unilaterali, figli entrambi di T.A.L. e, il secondo, nato dall'unione di quest'ultima e di M.I. , il quale ha, altresì, riconosciuto come figlio M. , ma il riconoscimento è stato impugnato da un curatore speciale, dopo che i nonni paterni di M. - M.V. e C.R. -avevano segnalato, nel , lo stato di abbandono del minore M. e nel corso del procedimento in limitazione della potestà genitoriale, la madre aveva riferito del falso riconoscimento. T.A.L. e M.I. sono entrambi tossicodipendenti e affetti da malattia psichiatrica il primo psicotico, la seconda affetta da deficit nel controllo degli impulsi . Fallita la convivenza tra i suoceri e la Tramontano, il Tribunale per i minorenni ha collocato la madre - allora in stato di gravidanza di M. - e il minore M. in comunità e, dopo la nascita di M. , a seguito dell'aggravamento della situazione per incapacità di accudimento dei minori da parte della madre ha collocato i minori stessi presso una famiglia affidataria. In esito all'istruttoria il Tribunale per i minorenni, accertata l'inidoneità dei genitori e dei nonni di M. quest'ultimo affetto da ritardo staturo-ponderale, verbale, visivo, psicomotorio a provvedere alla cura dei minori, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei medesimi. La Corte di appello di Catania - sezione per i minorenni - con la sentenza impugnata depositata il 27.5.2013 ha confermato la decisione di primo grado, rigettando gli appelli proposti - separatamente e poi riuniti – dalla T. e dai nonni paterni di M. . Contro la sentenza di appello M.V.N. e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso il tutore provvisorio dei minori. M.I. ha proposto ricorso incidentale adesivo resistito con controricorso dal tutore provvisorio dei minori. Non ha svolto difese l'intimata T. . 2.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1 e 8 L. numero 184/1983 e con il secondo motivo denunciano la violazione degli articolo 8 e 12 L. numero 184/1983 lamentando che erroneamente sia stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori e sia stata ritenuta l'inidoneità dei nonni a provvedere alla loro assistenza morale e materiale. In estrema sintesi, deducono che il fine dell'adozione non è quello di fornire al minore condizioni migliori, bensì quello di porre rimedio ad una situazione di abbandono, con conseguente impossibilità di operare un raffronto fra il progetto di vita offerto dalla famiglia di origine e quello, eventualmente più desiderabile, offerto dalla famiglia affidataria. Lo stato di abbandono di un minore che giustifichi la dichiarazione di adottabilità richiede, da parte dei genitori o dei parenti, un comportamento inconciliabile con i diritti-doveri loro imposti dagli articolo 147 c.c. e 30 Cost., con la conseguenza che le anomalie della personalità dei medesimi, possono rilevare ai fini dell'accertamento del predetto stato, in quanto si traducono in una incapacità assoluta ad allevare ed educare i nipoti tale da produrre danni irreversibili al loro sviluppo fisico e psichico. Aggiungono che l'esclusione della dichiarazione di stato di abbandono, per la sola presenza di offerte di migliori tenori di vita da parte di terze famiglie disposte in vista di eventuale alla adozione, è stata correttamente esclusa dal giudice di legittimità sottolineando come l'istituto della adozione non costituisca rimedio per procurare condizioni di vita migliori di quelle che la famiglia di origine offre. 3.- Gli istituti disciplinati dalla legge numero 184 del 1983 e succ. modifiche sono applicabili “quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore” articolo 1, comma 4, L. numero 184/1983 . Essi sono diretti in via prioritaria a tutelare il diritto del minore “di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”. Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, mentre la situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le predette condizioni, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare articolo 8 . Ove risulti la situazione di abbandono, come sopra definito, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato articolo 15 quando a i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e articolo 13 non si sono presentati senza giustificato motivo b l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi e le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. 4.- Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l'applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento il vizio violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. Con riferimento al secondo momento il vizio falsa applicazione di legge consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa Sez. 3, numero 18782/2005 . Dunque - stante la natura dei vizi denunciati - occorre tenere ferma la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione fattuale delle circostanze della fattispecie decisa. Sì che devono essere escluse le ipotesi sub a e c dell'articolo 15 L. numero 184/1983, non menzionate in sentenza. Resta l'ipotesi sub b , ferma restando l'esigenza dell'accertamento dello stato di abbandono. Occorre quindi accertare la ricorrenza dell'una e dell'altra ipotesi e - quanto al compito limitato di questa Corte - occorre verificare se i fatti accertati in modo incensurabile e, in concreto non censurato dai ricorrenti dalla Corte territoriale siano stati correttamente sussunti nella fattispecie legale innanzi ricostruita. 