In materia di sanzioni amministrative, il ricorso ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all’irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto. Perciò, nell’ipotesi in cui questa autorità sia un’Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell’articolo 11 R.D. numero 1611/1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l’Avvocatura di Stato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 10373, depositata il 13 maggio 2014. Il caso. Una donna si opponeva, davanti al giudice di pace di Torino, contro un’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Torino. In seguito al rigetto del ricorso, l’attrice proponeva appello davanti al tribunale di Torino, mentre la parte appellata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. I giudici di merito dichiaravano la nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello e dichiarava inammissibile il gravame. La donna ricorreva in Cassazione, contestando l’errata valutazione effettuata dai giudici di merito riguardo alla notificazione dell’atto di citazione in appello, che era stata rivolta non all’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente al Prefetto di Torino. Notifica all’autorità amministrativa. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in materia di sanzioni amministrative, il ricorso ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all’irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto. Perciò, nell’ipotesi in cui questa autorità sia un’Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell’articolo 11 R.D. numero 1611/1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l’Avvocatura di Stato. Di conseguenza, i giudici d’appello avevano errato a ritenere nulla la notifica dell’atto di citazione in appello effettuata presso la Prefettura di Torino e non presso gli uffici della competente Avvocatura di Stato, per cui l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 – 13 maggio 2014, numero 10373 Presidente/Relatore Petitti Ritenuto che la Sig.ra E.A. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Torino che l'adito giudice respingeva il ricorso compensando le spese tra le parti che la ricorrente proponeva appello dinnanzi al Tribunale di Torino che la parte appellata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace che, con sentenza numero 6156 del 2012, il Tribunale dichiarava la nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello e dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo decorso il termine di cui all'articolo 327 cod. proc. civ. che per la cassazione di questa sentenza la Sig.ra A. ha proposto ricorso per il seguente motivo violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 23, comma 4 1. 689/81 e dell'articolo 11 R.D. 1611/1933, con conseguente violazione e/o falsa applicazione d'una norma processuale articolo 360 nnumero 3 e 4 cpc che il Prefetto di Torino ha resistito con controricorso che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti «[ ] Deve preliminarmente rilevarsi che la costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato ha sanato la nullità della notificazione del ricorso effettuata presso l'Avvocatura distrettuale di Torino. Il ricorso appare fondato. La ricorrente si duole per l'errata valutazione effettuata dal giudice in merito alla notificazione dell'atto di citazione in appello, rivolta non all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente al Prefetto di Torino. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, in base a quanto previsto dall'articolo 23 della legge numero 689/1981, il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all'irrogazione della sanzione e quindi legittimata a resistere all'azione intrapresa dall'ingiunto, sicché ove detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell'articolo 11 r.d. 30 ottobre 1933 numero 1611 sulla notificazione degli atti presso l'Avvocatura dello Stato Cass. numero 16774 del 2010 Cass. numero 16950 del 2006 . Ha dunque errato il Tribunale di Torino nel ritenere nulla la notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata presso la Prefettura di Torino e non presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato. Una volta esclusa la nullità della notificazione dell'appello deve altresì escludersi la conseguenza che il Tribunale da quella nullità ha fatto derivare, e cioè la inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine di cui all'articolo 327 cod. proc. civ. sei mesi, trattandosi di giudizio iniziato in primo grado dopo il 4 luglio 2009 . Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ed essere dichiarato manifestamente fondato» che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio, al Tribunale di Torino, perché, in diversa composizione, provveda ad un nuovo esame dell'appello che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche, per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.