Il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta non può che essere quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione e cioè, in altre parole, nel momento in cui la sentenza diviene definitiva e incontrovertibile.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7697, depositata il 2 aprile 2014. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno affermato che, se la sentenza di appello viene cassata sul punto della rivalutazione monetaria, la determinazione del debito di valore è rimessa alla nuova decisione di merito. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di esaminare se il debito riconosciuto nella sentenza deve qualificarsi di valore o di valuta. Secondo la tesi del ricorrente il giudice di rinvio avrebbe errato nel qualificare l’importo liquidato nella sentenza di gravame quale debito di valuta in quanto la stessa, a seguito della proposizione del ricorso avanti al Giudice di legittimità, non era passata in giudicato. Da ciò ne consegue, sempre secondo la ricorrente, che il Magistrato avrebbe dovuto riconoscere sia gli interessi sia la rivalutazione monetaria. Debito di valuta e di valore. In via preliminare si evidenzia che il debito è di valuta se l’oggetto della prestazione è ab origine una somma determinata o determinabile mediante una mera operazione aritmetica mentre è di valore se, per contro, non ha ancora ad oggetto una somma liquida o agevolmente liquidabile in quanto si rende necessaria una operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro. Non essendo liquido il debito di valore si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione. Le conseguenze dell’inadempimento. Tale distinzione, ben lungi dall’essere una mera discussione dottrinale, assume particolare rilievo nelle conseguenze derivanti dal ritardo nell’adempimento perché se per i debiti di valuta trova integrale applicazione l’articolo 1224 c.c. con maturazione dei soli interessi con riferimento al debito di valore il Giudice dovrà riconoscere sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi sulla somma rivalutanda. Il passaggio in giudicato della sentenza. A dire della Corte, la quale ha accolto il ricorso cassando la sentenza, il debito di valore si converte in debito di valuta solamente nel momento in cui la sentenza di merito passa in giudicato in quanto solo in tale momento la liquidazione diviene definitiva e incontrovertibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 gennaio – 2 aprile 2014, numero 7697 Presidente Petti – Relatore Amendola Svolgimento del processo Con citazione notificata il 25 settembre 1990 D.L. , nella qualità di erede del marito Q.G. , convenne innanzi al Tribunale di Cosenza la Compagnia Latina di Assicurazioni, per ivi sentirla dichiarare tenuta al pagamento della indennità per invalidità permanente conseguente alle lesioni subite dal coniuge in seguito all'incidente verificatosi il omissis , con conseguente condanna della convenuta società al pagamento, in suo favore, della somma di L. 800 milioni o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Espose, a fondamento della domanda, che il Q. aveva stipulato, il 30 dicembre 1984, una polizza di assicurazione contro gli infortuni la quale prevedeva la liquidazione di un indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia, in caso di invalidità pari o superiore al 20%, e di un indennizzo uguale all'intera somma assicurata, in caso di morte o di invalidità non inferiore all'80% che il omissis il marito era rimasto vittima di un grave incidente stradale a seguito del quale aveva riportato numerose lesioni che lo stesso era poi deceduto il omissis . Evidenziò quindi che la Compagnia assicuratrice, nonostante i numerosi solleciti, non si era attivata per sottoporre a visita l'assicurato né aveva promosso la costituzione del collegio peritale previsto dal contratto di assicurazione, opponendo - a giustificazione del rifiuto di pagare - eccezioni pretestuose e per lo più basate sull'articolo 17 delle condizioni generali del contratto, in tema di intrasmissibilità agli eredi dell'indennizzo per invalidità permanente, clausola, questa, da ritenersi vessatoria e inoperante perché non approvata specificamente per iscritto. Con sentenza non definitiva del 25 marzo 1999 il giudice adito dichiarò il diritto dell'attrice alla corresponsione dell'indennizzo quindi, con pronuncia del 28 luglio 2000 condannò la convenuta al pagamento in favore della D. della somma di L. 280 milioni, oltre interessi dal 5 luglio 1989 al soddisfo. Gravate entrambe le pronunzie da gravame principale di Milano Assicurazioni