5.- Per quanto ancora interessa difettando l'impugnazione relativa ai rapporti con i genitori dei minori in relazione ai nonni per inciso va evidenziato che alcuna pronuncia risulta emessa in ordine al riconoscimento di M. ad opera del M.I. la Corte di merito ha accertato, in sintesi, quanto segue “ Entrambi i coniugi, seppure per motivi diversi, risultano del tutto inadeguati a svolgere un siffatto e delicato compito. Il M.V. , scrivono i periti, all'esito dell'esame e dei test è risultato avere un assetto emotivo-affettivo caratterizzato dalla difficoltà di entrare in contatto con le emozioni e i vissuti più profondi le emozioni possono turbarlo e confonderlo, e sembra più portato a risolvere i problemi attraverso l'azione piuttosto che attraverso la riflessione e il pensiero. La lettura superficiale e globale dei problemi gli è più consona, mentre i tentativi di analisi più profonda rivelano uno scarso potere di osservazione e di concentrazione , il soggetto ha certa difficoltà a fidarsi del mondo circostanze te? . La moglie C.R. è risultata all'osservazione dei periti persona mite e dimessa, poco incline all'eloquio spontaneo, un po' insicura e timida nell'approccio con l'estraneo, poco intraprendente quando narra di sé come madre emerge un atteggiamento molto affettivo ma poco normativo, più tendente a giustificare che a comprendere in particolare rispetto alla tossicodipendenza del figlio I. , ai periti è apparsa molto superficiale la lettura data in cui sia la C. , ma anche il M. , hanno attribuito la colpa al trauma di un incidente e alla frequentazione di cattive amicizie, ignorando la diagnosi psichiatrica, e non riuscendo a cogliere la complessità della vicenda. I periti, poi, sulla base degli accertamenti e dell'osservazione hanno rilevato in entrambi i coniugi M. -C. la tendenza a minimizzare, banalizzando situazioni e dando una lettura superficiale e molto personale dell'intera vicenda. Raccontano della nuora, a cui ancora oggi mettono a disposizione la casa di per quando viene in , esprimendo assenza di valutazioni e capacità di gestione della stessa, riferendo il M. che quando arriva a la T. lo chiama e lui la manda al supermercato a fare la spesa dove poi passa a saldare conto. Con riferimento ai nipoti, poi, sollecitati dai periti ad ipotetiche situazioni di pericolo di intrusione da parte della madre il padre in atto è in comunità terapeutica gli appellanti manifestano tutta la propria inadeguatezza confidando apoditticamente di essere in grado di proteggere i bambini che resteranno chiusi a casa controllati , che ci sono tutti i parenti al piano di sotto, al piano di sopra e ci aiutiamo tutti. È evidente che l'incapacità di comprendere la complessità e la problematicità della vicenda, l'incapacità di prevedere possibili scenari futuri nella vita dei bambini, l'assenza di proprie valutazioni sul vissuto drammatico dei bambini ma anche del proprio figlio e della nuora, l'atteggiamento semplicistico con cui si approcciano i fatti, rendono gli appellanti del tutto inidonei a svolgere la funzione genitoriale con riferimento allo specifico caso che contempla l'indefettibile necessità per le ragioni dette di preservare la figura della madre seppure spogliandola del potere decisionale. Peraltro, gli appellanti, con riferimento alla nuora, hanno manifestato di nutrire ancora aspettative sulla coppia genitoriale dei minori, confidando, in quella maniera semplicistica che deriva dalla tendenza ad aggirare le problematiche, che se hanno volontà, strada facendo si può maturare, si può cambiare si cresce la mano divina è infinita non sappiamo come va possiamo parlare del presente non possiamo parlare del futuro siamo in una scatola di cristallo io me lo auguro . Si tratta di un’aspettativa legittima ma che, a fronte della c.d. doppia diagnosi in capo ad entrambi i genitori e delle vicissitudini finora imposte ai minori, rileva, a parere della Corte, l'assenza di consapevolezza degli appellanti della gravità della situazione e, conseguentemente, le esigenze collegate alla crescita di due minori che devono affrontare non solo il vissuto breve ma segnato delle trascuratezze della madre e del padre, ma anche il loro stato di tossicodipendenza e le problematiche psichiche, nonché M. la vicenda delle sue origini e il rapporto da instaurare con degli estranei i nonni del fratello mentre M. dovrà essere seguito con riferimento alla sua situazione