La Risoluzione numero 26/E spiega che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, con credito fiscale maturato per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto ex lege 296/2006 ma non fruito per esaurimento delle risorse, possono utilizzare il beneficio, ancorché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito, indicandolo in Unico 2012.
Il caso. Una società fa presente di aver sostenuto costi per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel periodo d'imposta 1 dicembre 2007 - 30 novembre 2008, per una cifra agevolabile ex articolo 1, commi da 280 a 283, Legge numero 296/2006, norma che attribuisce un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. La società interpellante fa presente che, avendo avviato l'attività di ricerca prima del 29 novembre 2008, pur essendo rimasta insoddisfatta dall'esito della procedura di prenotazione delle risorse, causa esaurimento del plafond disponibile, è legittimata dall'anno 2011 a beneficiare del credito di imposta in argomento, seppure nei limiti del 47,53%, a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse in favore dei soggetti che non avevano ricevuto il nulla osta per esaurimento delle somme disponibili articolo 2, comma 236, Legge numero 191/2009, e D.M. 4 marzo 2011 . Negli anni sono stati diversi gli interventi di prassi in materia. La circolare numero 17/E del 17 aprile 2009, ha spiegato che la procedura di assegnazione delle risorse è subordinata all'utilizzo del credito d'imposta per la ricerca maturato nei periodi d'imposta 2007 e 2008, in relazione a spese per attività di ricerca sostenute nei medesimi periodi d'imposta, non ancora utilizzato al 31 dicembre 2008, nonché l'utilizzo del credito di imposta maturato a decorrere dal 1° gennaio 2009. Successivamente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate numero 32277 del 24 marzo 2009, poi modificato dal provvedimento numero 61886 del 21 aprile 2009, è stato approvato il formulario Modello FRS contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui alla disciplina agevolativa in esame e sono stati stabiliti i termini per la relativa presentazione. Con riferimento ai soggetti ammessi a beneficiare del credito di imposta in seguito allo stanziamento delle ulteriori risorse previste dalla legge numero 191/2009, l'Agenzia, con la risoluzione numero 100 del 19 ottobre 2011, ha precisato che «atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal decreto del 4 marzo 2011, l'obbligo in questione si considera soddisfatto mediante l'indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 Modello Unico 2012 dell'ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l'ammontare del credito d'imposta». Bonus ricerca e sviluppo da indicare nel modello Unico 2012. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno maturato il credito fiscale per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge 296/2006 e che hanno inviato correttamente il formulario, senza ricevere da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato per esaurimento delle risorse disponibili, a seguito delle indicazioni fornite con il D.M. 4 marzo 2011 possono utilizzare – tramite il modello F24 – il beneficio, ancorché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito tributario corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario. La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012.
TP_FISCO_13Ris26E