s.p.a., succeduta a seguito di fusione per incorporazione a Previdente Assicurazioni s.p.a., cessionaria del ramo sinistri di Compagnia Latina, e da gravame incidentale della D. , la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 1 febbraio 2002, rigettò entrambi gli appelli. Tale decisione, impugnata hinc et inde innanzi al Supremo Collegio, in accoglimento del ricorso principale della D. , fu cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro perché si uniformasse al seguente principio di diritto in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Riassunta la causa dalla D. , il giudice del rinvio, con sentenza del 31 luglio 2009, ha condannato la società assicuratrice al pagamento, in favore di Lidia D. detratti, in ogni caso, gli eventuali acconti già corrisposti - della somma di Euro 144.607,93, oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dalla data della domanda 5 luglio 1989 e fino alla sentenza di primo grado 28 luglio 2000 b interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data della domanda, fino alla sentenza di primo grado c ulteriori interessi legali, a partire da tale sentenza e fino al soddisfo. Avverso detta pronuncia ricorre nuovamente per cassazione D.L. , formulando due motivi. Resiste con controricorso Milano Ass.ni s.p.a Motivi della decisione 1 Con il primo motivo l'impugnante denuncia violazione dell'articolo 1224 cod. civ Il giudice di merito - sostiene - si era mosso nell'erronea prospettiva che, a far data dalla sentenza di primo grado, il debito di valore della società assicuratrice si fosse trasformato in debito di valuta per effetto della liquidazione dell'indennizzo effettuata dal Tribunale di Cosenza, laddove costituiva ius reception che i debiti c.d. di valore – quali l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - si convertono in debiti di valuta solo nel momento in cui, passata in giudicato la sentenza che ha effettuato la liquidazione del danno, questa diventa definitiva, con conseguente assoggettamento del debito al principio nominalistico ai sensi dell'articolo 1224, cod. civ. confr. Cass. civ. 11 marzo 2004, numero 4993 . Ne deriverebbe, ad avviso dell'esponente, che nella fattispecie, essendosi il debito di valore trasformato in debito di valuta con la liquidazione operata dalla Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio, fino a tale momento, dovevano essere riconosciuti, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, la rivalutazione e gli interessi di natura compensativa. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce violazione dell'articolo 91 cod. proc. civ Oggetto delle critiche è la disposta compensazione delle spese sia del giudizio di cassazione che di quello di rinvio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni controverse. Secondo l'impugnante l'esistenza di tali contrasti sarebbe stata valida ragione per la compensazione delle spese del solo giudizio di cassazione, non già anche di quelle del giudizio di rinvio, in cui non si ravvisava traccia del predetto contrasto, essendo stato lo stesso già risolto dalla Corte Regolatrice. E invero, malgrado l'affermato principio di diritto, Milano Assicurazioni aveva pervicacemente continuato ad opporsi all'accoglimento della domanda. 4 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono fondate. Occorre muovere dalla considerazione che la rigidità del principio nominalistico sancito dall'articolo 1277 cod. civ. è temperata dalla distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra debiti di valore, sottratti a quel principio, e debiti di valuta, ad esso soggetti. Il debito è di valuta se l'oggetto della prestazione è origine una somma di denaro determinata o determinabile mediante una mera operazione aritmetica ed è di valore se, per contro, non ha ad oggetto una somma liquida o agevolmente liquidabile, perché per individuare l'obbligazione che il debitore deve adempiere è necessaria una operazione di conversione in moneta del valore di un bene diverso dal denaro è necessario, cioè, monetizzare quel bene ne deriva che, fino alla liquidazione definitiva, l'importo dovuto varia in dipendenza delle oscillazioni del prezzo del bene della vita considerato. Il debito di valore, dunque, non è liquido. Esso si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione. Tale distinzione assume rilievo ai fini della individuazione delle conseguenze derivanti dal ritardo nell'adempimento, perché, con riferimento ai debiti di valuta, trova integrale applicazione l'articolo 1224 cod. civ., in base al quale il risarcimento del danno non coperto dagli