di handicap ritardo staturo-ponderale, verbale, visivo, psicomotorio . Durante i colloqui con i periti nessuno dei due coniugi ha accennato al vissuto dei minori e alle peculiari esigenze, né ha avanzato alcuna ipotesi sulle problematiche dei bambini e sulla necessità di approntare specifici interventi. In definitiva ritiene la Corte che gli appellanti ignorino completamente le esigenze specifiche dei due minori, siano privi di progettualità e non siano capaci di concepire un ruolo di sostituzione dei genitori nell'espletamento delle funzioni genitoriali ed insieme di salvaguardia dalla madre che - si ribadisce -, tenuto conto della situazione biologica di M. , giammai potrebbe essere estromessa dalla sua vita senza procurare un danno alla regolare crescita del bambino”. Ha, poi, concluso la Corte di merito “È diritto dei piccoli M. e M. essere accolti al più presto all'interno di famiglia adottiva che possa loro garantire uno sviluppo sano e adeguato che né la madre, né i nonni paterni di M. potrà offrire loro”. 6.- Nella giurisprudenza di questa Corte si è ritenuto che la situazione di abbandono, condizione per la dichiarazione di adottabilità del minore, non può essere desunta, in via automatica, dalla dichiarazione dello stato di adottabilità precedentemente pronunciata nei confronti di altro fratello del minore Sez. 1, numero 12730/2011 . Nella concreta fattispecie la Corte di merito, valorizzando il legame significativo fra i due fratelli uterini, ma negando qualsiasi legame tra i ricorrenti e il minore M. , sebbene il riconoscimento di quest'ultimo da parte di M.I. sia ancora sub iudice, hanno dichiarato lo stato di adottabilità del medesimo minore prescindendo dai rapporti significativi con quelli che, a tutt'oggi, può chiamare nonni. Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, si è ritenuto che, sebbene la disponibilità manifestata dai parenti entro il quarto grado a prendersi cura del minore, che non abbiano con lui rapporti significativi, non sia idonea ad escludere lo stato di abbandono, tuttavia, la concreta manifestazione di detta disponibilità, nel caso di neonato, se manifestata entro un termine ragionevolmente breve dalla nascita, comporta che esso non possa essere ritenuto in stato di abbandono, salvo che si accerti l'inidoneità di tali parenti ad assicurarne l'assistenza e la crescita in modo adeguato Sez. 1, numero 2102/2011 . Nel caso di specie è stata ritenuta inidonea la dichiarazione di disponibilità dei ricorrenti, i quali pure avevano rapporti significativi con M. , fratello dell'altro minore, nipote dei ricorrenti medesimi, perché proveniente da persone non idonee ad assicurare l'assistenza e la crescita in modo adeguato dei minori. Nondimeno, va ricordato che la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ex articolo 1 della legge numero 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale nella specie, escluse in relazione ai nonni , che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico Sez. 1, numero 18563/2012 . Nella concreta fattispecie è la stessa Corte di merito che esclude la ricorrenza di condizioni patologiche di natura mentale dei ricorrenti, cui si addebita solo v. motivazione innanzi riportata di sottovalutare lo stato di tossicodipendenza del proprio figlio. Circostanza del tutto estranea ai rapporti con i minori. Si addebita, poi, ai ricorrenti di avere preannunciato qualsiasi attività protettiva dei minori nei riguardi della madre mentre, contraddittoriamente, si sottolinea il rapporto di agevolazione avuto con la stessa, ospitata in una casa dei ricorrenti quando si reca in Sicilia, con messa a disposizione anche dell'occorrente per vivere. In realtà, come assumono i ricorrenti e il P.G., la falsa applicazione delle norme in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità è sintomaticamente rivelata dall'affermazione conclusiva che appare, invece, il tema di fondo dell'intera decisione secondo cui “è diritto dei piccoli M. e M. essere accolti al più presto all'interno di famiglia adottiva che possa loro garantire uno sviluppo sano e adeguato che né la madre, né i nonni paterni di M. potrà offrire loro”. Laddove l'articolo 1 L. numero 184/1983 proclama il diritto del minore “di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”. La normativa innanzi richiamata appare falsamente applicata anche in considerazione di ciò che, al fine della configurabilità dello stato di abbandono e della valutazione di idoneità dei parenti alla di lui assistenza non si può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta degli uni in relazione all'altro, come evidenziato dall'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, numero 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore cfr. in argomento Sez. 1, numero 18113/2006 . Talché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Catania in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.