La posta elettronica certificata nel processo telematico: un caso pratico

Terzo appuntamento con lo Speciale sul Processo Civile Telematico a cura del’avv. Alberto Mazza. Prendendo spunto da una vicenda oggetto di una recente pronuncia, sarà possibile apprezzare la concreta applicazione dei meccanismi di funzionamento della PEC – descritti nel precedente intervento – in relazione al deposito telematico di un atto processuale. Ci si riferisce alla sentenza numero 3115 del 5 marzo 2014 del Tribunale di Milano, che merita un approfondimento per le interessanti questioni giuridiche affrontate.

La PEC e i depositi telematici. Saranno omessi, in questa sede, riferimenti puntuali al caso di specie e ai singoli passaggi argomentativi effettuati dal giudice, per i quali si rimanda, appunto, al relativo articolo. Nella motivazione, il Tribunale di Milano si occupa del problema dell’individuazione del momento in cui si perfeziona il deposito telematico, per il quale si deve fare riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 13, commi 2 e 3, delle regole tecniche d.m. numero 44/2011 e dall’articolo 16-bis, comma 7, del decreto “sviluppo” d.l. numero 179/2012 , alla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Si tratta proprio della ricevuta di avvenuta consegna che, nell’ambito del sistema della posta elettronica certificata, viene rilasciata dal gestore di PEC del destinatario essa costituisce la prova che il messaggio gli è effettivamente pervenuto e certifica il momento della consegna. In caso di depositi telematici di atti processuali la peculiarità consiste nel fatto che tale ricevuta è rilasciata dal gestore di PEC del Ministero del giustizia. Tuttavia, mentre l’articolo 16-bis, comma 7, d.l. numero 179/2012 si limita a considerare perfezionato il deposito semplicemente nel momento in cui la ricevuta viene generata, l’art 13, comma 3, delle regole tecniche precisa che se tale ricevuta «è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo». La soluzione del Tribunale di Milano e le impostazioni alternative. Nella pronuncia in esame, dove trovano spazio considerazioni generali sulla disciplina dei termini processuali e sulla stessa ratio del processo telematico, l’apparente antinomia fra le due disposizioni è risolta ritenendo prevalente la norma di legge su quella tecnica, essendo la prima gerarchicamente superiore e temporalmente successiva rispetto alla seconda. Nonostante la conclusione cui giunge il Tribunale di Milano – che ritiene tempestivo il deposito telematico anche quando la ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata dopo le ore 14 – abbia trovato ampia condivisione, stante l’irragionevolezza di una simile limitazione in un sistema informatico per definizione sempre attivo e disponibile, occorre rilevare che fin dai primi commenti sono stati evidenziati alcuni punti critici nell’impostazione adottata nel provvedimento. Si è infatti sostenuto da parte di alcuni che, in realtà, le due disposizioni non andrebbero a sovrapporsi, ma avrebbero un campo di applicazione differente l’articolo 16-bis, comma 7, d.l. numero 179/12 si limiterebbe ad individuare il criterio per stabilire il momento del deposito dell’atto telematico fra più soluzioni astrattamente ipotizzabili, quali, per esempio, la generazione della ricevuta di accettazione o l’accettazione della busta da parte del cancelliere l’articolo 13, comma 3, d.m. numero 44/11, al contrario, indicherebbe come applicare tale criterio e i suoi effetti concreti. In altre parole, una volta chiarito ex articolo 16-bis, comma 7, che si deve far riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna, le regole tecniche interverrebbero specificando esattamente il giorno in cui il deposito si considera perfezionato a seconda del momento in cui la ricevuta è generata. D’altra parte – affermano i sostenitori di tale opzione interpretativa – non potrebbe sussistere incompatibilità fra i due articoli, in quanto è lo stesso articolo 16-bis che rinvia espressamente alla “normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, cui è senza dubbio riconducibile il d.m. numero 44/2011. Tuttavia, se da un lato non può ignorarsi l’esistenza del richiamo operato dall’articolo 16-bis, dall’altro si può osservare come, sul punto, il settimo comma detti una regola specifica, prevalente, per le ragioni esposte in motivazione, rispetto alla norma tecnica e tale da limitare la portata di detto rinvio. In ogni caso anche lo stesso tenore letterale della disposizione sembra indicare, più che un criterio, direttamente l’istante in cui il deposito si perfeziona. Sotto un diverso punto di vista ci si è addirittura chiesto se l’articolo 16-bis sia applicabile al deposito telematico “facoltativo”, come quello su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano l’incipit del settimo comma, infatti, si riferisce espressamente al «deposito di cui ai commi da 1 a 4», vale a dire alle ipotesi in cui, a partire dal prossimo 30 giugno, è previsto l’obbligo di trasmissione per via telematica. Nel caso di specie, invece, la memoria conclusionale è stata depositata in base al decreto emesso ex articolo 35, d.m. numero 44/2011 che autorizza l’invio telematico di atti con valore legale al Tribunale di Milano, rimettendo tuttavia al singolo difensore la decisione se utilizzare