interessi legali, ivi compreso quello determinato dall'erosione del valore della moneta, è subordinato alla prova della effettiva sussistenza e della entità di detto danno, di cui è onerato il creditore con i temperamenti probatori e i meccanismi presuntivi introdotti da Cass. sez. unumero 16 luglio 2008, numero 19499 invece nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione c.d. taxatio e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio confr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, numero 1889 Cass. civ. 25 febbraio 2009, numero 4587 , con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato, tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi c.d. compensativi , in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. E invero gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, di talché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, posto che tale danno potrebbe, in tesi, non esistere o essere comunque già coperto dalla somma liquidata in termini monetari attuali Cass. civ. 9 ottobre 2012, numero 17155 Cass. civ. 24 ottobre 2007, numero 22347 Cass. civ. 25 agosto 2003, numero 12452. 5 Se tutto questo è vero, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta non può che essere quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè quello in cui diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua sicché da quel momento, e non prima, né dopo, vi è l'assoggettamento del debito al principio nominalistico, regolato dall'articolo 1224 cod. civ. cfr. Cass. civ. 11 marzo 2004, numero 4993 Cass. civ. 24 ottobre 1986, numero 6231 . Precipitato logico di tali affermazioni è poi che non è la sentenza di appello che rende la liquidazione definitiva, ma il passaggio in giudicato della stessa, di talché, ove la sentenza di appello sia, come in questo caso, cassata sul punto della rivalutazione monetaria, la determinazione del debito di valore è rimessa alla nuova decisione di merito, salvi gli importi eventualmente già riscossi, nel corso del giudizio, in esecuzione spontanea o coatta, importi rispetto ai quali il riferimento va fatto al momento in cui il creditore ne abbia conseguito disponibilità Cass. civ. 14 aprile 2011, numero 8507 Cass. civ. 8 marzo 2005, numero 5008 Cass. civ. 11 marzo 2004, numero 4993 Cass. civ. 16 febbraio 1984, numero 1167 . 6 È il caso di aggiungere, per completezza, che non giova alla resistente società assicuratrice il rilievo che, a suo dire, sia in citazione che nell'atto di gravame e in quello di riassunzione, l'istante aveva chiesto l'attribuzione di svalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo non par dubbio infatti che il sintagma è indicativo di una domanda volta a conseguire il ristoro integrale del danno subito, considerato anche che la conversione del debito di valore in debito di valuta non pone fine alla storia, ma, come precedentemente detto, determina solo l'assoggettamento della somma dovuta alla disciplina dettata dall'articolo 1224 cod. civ 7 Meritevoli di accoglimento sono anche le critiche alla disposta compensazione delle spese del giudizio di rinvio, essendo del tutto illogico il riferimento del decidente a un contrasto giurisprudenziale al quale aveva posto fine proprio la sentenza enunciativa del principio di diritto che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, di talché la censura coglie nel segno, disvelando un vizio valutativo al quale occorre porre riparo. 8 In definitiva il ricorso deve essere integralmente accolto. Non ostando alla decisione della causa nel merito la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, in applicazione dell'articolo 384 cod. proc. civ., condanna Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di D.L. , della svalutazione monetaria, secondo gli indici Istat e degli interessi legali sull'importo di Euro 144.607,93, rivalutato anno per anno, dalla data della domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza, detratti gli acconti già corrisposti condanna altresì Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di D.L. , della svalutazione monetaria, secondo gli indici Istat e degli interessi legali sull'importo di Euro 144.607,93, rivalutato anno per anno, dalla data della domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza, detratti gli acconti già corrisposti condanna altresì Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate 3.120,00 di cui Euro 120 per esborsi , oltre IVA e CPA, come per legge, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 13.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre IVA e CPA, come per legge.