In materia sanitaria, l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuato dal direttore generale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da apposita Commissione. Si tratta di una scelta di carattere fiduciario affidata alla responsabilità manageriale del dirigente, ma ciò non toglie che la scelta debba essere ispirata al criterio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 7375 del 28 marzo 2014. Il caso. La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto con la quale era stata rigettata la domanda proposta da un uomo e volta ad ottenere, previo accertamento del suo diritto alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con la Ausl, la pronuncia di sentenza ex articolo 2932 c.c. La quale avrebbe dovuto produrre gli effetti del predetto contratto non concluso per l’inadempienza dell’azienda sanitaria, con assunzione definitiva dell’uomo in qualità di direttore della divisione oculistica del presidio ospedaliero, e il riconoscimento altresì del suo diritto alla percezione del corrispondente trattamento economico. Nessun diritto soggettivo per il lavoratore. Per la Corte territoriale non sussisteva alcun diritto soggettivo da parte del ricorrente stante l’assenza di un concorso per il posto da dirigente del presidio sanitario, difatti la selezione avveniva mediante scelta discrezionale da parte del Dirigente Ausl, che avrebbe dovuto scegliere fra i candidati ritenuti idonei da apposita Commissione tecnica. L’uomo ricorre per cassazione, lamentando non tanto il mancato svolgimento di una procedura selettiva per l’incarico richiesto, ma che non ci fosse stata la formalizzazione dell’incarico che già era svolto dallo stesso. Una scelta discrezionale. Il Collegio in proposito ammette la mancanza di un diritto soggettivo al conferimento dell’incarico dirigenziale nel settore sanitario. In particolare i giudici richiamano un arresto delle Sezioni Unite secondo cui il d.lgs. numero 502/1992 articolo 15 ter recante norme di riordino della disciplina in materia sanitaria stabilisce che l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare in G.U., sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un’apposita Commissione. La procedura selettiva spetta alla Commissione, ma la nomina del dirigente dipende da scelta discrezionale del Direttore Sanitario, che non è tenuto motivarla. In ogni caso tale scelta deve sempre attenersi ai principi di correttezza e buon andamento della P.A., e il dipendente nel caso in cui sia preferito altro candidato, può dolersi del carattere discriminatorio della scelta effettuata, o ancora più in generale della violazione del canone di corretta e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio. Nel caso di specie tali doglianze non sono state mosse, pertanto il ricorso deve ritenersi rigettato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 gennaio – 28 marzo 2014, numero 7375 Presidente Lamorgese – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 1° giugno 2007 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto pubblicata il 24 gennaio 2005 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da G.A. ed intesa ad ottenere, previo accertamento del suo diritto alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con la Ausl Ta/1, la pronuncia di sentenza ex articolo 2932 cod. civ. che, producendo gli effetti del predetto contratto non concluso per l'inadempienza dell'azienda sanitaria, determinasse la sua assunzione definitiva in qualità di direttore della divisione di oculistica del presidio ospedaliero di Martina Franca con riconoscimento altresì del suo diritto alla percezione del corrispondente trattamento economico a decorrere dalla pronuncia o subordinatamente dal 26 novembre 2001 ovvero, in via ancora più gradata, dal 1° settembre 2000. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia di rigetto considerando la mancanza di un diritto soggettivo da parte del ricorrente stante l'assenza di una procedura concorsuale per il posto di dirigente sanitario chiesto dal G., stante l'attuale disciplina legislativa regolante la materia che prevede un giudizio di idoneità affidato ad una commissione tecnica che non assegna punteggi o predispone una graduatoria, ma si limita a predisporre un elenco di idonei, ed una scelta discrezionale da parte del Direttore Generale dell'Azienda USL che sceglie detto dirigente fra coloro che sono stati giudicati idonei dalla apposita commissione tecnica. Il G. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. Resiste l'Azienda Sanitaria Locale Taranto 1, già AUSL TA/1, con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta omessa, contraddittoria e incoerente motivazione su punti decisivi della controversia ex articolo 360, primo comma numero 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la sentenza impugnata confonderebbe la domanda intesa ad ottenere la stipula di un contratto individuale, e, quindi, la sentenza che ne produca gli effetti, con il conferimento dell'incarico su cui si diffonde la motivazione per sostenerne la mancanza di diritto. Con il secondo motivo si assume violazione e/o errata applicazione degli articolo 2, 5, 19, 24 e 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, numero 165, dell'articolo 15, D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 502, dell'articolo 13 del CCNL area IV della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, che si pone in contrasto con gli articolo 3, 36 e 97 Cost., così concretizzando la violazione dell'articolo 360, 1° co., numero 3, cod. proc. civ. In particolare si lamenta che i giudici di merito non avrebbero considerato che non si lamentava il mancato svolgimento di una procedura selettiva per l'incarico richiesto, ma la formalizzazione di un incarico già svolto di fatto e la maturazione di un diritto soggettivo al suo conferimento derivante dall'effettivo espletamento del medesimo, da cui derivava l'obbligo di stipulare il relativo contratto ai sensi dell'articolo 13, nono comma CCNL di categoria del 2000. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato la mancanza di un diritto soggettivo al conferimento di incarico dirigenziale nel settore sanitario. In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass. Sez. Unumero 26 marzo 2009 numero 5457 ha affermato che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, numero 502, articolo 15 ter, recante norme di riordino della disciplina in materia sanitaria per effetto della delega di cui alla L. 23 ottobre 1992, numero 421, articolo 1 prevede, al comma 2, che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita Commissione. La procedura selettiva è quella affidata a tale Commissione, mentre la scelta del dirigente sanitario al quale affidare l'incarico, nell'ambito della rosa indicata dalla Commissione, spetta al direttore generale. Si tratta di un incarico fiduciario connotato dal fatto che la Pubblica Amministrazione - e per essa il direttore generale - agisce con i poteri del datore di lavoro privato sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuta a motivare la propria scelta fiduciaria. In proposito questa Corte Cass., sez. unumero , 12 novembre 2007, numero 23480 ha affermato, proprio in relazione al conferimento dell'incarico di dirigente di *secondo* livello del ruolo sanitario, ai sensi del D.Lgs. numero 502 del 1992, articolo 15, che è demandato alla Commissione suddetta soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Ciò non toglie che la scelta del direttore generale debba essere ispirata al criterio del buon andamento della pubblica amministrazione però, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato ed assoggettato al disciplina privatistica, il dipendente non può addurre tale criterio come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che in generale sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro. Viceversa opera l'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie, sicché il dirigente al quale sia stato preferito altro candidato può dolersi, in ipotesi, del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora più in generale, della violazione del canone di corretta e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale ex articolo 1175 e 1375 c.c. doglianze che nella specie il ricorrente non ha mosso nel giudizio di merito. Va rilevato che la successiva giurisprudenza della Corte di cassazione si è sempre adeguata ai suddetti principi Cass. 13 maggio 2009 numero 11099, Cass. 31 luglio 2009 numero 17852, Cass. 1 dicembre 2009 numero 25314, Cass. Sez. Unumero 19 luglio 2011 numero 15764 . Il ricorrente tenta di aggirare l'ostacolo di tale chiaro orientamento giurisprudenziale che esclude l'esistenza di un diritto soggettivo al posto dirigenziale in questione, adducendo, a fondamento del proprio asserito diritto, l'effettivo svolgimento delle mansioni dirigenziali in sostituzione di primari non nominati. Tale circostanza è del tutto irrilevante stante la più volte mancanza di un diritto soggettivo al posto di dirigente quale conseguenza della scelta discrezionale da parte dell'amministrazione. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed e 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.