tale modalità o procedere con il tradizionale deposito cartaceo. Probabilmente il legislatore con tale espressione ha inteso semplicemente fare riferimento al deposito telematico tout court degli atti indicati dall’articolo 16-bis, senza distinzioni in termini di obbligo o facoltà. E la comparsa conclusionale rientra senz’altro fra gli atti previsti dal primo comma. La prova del momento del deposito telematico. La decisione in commento offre peraltro alcuni spunti interessanti in tema di prova del momento del deposito dell’atto telematico. Dalla lettura della motivazione risulta che tale istante è stato individuato in base ad un «estratto del sistema consolle dell’avvocato allegato alla memoria di replica» – da cui l’invio risultava effettuato nel primo pomeriggio del giorno di scadenza del termine – e ad un «estratto del sistema SICID certificato dalla cancelleria». Non è stata dunque ritenuta indispensabile la produzione della «prova regina» del perfezionamento del deposito, consistente nel messaggio di posta elettronica certificata contenente la ricevuta di avvenuta consegna, firmata digitalmente dal gestore di PEC ministeriale e contenente il messaggio originale comprensivo di atto e relativi allegati. Correttamente il giudice milanese osserva che se dai sistemi informatici di cancelleria la busta telematica risultava pervenuta nel tardo pomeriggio del giorno della scadenza, ciò implica necessariamente che la ricevuta di avvenuta consegna sia stata generata in un momento antecedente e dunque l’atto poteva considerarsi trasmesso nel giorno del termine, anche se la busta è stata effettivamente accettata dal personale di cancelleria solo la mattina successiva. Il deposito della conclusionale e la restituzione del fascicolo di parte. Da ultimo la pronuncia si occupa di un’ulteriore questione, che comporta riflessi importanti specificamente sul deposito per via telematica della comparsa conclusionale. Ex articolo 169, comma 2, c.p.c. ciascuna parte deve restituire il proprio fascicolo precedentemente ritirato «al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale». Almeno fino a quando non si avrà a disposizione un fascicolo completamente informatico – ed un forte impulso in tal senso verrà dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà – la parte che opta per il deposito telematico rimane comunque tenuta a recarsi in cancelleria per restituire il proprio fascicolo, vanificando in tal modo i vantaggi della trasmissione dell’atto via posta elettronica certificata. Si noti come, in relazione al termine per la restituzione del fascicolo di parte, l’articolo 169, comma 2, c.p.c. non faccia riferimento alla scadenza dei «60 giorni dalla rimessione della causa al collegio», prevista per il deposito della comparsa conclusionale, ma proprio al momento del deposito della conclusionale stessa stando alla lettera della norma la parte è così obbligata al deposito contestuale della memoria e del fascicolo, dovendosi ritenere non rispettosa della disposizione la restituzione del solo fascicolo in un momento successivo, ancorché entro la scadenza del termine per la conclusionale. Che cosa succede, dunque, se il fascicolo viene restituito fuori termine, come si è verificato nella vicenda in esame? Il Tribunale, conformandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità Cass. numero 15672/2011 e le pronunce qui richiamate , ritiene innanzi tutto che tale termine non sia perentorio e che dalla sua inosservanza non conseguano preclusioni all’esame dei documenti ivi inseriti, a meno che la controparte non sollevi «eccezioni specifiche relative alla lesione del suo diritto di difesa». Nel caso di specie la convenuta si era limitata a contestazioni generiche, che il giudice ha ritenuto di poter agevolmente superare sulla base della considerazione che si trattava di materiale ritualmente prodotto nei termini e di cui la convenuta era a conoscenza. Peraltro il Tribunale richiama precedenti di legittimità Cass. numero 5681/2006 che, nella più grave ipotesi di mancata restituzione del fascicolo, da un lato statuiscono che la decisione debba essere presa a prescindere dai documenti ivi contenuti, dall’altro ammettono la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già depositati in primo grado. Dunque il giudice, nei limiti del possibile, deve tenerne comunque conto, anche in un’ottica di economia processuale. I vantaggi di una simile impostazione sotto il profilo dei depositi telematici sono evidenti, consentendo alle parti di poter inviare telematicamente le proprie comparse conclusionali nel rispetto dei termini di legge e di poter procedere successivamente, in occasione del primo accesso all’ufficio giudiziario, alla restituzione del fascicolo. Ancora una volta dunque, e sotto diversi punti di vista, la giurisprudenza colma in via interpretativa lacune e contraddizioni dell’impianto normativo è tuttavia fortemente auspicabile, anche in ragione dell’imminente entrata in vigore dell’obbligatorietà e al fine di dare maggiore fiducia e certezze agli “utenti” del sistema, che sia lo stesso legislatore a chiarire i punti ancora oscuri della disciplina, per alcuni aspetti immatura, del processo telematico, tenendo in maggiore considerazione di quanto fatto finora le peculiarità e le potenzialità degli strumenti informatici utilizzati.