Per ogni impresa deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile, pena la cancellazione d’ufficio del dato. È quanto chiarito dal MISE nella lettera-circolare numero 77684.
Per ogni impresa deve essere iscritto nel Registro delle imprese un indirizzo di PEC Posta Elettronica Certificata alla stessa esclusivamente riconducibile, pena la cancellazione d’ufficio del dato ex articolo 2191 c.c È quanto chiarito dal MISE nella lettera-circolare numero 77684 del 9 maggio. Una PEC per 2 imprese? Il Ministero, infatti, rispondendo ad un quesito mosso dall’Ufficio del Registro delle imprese di Taranto, sulla scorta di diverse segnalazioni ad esso pervenute, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di iscrizione dell’indirizzo di PEC di un’impresa indirizzo che la parte dichiara regolarmente registrato e utilizzato dalla stessa da parte di altra impresa. Essendo gli adempimenti in parola, a tutti gli effetti, obblighi di iscrizione al Registro delle imprese, il MISE ritiene che nel caso in cui si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione del medesimo indirizzo di PEC per due distinte imprese, dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’articolo 2191 c.c., previa intimazione all’impresa interessata o alle imprese interessate di sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo PEC proprio. Cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC. Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, verrà applicata la specifica sanzione prevista dall’articolo 16, comma 6-bis, d.l. numero 185/08 nel caso di società e dall’articolo 5, comma 2, d.l. numero 179/12 nel caso delle imprese individuali . Sono quindi da ritenersi superate, alla luce della successiva evoluzione normativa, le indicazioni operative fornite in passato secondo le quali era possibile, per le imprese, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in parola. Oggi risulta indubitabile che per ogni impresa sia essa societaria o individuale debba essere iscritto nel Registro delle imprese un indirizzo di PEC ad essa esclusivamente riconducibile, considerando, inoltre, che tale indirizzo di PEC ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti , diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione Finanziaria. fonte www.fiscopiu.it
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